giovedì 25 aprile 2024

SCADENZA 30 aprile 2024


Entro il 30 aprile 2024
 va comunicato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, il cosiddetto energy manager: l’obbligo riguarda i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) per il settore industriale, ovvero a 1.000 tep per tutti gli altri settori.

La comunicazione va fatta mediante la piattaforma web FIRE https://nemo.fire-italia.org/site.

lunedì 22 aprile 2024

Energy Manager: tempo fino al 30 aprile per la comunicazione annuale

 

Energy Manager: tempo fino al 30 aprile per la comunicazione annuale


Entro il 30 aprile 2024 va comunicato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, il cosiddetto energy manager: l’obbligo riguarda i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) per il settore industriale, ovvero a 1.000 tep per tutti gli altri settori.

La comunicazione va fatta mediante la piattaforma web FIRE https://nemo.fire-italia.org/site.

I soggetti che non raggiungano le soglie di legge previste per i consumi energetici annui possono comunque provvedere alla nomina dell’energy manager con le medesime modalità.

L’energy manager è una figura fondamentale per la transizione energetica, con il compito di supportare le organizzazioni pubbliche e private nella gestione dell’energia, nella contabilità energetica e nell’accesso agli incentivi. Nel 2022 sono stati nominati 2.269 energy manager, di cui 1.582 comunicati da soggetti obbligati e 687 da soggetti non obbligati. L’energia complessiva gestita dalle organizzazioni che hanno provveduto alla nomina è stata pari a 84 milioni di tep.

La FIRE svolge a supporto della ex Direzione Generale Competitività ed efficienza energetica del MASE l’attività di acquisizione, archiviazione, gestione e diffusione delle comunicazioni di nomina degli energy manager ai sensi della Convenzione del 14 luglio 2023 sottoscritta tra il MASE e la FIRE.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul portale accessibile sul portale https://em.fire-italia.org.


FONTE: https://www.mase.gov.it/

comunità energetica rinnovabile (CER) - GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE

 


GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE

Un gruppo di autoconsumatori è un insieme di almeno due soggetti distinti, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori appartenenti al gruppo (ovvero sottoscrittori di un contratto di diritto privato) e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.

Il ruolo di Referente, nel caso del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, può essere svolto da:

  • uno degli autoconsumatori facenti parte del gruppo, scelto dal medesimo gruppo, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri;
  • l'amministratore di condominio, se presente, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
  • in caso di assenza di amministratore, il rappresentante legale del condominio, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
  • il rappresentante legale dell'edificio;
  • un produttore “terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri.
FONTE: GSE

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO -- prestazione energetica degli edifici




POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

definita in prima lettura il 12 marzo 2024

in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

visto il parere del Comitato delle regioni[2],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[3],



[1]             GU C 290 del 29.7.2022, pag. 114.

[2]             GU C 375 del 30.9.2022, pag. 64.

[3]             Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2024.

Articolo 1
Oggetto

1.           La presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dagli edifici all'interno dell'Unione per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, tenendo conto delle condizioni locali, delle condizioni climatiche esterne, delle prescrizioni relative alla qualità degli ambienti interni e dell'efficacia sotto il profilo dei costi.

2.           Le disposizioni della presente direttiva riguardano:

a)      il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;

b)      l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione;


c)      l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica a:

i)       edifici esistenti e unità immobiliari esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti;

ii)      elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e che hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio quando sono rinnovati o sostituiti;

iii)    sistemi tecnici per l'edilizia qualora siano installati, sostituiti o siano oggetto di un intervento di miglioramento;

d)      l'applicazione di norme minime di prestazione energetica agli edifici esistenti e alle unità immobiliari esistenti, in conformità degli articoli 3 e 9;

e)      il calcolo e la comunicazione del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita degli edifici;

f)       l'energia solare negli edifici;

g)      i passaporti di ristrutturazione;

h)      i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici;


i)       le infrastrutture di mobilità sostenibile all'interno e in prossimità degli edifici;

j)       gli edifici intelligenti;

k)      la certificazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;

l)       l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento, degli impianti di ventilazione e degli impianti di condizionamento d'aria negli edifici;

m)     i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori della predisposizione degli edifici all'intelligenza e i rapporti di ispezione;

n)      le prestazioni relative alla qualità degli ambienti interni degli edifici.

3.           I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi, a condizione che tali provvedimenti siano compatibili con il diritto dell'Unione. Essi sono notificati alla Commissione.

lunedì 8 aprile 2024

Passaporto di ristrutturazione edifici

 




12.3.2024


POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

definita in prima lettura il 12 marzo 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione)

(EP-PE_TC1-COD(2021)0426)

 

 


POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

definita in prima lettura il 12 marzo 2024

in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 

visto il parere del Comitato delle regioni

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria



 ..... 


Articolo 12

Passaporto di ristrutturazione

1.           Entro il … [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri introducono un sistema per i passaporti di ristrutturazione ▌ basato sul quadro comune di cui all'allegato VIII.

2.           Il sistema di cui al paragrafo 1 è utilizzato su base volontaria dai proprietari di edifici e unità immobiliari, a meno che lo Stato membro non decida di renderlo obbligatorio.

Gli Stati membri adottano misure per far sì che i passaporti di ristrutturazioni siano economicamente accessibili e valutano la possibilità di fornire sostegno finanziario alle famiglie vulnerabili che desiderano ristrutturare.

3.           Gli Stati membri possono consentire che il passaporto di ristrutturazione sia redatto e rilasciato contestualmente all'attestato di prestazione energetica.


4.           Il passaporto di ristrutturazione è rilasciato in un formato digitale idoneo alla stampa da un esperto qualificato o certificato, a seguito di una visita in loco.

5.           Al rilascio del passaporto di ristrutturazione, si consiglia al proprietario dell'edificio di tenere una discussione con l'esperto di cui al paragrafo 4 per consentire a quest'ultimo di illustrare i migliori interventi attraverso cui trasformare l'edificio in un edificio a zero emissioni ben prima del 2050.

6.           Gli Stati membri si adoperano per fornire uno strumento digitale ad hoc per la preparazione e, se del caso, l'aggiornamento del passaporto di ristrutturazione. Gli Stati possono sviluppare uno strumento complementare che consenta ai proprietari e agli amministratori di simulare un progetto di passaporto di ristrutturazione semplificato e di aggiornarlo una volta effettuata la ristrutturazione o la sostituzione di un elemento edilizio.

7.           Gli Stati membri fanno in modo che il passaporto di ristrutturazione possa essere caricato nella banca dati nazionale della prestazione energetica dell'edilizia stabilito a norma dell'articolo 22.

8.           Gli Stati membri provvedono affinché il passaporto di ristrutturazione sia conservato nel registro digitale degli edifici o sia accessibile, ove disponibile, tramite tale registro.



domenica 7 aprile 2024

comunità energetica rinnovabile (CER)

 



Una comunità energetica rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico i cui soci o membri con potere di controllo all'interno della CER possono essere cittadini, piccole e medie imprese (per le quali la partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale e industriale principale), enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono, tramite i loro consumi, l'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti a fonte rinnovabile.

La CER è un soggetto giuridico autonomo il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera.

ll ruolo di Referente per una CER può essere svolto dalla stessa Comunità nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale. 

In alternativa il ruolo del Referente può essere svolto:

  • da un produttore, membro della CER
  • da un cliente finale, membro della CER
  • da un produttore “terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352

In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

In una CER l'energia elettrica rinnovabile viene condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, connessi alla medesima cabina primaria, grazie all'impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

FONTE: GSE


ENEA --- Campagna di formazione/informazione e di sensibilizzazione sull’efficienza energetica per le PMI 2024

 

Prende il via il 14 marzo 2024, con un webinar dedicato alle opportunità e agli strumenti per le PMI,  la terza annualità del Piano di sensibilizzazione destinato all’efficienza energetica nelle PMI.

L’art. 8 comma 10 ter del D.Lgs 102/2014 affida ad ENEA il compito di elaborare e implementare, di concerto con il MASE, un piano di sensibilizzazione ed assistenza alle PMI per l’esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi.

Dopo i sei eventi della seconda annualità, anche nel corso del 2024 saranno organizzati altrettanti eventi a livello nazionale, sia in presenza che da remoto. La diffusione sul territorio di tali eventi è fondamentale in quanto risulta centrale il coinvolgimento degli attori locali (Comuni, Regioni, Associazioni di categoria locali, Ordini professionali, Camere di commercio) per realizzare compiutamente il piano di sensibilizzazione. Il calendario degli incontri verrà costantemente aggiornato sul sito Eventi ENEA.

La scarsa conoscenza e l’assenza di strumenti utili alla realizzazione delle diagnosi energetiche nell’ambito delle PMI sono tra i maggiori ostacoli alla diffusione dell’efficienza energetica nel comparto produttivo italiano (industria, terziario, trasporti).  Le barriere oggi presenti sono di varia natura:

  • problematiche economico-finanziarie;
  • mancanza di competenze in ambito efficienza energetica;
  • scarsa conoscenza di utili strumenti per le imprese atti a favorire la realizzazione di audit energetici e l’implementazione degli interventi individuati negli stessi.

Tutte le tappe saranno ulteriore occasione di confronto e di discussione con rappresentanti regionali, associazioni di categoria, imprese, professionisti e tanti altri stakeholders di settore. Nel corso dei vari incontri, inoltre, ampio spazio verrà dato al tool per la diagnosi energetica nella PMI (ATENEA4SME, realizzato da ENEA in collaborazione con l’Università della Basilicata) che verrà presentato a tutte le imprese interessate, con lo scopo di renderlo un utile strumento di valutazione del proprio grado di efficienza energetica. Il tool è disponibile sul sito ENEA, previa registrazione, sul portale ENEA Audit102

Per l'annualità 2024 sono previsti, inoltre, anche alcuni percorsi settoriali, dedicati ad alcuni specifici settori produttivi italiani e alle relative PMI. Tali percorsi, costituiti essenzialmente da webinar di formazione/informazione e da visite in situ e/o training session. saranno organizzati con le principali associazioni industriali o associazioni di categoria.

Altrettanto importante sarà l’attenzione riservata ai sistemi di incentivazione (nazionali e locali) degli interventi di efficienza energetica per le PMI, la presentazione di nuovi e aggiornati strumenti per l’incremento dell’efficienza delle imprese, l’analisi degli strumenti finanziari a disposizione delle imprese per realizzare diagnosi energetiche di qualità.

FONTE:

Campagna di formazione/informazione e di sensibilizzazione sull’efficienza energetica per le PMI 2024-Eventi ENEA - Eventi Enea