domenica 9 agosto 2015

Atlante dei diritti del consumatore di energia


Atlante dei diritti del consumatore di energia

Icona AtlanteL'Atlante dei Diritti dei Consumatori è una guida sintetica alle garanzie e tutele definite dall'Autorità per l'energia a beneficio dei clienti finali nei settori dell'energia elettrica e del gas. Si compone di domande e risposte in un linguaggio semplice e diretto, da consultare attraverso un motore di ricerca.

Per navigare all’interno dell’Atlante , scegliete il settore – elettricità o gas – con i bottoni sulla sinistra e poi selezionate uno degli argomenti proposti nel menù sulla sinistra.

Oppure utilizzate la casella di ricerca in alto a destra: iniziate a digitare e selezionate tra le parole chiave che vi verrano proposte o inserite un termine da ricercare in tutte le domande/risposte presenti nell'Atlante.

Oppure ancora selezionate uno degli argomenti che vi vengono proposti qui a sinistra, nella “tag cloud”.

Visualizza il Glossario per comprendere meglio i termini utilizzati nelle bollette di energia elettrica e gas 

fonte: http://www.autorita.energia.it/atlante/index.htm

     La bolletta spiegata

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Con la bolletta dell’energia elettrica, famiglie e piccoli consumatori serviti in maggior tutela pagano per le seguenti voci di spesa:
servizi di vendita, ovvero il prezzo dell'energia; i servizi di rete per il trasporto dell'elettricità dalle centrali nelle abitazioni e la gestione del contatore; le imposte.
L'Autorità ha stabilito che queste voci e le relativa spesa siano indicate con chiarezza nel quadro di riepilogo alla prima pagina della bolletta.

III trimestre 2015

Composizione percentuale della spesa per l'energia elettrica per il cliente domestico tipo in maggior tutela
Dettagli


grafico a torta







  
















fonte: http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/bollettatrasp_ele.htm
Comunicato stampa

Energia: letture più frequenti e nuovi indennizzi automatici per ridurre stime e acconti in bolletta

Milano, 04 agosto 2015
Bollette sempre più basate su consumi effettivi grazie a nuovi obblighi di lettura, a incentivi all'utilizzo dell'autolettura da parte del cliente e a criteri che riducano la differenza tra valori reali e stimati; incremento della periodicità di invio delle bollette e indennizzi automatici per ritardi; divieto di fatture "miste", cioè con dati effettivi e stimati, in caso di scelta di fatturazione mensile. Tempi certi per le bollette di chiusura in caso di cambio fornitore, volture o disattivazione. Sono le principali proposte dell'Autorità per risolvere alcune delle criticità ancora esistenti in tema di fatturazione, presentate con il Documento per la consultazione "Fatturazione nel mercato retail" 405/2015/R/com, dopo le misure già attuate con il provvedimento sulla misura gas (117/2015/R/gas). Tutti i soggetti interessati potranno far arrivare le proprie osservazioni entro il 30 settembre 2015.

Gli interventi, che riguardano tutti i piccoli clienti, sia in tutela sia nel mercato libero, si basano anche sui primi risultati dall'indagine conoscitiva dell'Autorità sulla fatturazione, da cui emerge come le bollette basate su consumi effettivi (cioè non contenenti consumi stimati) siano il 75% circa del totale nel settore elettrico - dove il 98% circa dei clienti ha il contatore elettronico telegestito -, mentre sono l'8,5% nel gas, dove però la diffusione dei contatori telegestiti è appena agli inizi.
Nel dettaglio, l'Autorità propone di intensificare la periodicità della fatturazione, con la possibilità di concordare una maggiore frequenza rispetto a quelle previste dalla regolazione, anche per una maggiore consapevolezza dei propri consumi. Ad esempio, per chi consuma tra i 500 e i 5.000 Smc/anno di gas l'obbligo minimo di invio passa dalle attuali 2 o 3 volte l'anno a un periodo almeno bimestrale, come per la maggioranza dei clienti dell'elettricità. Inoltre la frequenza di fatturazione dovrà essere sempre coerente con il periodo dei consumi (ad esempio, se il contratto prevede che la bolletta sia emessa ogni due mesi, la fattura dovrà riferirsi a consumi bimestrali) e la fattura  dovrà  essere  emessa  entro  45  giorni  dal  termine  del  periodo  di  riferimento,  pena  il pagamento di un indennizzo automatico di 20 euro a favore del cliente finale.
Per quanto riguarda le letture, per i contatori elettrici non telegestiti si propone di portare l'obbligo minimo di rilevazione dei dati da annuale a quadrimestrale, con l'obbligo di reiterare il tentativo di lettura se per due volte consecutive non fosse andato a buon fine e se non vi fosse alcuna autolettura disponibile.  Inoltre,  il  distributore  dovrà  pubblicare  sul  proprio  sito  internet  il  calendario  dei passaggi del personale incaricato, organizzato almeno per codice postale (CAP).

Per  ridurre  il  fenomeno  delle  fatture  miste  (consumi  effettivi  e  stimati),  in  caso  di  contatori telegestiti si propone di introdurre il divieto del loro invio a oltre il 40% dei clienti serviti dal venditore e il divieto di emettere fatture miste per chi ha o sceglie la fatturazione mensile. Per i clienti con contatori non telegestiti inoltre, nel caso in cui si trasmetta l'autolettura, si prevede invece che non si possa più ricevere una fattura mista con consumi stimati successivi al momento della stessa autolettura.
Se i dati di misura effettivi non fossero disponibili a seguito di switching e volture per contatori non telegestiti o nel caso siano state già emesse due fatture consecutive in acconto con contatori telegestiti, il venditore dovrà garantire  al  cliente  la  possibilità  dell'autolettura,  mettendogli a disposizione uno o più canali per comunicarla e i tempi utili per farlo; una volta acquisita dovrà inviare i dati al distributore per la relativa validazione ai fini della fatturazione.

Infine per migliorare la disciplina delle fatture di chiusura del rapporto contrattuale (in caso di cambio fornitore, voltura e disattivazione) di qualsiasi tipo di utenza, gas o luce, domestica e non, si prevede che, per garantire il rispetto del tempo massimo di ricezione di 6 settimane previsto dalla normativa, la loro emissione avvenga al più tardi 8 giorni prima dallo scadere delle stesse 6 settimane, anche valutando una riduzione degli 8 giorni in caso di recapito della bolletta via mail o web. In caso di ritardo sono previsti indennizzi automatici a favore del consumatore o anche per il venditore da parte del distributore se quest'ultimo ritarda nella messa a disposizione del dato di misura. Il documento di consultazione 405/2015/R/com e la relativa scheda tecnica di approfondimento sono disponibili sul sito www.autorita.energia.it.

fonte: http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/15/150804.htm


La nuova bolletta 2.0 è rinviata a gennaio 2016

La nuova bolletta 2.0 è rinviata a gennaio 2016


Prevista inizialmente per settembre di quest'anno, l'entrata in vigore  della nuova bolletta 2.0 è stato posticipato al 1° gennaio 2016.

Si pensa  così di fare  coincidere l'avvio di questa nuova esperienza,  con l'entrata in vigore delle nuove tariffe di rete e degli oneri di sistema dell'elettricità. 

Sarà compito dell'Autorità   preparare il modello della bolletta sintetica e una guida alla lettura della medesima.

agam o8/2o15

 

domenica 2 agosto 2015

Avviso Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica – CSE 2015

Avviso Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica – CSE 2015: 50 milioni di euro per l’efficientamento e la produzione di energia da fonti rinnovabili sugli edifici pubblici

Aggiornamento del 13 luglio 2015

Con il Decreto 13 luglio 2015 -  firmato dall’Autorità di gestione del POI Energia - la dotazione è stata ampliata da 50 a 80 Milioni di Euro.


L’Autorità di Gestione del POI Energia, MiSE DGMEREEN ha pubblicato l’Avviso Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica 2015, che ha una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro.
L’Avviso offre alle amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza 
la possibilità di ottenere il finanziamento per realizzare progetti di efficientamento e/o produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici pubblici, attraverso l’acquisizione di beni e servizi tramite le procedure telematiche del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
Tutti gli interventi dovranno essere realizzati sulla base di una diagnosi energetica dell’edificio oggetto dell’intervento, che deve essere già in possesso dell’Amministrazione.
Non potranno essere richiesti contributi in relazione a edifici ricompresi tra i beni culturali di cui all´art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004.
L’Avviso CSE 2015 finanzia interventi da realizzare attraverso l’acquisizione tramite MePA dei seguenti prodotti:
  • impianto fotovoltaico connesso in rete
  • impianto solare termico acs per uffici
  • impianto solare termico acs per scuole con annessa attività sportiva
  • impianto a pompa di calore per la climatizzazione
  • interventi di relamping
Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto fino al 100% (cento per cento) dei costi ammissibili, secondo una procedura a sportello gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Come fare per partecipare

  • A partire dal 28 maggio 2015, le Amministrazioni comunali abilitate al MePA possono attivare le procedure per acquistare nell´ambito del bando “Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica" del Mercato Elettronico, gli specifici prodotti “POI – Energia C.S.E. 2015" elencati nella "tabella prodotti POI" ricompresa nell’Avviso. I relativi acquisti possono essere attivati esclusivamente tramite una richiesta di offerta (RdO)..
  •  Dopo l'aggiudicazione provvisoria della RdO, i Comuni presenteranno apposita istanza di concessione del contributo fino al 100% dei costi ammissibil. Tale istanza può essere presentata a partire dal 14 luglio 2015 sino a esaurimento della dotazione finanziaria dell’Avviso e, comunque, non oltre il 12 settembre 2015;
  • Il contributo concesso in relazione a ciascun intervento oggetto della singola istanza deve essere di importo:
    - almeno pari a 40.000,00 euro IVA esclusa
    - complessivamente concesso in favore di ciascun Comune, in relazione ad uno o più interventi, deve essere inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 28, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, di volta in volta vigente alla data di emissione della RDO, e attualmente pari ad euro 207.000,00 oltre IVA

 fonte: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
agam agosto 2015


Decreto interministeriale 26 giugno 2015

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici

Il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, reca “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, ai sensi dell’articolo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1 ( e rispettive appendici A e B) e 2
 fonte: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
agam agosto 2015