lunedì 25 febbraio 2013

 
..... L'imparzialità del certificatoreI certificatori dovranno dichiarare l'assenza di conflitto di interessi con i progettisti, i costruttori e i produttori di materiali coinvolti nella costruzione o ristrutturazione dell'edificio in esame (nel dettaglio l'assenza di qualsiasi «coinvolgimento diretto o indiretto»). Inoltre, per assicurare la piena indipendenza e imparzialità di giudizio dei certificatori energetici, il tecnico abilitato «non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado» degli attori coinvolti - dalla progettazione alla produzione dei materiali - nel cantiere.
Il decreto, infine, sottolinea e ribadisce l'importanza dell'Attestato di certificazione energetica (Ace): ha valenza di atto pubblico, con la responsabilità diretta del tecnico che lo firma, ai sensi dell'articolo 481 del Codice penale («Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità»).....
Fonte: Sole 24 Ore


domenica 24 febbraio 2013

DEFINIZIONE DI ENERGIA




L’energia viene in genere definita come "la capacità che un corpo ha di compiere lavoro".
Da questa definizione segue il principio di conservazione dell'energia: "l'energia si trasforma da una forma all'altra ma non può essere né creata né distrutta".
Ogni trasformazione di energia provoca il "degrado" di una parte di essa; in altri termini, via via che si trasforma, l'energia - pur non distruggendosi - perde parzialmente il suo potere di produrre lavoro;
Nella pratica, si usano considerare "fonti" di energia tutte quelle entità che possono trasformarsi in forme di energia direttamente utilizzabili;
In questa visione estremamente rigida, le uniche fonti di energia disponibili sulla Terra risultano quindi essere il Sole (con la sua luce e il suo calore) e la Terra stessa (con la sua attrazione gravitazionale)
Agam2013



giovedì 21 febbraio 2013

È stato approvato il decreto del presidente della Repubblica recante “Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), seconda parte, e lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/ce sul rendimento energetico in edilizia”
Anche per quanto concerne i valori massimi di temperatura interna dell’ambiente riscaldato o raffrescato, il decreto fissa i nuovi i valori massimi della temperatura ambiente. Durante la stagione di riscaldamento ,la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascun’unità immobiliare, non deve superare: 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici compresi evidentemente quelli residenziali. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascun’unità immobiliare, non deve essere minore di 26 °C, con -2 °C di tolleranza per tutti gli edifici.
Fonte: http://www.qds.it 

mercoledì 20 febbraio 2013

martedì 19 febbraio 2013

GSE: chiarimenti su Quarto Conto Energia


IL QUARTO CONTO ENERGIA CONTINUA AD APPLICARSI AGLI IMPIANTI REALIZZATI SU EDIFICI E SU AREE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ha pubblicato una Nota relativa all’applicazione del Quarto Conto Energia agli impianti fotovoltaici installati su edifici della Pubblica Amministrazione. I chiarimenti riguardano la proroga del termine entro il quale i suddetti impianti sarebbero dovuti entrare in esercizio per poter godere delle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia (inizialmente fissato al 31 dicembre 2012).
In particolare, la scadenza utile per rientrare nel Quarto Conto Energia è stata posticipata al:
  • 31 marzo 2013, per gli impianti autorizzati entro tale data;
  • 30 giugno 2013, per gli impianti sottoposti alla procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e autorizzati entro il 31 marzo 2013;
  • 30 ottobre 2013, per gli impianti sottoposti alla procedura di VIA e autorizzati successivamente al 31 marzo 2013.
Nel caso in cui la Valutazione di Impatto Ambientale abbia dato esito negativo, le proroghe non sono applicabili.
Il GSE, inoltre, precisa che, a prescindere dalle scadenze applicabili, resta comunque valido il tetto di spesa cumulato annuo di 6,7 miliardi di euro, oltre il quale scatterà (trascorso un mese solare) il blocco degli incentivi al fotovoltaico.
Fonte: Informatecnica.it


lunedì 18 febbraio 2013

Ecodesign


Meno CO2: L’ecodesign è importante quanto il sistema di scambio delle quote di emissioni

http://ec.europa.eu 

venerdì 8 febbraio 2013








Green economy, 460 milioni di euro per progetti e interventi 
giovanili


Campi di intervento: dal rischio idrogeologico e sismico ai carburanti verdi di secondo e terza generazione. 
Domande entro il 26 aprile esclusivamente via Pec al ministero dell’Ambiente

sabato 2 febbraio 2013

SOLAR COOLING





Il SOLAR COOLING rappresenta una efficace  risposta al crescente bisogno di climatizzazione nei quali sovente soggiorniamo (casa - lavoro - svago) , all'aumento dei costi dell'energia, e non ultimo alla necessità di ridurre le emissioni di CO2.
Il SOLAR COOLING  risulta particolarmente adeguato a soddisfare  le esigenze della climatizzazione soprattutto nell'Italia centrale e meridionale.
La climatizzazione degli ambienti consente, oltre al necessario ricambio d'aria, il mantenimento della temperatura e dell'umidità relativa a valori che consentano condizioni di benessere in relazione alla attività da svolgere. 
Infatti il controllo della temperatura dell'aria si può efficacemente ottenere con una adeguata  ventilazione, oppure raffreddando le superfici termo reattive (solai -  pavimenti), ma l'umidità  può essere regolata solo tramite il condizionamento dell'aria. 
Negli impianti che utilizzano la tecnologia  del SOLAR COOLING, l'energia solare termica attiva un ciclo per la produzione di acqua calda/refrigerata per il trattamento del'aria destinata al condizionamento degli ambienti. 
Grazie a questa tecnologia, il consumo di energia elettrica, necessaria per permettere  il funzionamento delle apparecchiature di condizionamento/refrigerazione, è  limitato/ridotto  al solo azionamento delle pompe e delle centraline di controllo. 
Tale limitazione/riduzione dei consumi di energia elettrica assume una notevole valenza  a livello nazionale, poiché in Italia è presente un sempre crescente picco estivo di domanda elettrica, proprio a causa dell'incremento del'uso dei condizionatori.

La tecnologian che sta alla base del Solar Cooling è relativamente semplice: trattasi dell’abbinamento fra la tecnologia del solare termico (pannelli solari ad acqua) con apparecchi chiamati assorbitori, quest’ultimi in grado di produrre “freddo” ricevendo in ingresso acqua calda. 

Agam 2013