venerdì 30 dicembre 2016

Guida al risparmio di carburanti e alle emissioni di C02 - Edizione 2016

Guida al risparmio di carburanti e alle emissioni di C02 - Edizione 2016

copertina della guida edizione 2016E’ disponibile l’ edizione 2016 della Guida al risparmio di carburante e alle emissioni di anidride carbonica delle autovetture, strumento di informazione utile al consumatore e a tutti gli automobilisti.
La guida, prevista da una direttiva europea, è stata approvata con decreto interministeriale, di concerto con  i Ministeri dell’Ambiente e  delle Infrastrutture e Trasporti, al fine di rendere disponibili al consumatore i dati sui consumi di carburante e sulla quantità di anidride carbonica prodotta da ogni modello di auto in vendita.

I contenuti della guida
Oltre all’indicazione dei consumi nei vari cicli - urbano, extraurbano e misto -  e delle emissioni di tutti i modelli di automobile in vendita al 31 marzo 2016, la guida contiene una graduatoria dei modelli che emettono meno anidride carbonica, divisi per alimentazione a benzina o a gasolio.
Una menzione speciale è riservata ad alcuni modelli che ottengono gli stessi risultati mediante  utilizzo di GPL o metano.
Come nel 2015, poi, vengono pubblicate alcune specifiche graduatorie riservate ai modelli a propulsione ibrida, divisi fra benzina e gasolio, e ai modelli con tecnologia ”plug-in”.
Sono anche  presenti numerosi modelli di auto a trazione completamente elettrica (o con motore ausiliario a benzina), che vengono evidenziati in un elenco a parte.

Si passa poi ad un vademecum per gli automobilisti su come attuare una guida ecocompatibile, con suggerimenti validi anche dal punto di vista della sicurezza stradale e del risparmio.

I consigli sono utili anche per limitare l’inquinamento da gas di scarico, problema collegato a quello delle emissioni di anidride carbonica (un’automobile più efficiente produce  in genere minori emissioni di entrambi i tipi, come del resto previsto dalle normative europee delle serie “Euro 5” ed “Euro 6” ). Minori consumi, inoltre, permettono di ridurre le importazioni di petrolio, con effetti benefici sulla bilancia commerciale del Paese.

I dati
Vengono riportati anche dati ufficiali sulla riduzione del livello medio di emissioni delle autovetture vendute negli ultimi anni. I dati, provenienti da istituzioni europee (Agenzia europea per l’Ambiente), indicano come la media ponderata delle emissioni di anidride carbonica  delle autovetture immatricolate in  Italia è costantemente diminuita negli anni considerati, tanto che già nel 2011 era stato raggiunto l’obiettivo, fissato dall’Unione Europea per il 2015, di 130 g/ km, e nel 2015, secondo dati provvisori, la media è ulteriormente scesa  a  115,4 g/km.

Anche se i dati non possono corrispondere, per vari motivi, a quelli risultanti dal consumo su strada, la guida offre comunque uno strumento di confronto fra i diversi modelli prodotti dalle differenti case automobilistiche. Peraltro, la procedura relativa ai cicli di guida usati nei “test” è in fase di riforma  a livello europeo e nei prossimi anni sarà possibile contare su risultati più vicini all’effettivo consumo su strada, che peraltro resta un dato soggettivo, dipendendo da numerosi fattori quali lo stile di guida, lo stato di usura dell’autovettura e delle strade, le condizioni atmosferiche, di traffico etc.

I dati ufficiali confermano comunque la riduzione continua dei consumi  e delle emissioni dei modelli, specie di quelli in versione ecologica, presenti nei listini di  quasi tutte le principali Case automobilistiche.

Le tendenze
Se il miglioramento è generalizzato, diverse sono le strade percorse dai produttori per conseguirlo: ad esempio alcuni puntano maggiormente sul miglioramento nella propulsione a benzina o gasolio tradizionale (non ibrida), mentre altri  si concentrano sulla propulsione ibrida  (anche con tecnologia “plug-in”), nonché con metano o GPL.
In particolare si confermano i progressi tecnologici nella propulsione ibrida, ed in particolare nella versione “plug-in”, con dieci modelli sotto i 50 grammi di anidride carbonica per Km (di cui uno diesel). Altro aspetto importante, forse più dei valori record, è l’aumento dei modelli a basse emissioni, anche nei modelli a propulsione tradizionale : sono ormai 8  i modelli  a benzina con emissioni non superiori ai 90 g/km, il che dimostra l’impegno dei produttori per farsi concorrenza anche sotto  questo aspetto.

La guida annuale, pertanto, si conferma collaudato strumento di informazione per favorire la formazione di una coscienza ecologica anche da parte degli acquirenti di auto.
Prevista in ogni paese europeo, si può quindi considerare come un aspetto della strategia tendente a ridurre le emissioni di anidride carbonica, in linea con gli obiettivi fissati in sede europea, nonché  con il protocollo di Kyoto e gli accordi internazionali destinati a  sostituirlo.             

La guida sarà pubblicata  anche sui siti Internet degli altri Ministeri interessati. 

FONTE:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/qualita-di-prodotti-e-servizi/auto-ed-emissioni-co2

PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI Settimana: 19 dicembre 2016


PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI 

Settimana: 19 dicembre 2016

fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - DGSAIE - Statistiche ed analisi energetiche e minerarie. 

PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI Settimana: 19 dicembre 2016

 PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI Settimana: 19 dicembre 2016

fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - DGSAIE - Statistiche ed analisi energetiche e minerarie. 

Consultazione pubblica sulla bozza di decreto interministeriale per utilizzo del biometano e dei biocarburanti compresi quelli avanzati




Consultazione pubblica sulla bozza di decreto interministeriale per utilizzo del biometano e dei biocarburanti compresi quelli avanzati

A partire dal 13 dicembre 2016 e fino al 13 gennaio 2017 è posta in consultazione pubblica la bozza di decreto interministeriale per l’utilizzo del biometano e dei biocarburanti compresi quelli avanzati. Tale decreto, che ha avuto una prima condivisione tra tutti i soggetti coinvolti nei lavori del “Comitato tecnico consultivo biocarburanti” (con rappresentanti del MiSE, MATTM, MIPAAF, MEF, Agenzia Dogane e GSE), vuole essere uno stimolo per un nuovo sviluppo dell’uso del biogas, questa volta non per la produzione di elettricità ma per il suo impiego, come biometano, nel settore dei trasporti.

Avere un confronto preliminare con i soggetti interessati alle materie disciplinate dal decreto in questione, per garantirne l’efficacia ed il successo, appare particolarmente importante ed utile, proprio ora che il Paese sta predisponendo gli strumenti per finalizzare il raggiungimento dell’obiettivo del 10% di fonti rinnovabili nei consumi energetici del settore dei trasporti, di cui almeno lo 0,5% attraverso l’uso dei “biocarburanti avanzati”.

Nell’elaborare i commenti e/o le proposte integrative ed alternative si chiede di tener conto anche dei seguenti vincoli e principi a base del testo oggetto della consultazione pubblica:


Favorire ed incentivare lo sviluppo dei biocarburanti avanzati (secondo la loro recente definizione nella direttiva UE 2015/1513, c.d. direttiva “ILUC”) di cui l’Italia è stato il maggior sostenitore nell’ambito dei lavori preparatori della Direttiva stessa.

Priorità al biometano usato nei trasporti, per contribuire al raggiungimento del target al 2020 del 10% di fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. Primo obiettivo intermedio è arrivare ad un consumo di circa 1,1 Miliardi di metri cubi. Poi, in seguito, con aggiornamenti successivi del DM, ampliarne gli usi oltre ai trasporti, con consumi previsti fino a 6-8 Mld di mc (secondo stime di disponibilità nazionali elaborate da varie fonti).

Favorire lo sviluppo di una economia circolare del mondo agricolo: dalla produzione agricola e dagli allevamenti si generano scarti e sottoprodotti (ad esempio, liquami, letami, etc.) da cui si può ricavare biometano, il quale, trasformato in forma liquida come “biometano liquido” (BML), può essere usato come combustibile nei trattori agricoli, usati a loro volta per la produzione agricola e per gli allevamenti.

Favorire lo sviluppo del ciclo virtuoso dei rifiuti ed, in particolare, della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), che porta ad una valorizzazione economica degli stessi che riduce il costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti.

Nessun incremento per le imprese e per i cittadini delle bollette del gas e dell’energia elettrica.

Compatibilità delle misure da introdurre con la disciplina UE sugli aiuti di stato per le rinnovabili, ai sensi della Comunicazione della Commissione UE “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (2014/C 200/01) e quindi, in particolare evitando qualsiasi sovra compensazione degli incentivi da erogare.

fonte : Ministero dello Sviluppo Economico 

giovedì 29 dicembre 2016

Expo 2017 Astana - Астана ЭКСПО-2017


Expo 2017 Astana - Астана ЭКСПО-2017





L'Expo 2017 (ufficialmente in inglese Expo 2017 Astana, Kazakhstan; in kazako e russo Астана ЭКСПО-2017) è una esposizione internazionale prevista e programmata presso la città kazaka di Astana nel periodo compreso fra il 10 giugno e il 10 settembre 2017.

Il tema scelto dagli organizzatori,Future Energy, "Energia futura", toccherà temi relativi alla produzione responsabile ed efficiente di energia nell'immediato futuro e al rapporto con l'ambiente, con particolare riferimento alle energie rinnovabili.

È stato presentato un progetto per un sito da 25 ettari e un programma che prevede la partecipazione di più di 100 Paesi e circa 6 organizzazioni internazionali, per una platea di 7 milioni di visitatori.

È la prima volta che un Paese centro-asiatico ospiterà una esposizione internazionale.

fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Expo_2017

venerdì 16 dicembre 2016

smart metering - I contatori intelligenti 2g



L’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (Aeegsi) con propria deliberazione ha definito le funzionalità dei nuovi misuratori intelligenti 2G di seconda generazione, (sistema smart metering), che dovranno sostituire i contatori preesistenti.

Il sistema smart metering 
è stato definito dalla direttiva europea sull’efficienza energetica come “un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia, fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica”.

Tale sostituzione, che sarà effettuata dall’Enel nel 2017, tra l'altro si rende necessaria anche perche gli attuali contatori, per i quali è prevista una vita tecnico-economica di 15 anni, sono in funzione dal 2001.

La delibera dell’Autorità attua le disposizioni del decreto legislativo di recepimento della direttiva europea sull’efficienza energetica.

Il contatore intelligente di seconda generazione (2G) presenta caratteristiche tecnologicamente più avanzate dei misuratori di prima generazione (1G).

Infatti consente di regolare i consumi di energia, ed inoltre il consumatore può utilizzare le informazioni disponibili al fine dui razionalizzare i consumi.

Inoltre con i contatori intelligenti è possibile verificare se ci sono dispersioni di energia di un impianto, ed In caso di guasti il gestore può intervenire senza la necessità di recarsi sul posto.

I nuovi contatori i2G saranno connessi direttamente con i distributori, la telelettura e la telegestione saranno eseguite attraverso la rete elettrica PLC (Power Line Carrier) o in radiofrequenza.


agam 12_2016

giovedì 15 dicembre 2016

Affidamento servizio Energy Manager

Affidamento servizio Energy Manager

AVVISO ESPLORATIVO

Per manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di Tecnico Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'Energia (Energy Manager)

Con il presente avviso il Comune di Mascalucia intende acquisire 

manifestazioni di interesse per procedere all'individuazione di un soggetto 

dotato di adeguata professionalità ed esperienza a cui affidare, ai sensi 

dell'art. 19 della Legge 10/1991, il servizio di Responsabile per la 

conservazione e l'uso razionale dell'energia (Energy Manager) mediante 

successiva procedura negoziata di cui all'art. 95 de D.legisl.vo n. 50/2016. 

Scadenza presentazione giorno 21/12/2016 ore 12.00

fonte: 
http://www3.comunemascalucia.it/index.php/component/content/article/1-ultime-notizie/1866-affidamento-servizio-energy-manager.html

mercoledì 14 dicembre 2016

1° gennaio 2017 - ENERGIA ELETTRICA - CONTRATTO TUTELA SIMILE


Dal 1° gennaio 2017, al fine di accompagnare il consumatore di energia elettrica verso il Mercato Libero e guidarlo nella scelta di un’offerta semplice, tutti i clienti domestici e le piccole imprese attualmente serviti in Maggior Tutela, potranno scegliere il Dal 1° gennaio 2017 autonomamente o con l’aiuto di un una Associazione dei consumatori o di categoria accreditate presso Acquirente Unico S.p.A. 

La Tutela SIMILE è una particolare tipologia di contratto di fornitura di energia elettrica che, pur basandosi sul Mercato Libero, è composto da condizioni contrattuali definite dall’Autorità, obbligatorie ed omogenee per tutti i venditori. Le condizioni economiche saranno analoghe a quelle del servizio di Maggior Tutela, ma con la riduzione di un bonus una tantum - qualora il contratto perduri per tutti i 12 mesi - diverso da fornitore a fornitore, che verrà applicato nella prima bolletta. 

Per tale ragione le offerte di Tutela SIMILE potranno essere facilmente confrontabili tra loro e con il servizio di Maggior Tutela. 

Il contratto di Tutela SIMILE sarà un contratto web, che potrà essere stipulato con il fornitore in maniera semplice e intuitiva attraverso il sito dedicato - gestito da Acquirente Unico S.p.A. - disponibile dal 1° gennaio 2017. 

Sul sito, il cliente potrà scegliere tra un numero limitato di offerte commerciali, semplici e standard, ordinate in funzione del valore del bonus una tantum offerto dai venditori. 

Il cliente potrà aderire alla Tutela SIMILE fino al 30 giugno 2018 e la fornitura avrà una durata massima di 12 mesi. 

Alla scadenza del contratto il cliente potrà scegliere se rimanere con lo stesso fornitore sottoscrivendo una nuova offerta di Mercato Libero o se stipulare un contratto di Mercato Libero con un diverso fornitore. 

In caso di mancata stipula di un nuovo contratto, il cliente finale resterà con il fornitore ammesso alla Tutela SIMILE e vedrà applicate condizioni contrattuali ed economiche di Mercato Libero in base ad una struttura standard definita dall’Autorità. Resta salva la facoltà del cliente finale di richiedere di rientrare nel servizio di Maggior Tutela

fonte: http://www.sportelloperilconsumatore.it/




Elettricita': da gennaio 2017 "Tutela Simile" disciplinata dall'Autorita'

Cosi' famiglie e Pmi saranno accompagnate verso il mercato libero


Per guardare video completo:


ROADMAP TUTELA SIMILE

ROADMAP TUTELA SIMILE
06/12/2016 2
 Riforma meccanismo tutela di prezzo e disciplina Tutela SIMILE 
Del 369/2016/R/eel
...

fonte:
www.slideshare.net/aeegnet/il-servizio-di-maggior-tutela-e-tutela-simile-principali-novit-dall1-gennaio-2017

Tutela SIMILE contratto di fornitura di energia elettrica

Tutela SIMILE contratto di fornitura di energia elettrica 



La Tutela SIMILE è una particolare tipologia di contratto di fornitura di energia elettrica di durata di 12 mesi non rinnovabile. Tale contratto pur basandosi sul mercato libero, è composto da condizioni contrattuali definite dall'Autorità, obbligatorie ed omogenee per tutti i venditori. Le condizioni economiche saranno analoghe a quelle del servizio di Maggior Tutela ma con la riduzione di un bonus una tantum - qualora il contratto perduri per tutti i 12 mesi - diverso da fornitore a fornitore, che verrà applicato nella prima bolletta Per tale ragione le offerte di Tutela SIMILE saranno facilmente confrontabili tra loro e con il servizio di Maggior Tutela.

Dal 1° gennaio 2017 tutti i clienti domestici e le piccole imprese, attualmente serviti in Maggior Tutela, potranno scegliere il contratto di Tutela SIMILE, autonomamente o con l'aiuto di un una Associazione dei consumatori o di categoria per le piccole e medie imprese accreditate presso Acquirente unico.

Il contratto di Tutela SIMILE sarà un contratto web, che potrà essere stipulato con il fornitore, in maniera semplice e intuitiva attraverso il sito dedicato, gestito da Acquirente Unico, che sarà disponibile dal 1° gennaio 2017. Sul sito, il cliente potrà scegliere in modo facile tra un numero limitato di offerte commerciali, semplici e standard, ordinate in funzione del valore del bonus una tantum offerto dai venditori.


Il cliente potrà aderire alla Tutela SIMILE fino al 30 giugno 2018 e la fornitura avrà una durata massima di 12 mesi. Alla scadenza del contratto il cliente potrà scegliere se rimanere con lo stesso fornitore sottoscrivendo una nuova offerta di mercato libero oppure potrà stipulare un contratto di mercato libero con un fornitore diverso. In caso di mancata conclusione di un nuovo contratto, il cliente finale resterà con il fornitore ammesso alla Tutela SIMILE e gli saranno applicate condizioni contrattuali ed economiche di mercato libero in base ad una struttura standard definita dall'Autorità. Resta salva la facoltà del cliente finale di richiedere di rientrare nel servizio di Maggior Tutela.

fonte: http://www.autorita.energia.it



lunedì 5 dicembre 2016

Andamento del differenziale di prezzo dei principali prodotti energetici: Italia vs Europa

fonte: LA SITUAZIONE ENERGETICA NAZIONALE NEL 2015
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL’APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Temi dell'attività parlamentare

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI



Le prime disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici risalgono alla legge 9 gennaio 1991, n. 10Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Il Titolo II della legge ha introdottoun quadro organico di disposizioni per il contenimento dei consumi di energia negli edifici concernente, tra l'altro, la certificazione energetica degli edifici (articolo 30), ma non è stato pubblicato nessuno specifico decreto ministeriale attuativo che rendesse operativa la legge sotto questo specifico aspetto.

Con l'adozione a livello europeo della Direttiva Europea 2002/91/UE sul rendimento energetico nell'edilizia (la direttiva ha introdotto nell'UE la certificazione energetica degli edifici intesa soprattutto come strumento finalizzato a sensibilizzare gli utenti sugli aspetti energetici all'atto della scelta dell'immobile), che dava agli Stati membri un termine di 3 anni per il suo recepimento, l'Italia ha adottato il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, successivamente modificato ed integrato dal Dlgs n. 311/2006.

Nel preambolo dello schema del D.Lgs. 192/2005, il Governo sottolineava come la direttiva europea risultasse già in parte attuata nell'ordinamento proprio dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. Alcune disposizioni della legge n. 10/1991 sono state in seguito abrogate e modificate ai fini del coordinamento con le disposizioni dei richiamati decreti legislativi. I due decreti legislativi hanno imposto dei requisiti minimi prestazionali e/o prescrittivi e la certificazione energetica per il sistema edificio/impianto.

Il D.Lgs 192/2005 di Attuazione della direttiva 2002/91/UE relativa al rendimento energetico nell'edilizia ha dunque disciplinato la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici e ha stabilito (in attuazione dell'art. 7 della direttiva 2002/91/UE ora articolo 12 della Direttiva 2010/31/UE) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici, prevedendone l'obbligo per gli edifici di nuova costruzione. In particolare il D.Lgs. ha previsto che entro un anno dalla data della sua entrata in vigore (cioè entro l'8 ottobre 2006), gli edifici di nuova costruzione dovessero essere dotati, al termine della costruzione, di un attestato di certificazione energetica (per esso intendendosi ai sensi dell'art. 2, lett. d) del D.Lgs.192/2005 "il documento redatto nel rispetto delle norme del decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio". Tale definizione è stata abrogata successivamente dal D.L. n. 63/2013 che, come meglio si dirà, ha introdotto l'APE).

Ai sensi del D.Lgs. n. 192 (disciplina tutt'ora vigente) la certificazione, per gli appartamenti di un condominio, può basarsi, oltre che sulla valutazione dell'appartamento interessato, su una certificazione comune dell'intero edificio (per i condomini dotati di un impianto termico comune) o sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo del medesimo condominio e della medesima tipologia. L'attestato ha una validità massima di 10 anni dal rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione modificante le prestazioni energetiche dell'edificio. L'attestato comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentano ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. E' inoltre corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica.

Con il decreto legislativo n. 311 del 2006, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, l'obbligo della certificazione energetica è stato esteso gradualmente a tutti gli edifici preesistenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 192/2005 (8 ottobre 2005), purché oggetto di compravendita o locazione, al fine di rendere il provvedimento maggiormente aderente alle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 2002/91/UE ora articolo 12 della Direttiva 2010/31/UE.

A partire dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica è diventato prerequisito essenziale per accedere ad incentivi ed agevolazioni di qualsiasi natura destinati al miglioramento delle prestazioni energetiche – sia sgravi fiscali, sia contributi a carico di fondi pubblici o degli utenti – ed è stato reso obbligatorio per tutti gli edifici pubblici (o comunque in cui figura come committente un soggetto pubblico) in concomitanza con la stipula o il rinnovo dei contratti di gestione degli impianti termici o di climatizzazione, entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale.

I decreti attuativi e le linee guida del D.Lgs. 192/2005 e ss. modificazioni sono stati adottati nel 2009 (DPR 59/2009 e DM 26 giugno 2009).

Il D.L.n. 63/2013, convertito nella Legge 3 agosto 2013, n.90, ha modificato i contenuti del D.Lgs.n. 192/2005, disponendo il passaggio dall'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) all'Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Il decreto interministeriale attuativo, D.M. del 26 giugno 2015, che ha sostituito il precedente D.M. 26 giugno 2009, è entrato in vigore dal 1° ottobre 2015.

L'APE è un certificato unico per tutto il territorio nazionale, basato su una metodologia di calcolo omogenea (articolo 1), al quale le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni (articolo 3). Il nuovo APE deve contenere la prestazione energetica globale dell'edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile (articolo 4, comma 4, lettera a)); la qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento (articolo 4, comma 4, lettera c)); i dati relativi all'uso di fonti rinnovabili (articolo 3, comma 1, letterab)), le emissioni di anidride carbonica e l'energia esportata(articolo 4, comma 4, lettera e) ed f)).

L'indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile, determinerà la classe energetica dell'edificio (articolo 4, comma 4, lettera b)).

Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). È confermata, ai sensi di legge, la validità di 10 anni dell'APE (articolo 4, comma 3). Nell'APE dovranno, inoltre, essere indicate le proposte per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli(articolo 4, comma 4, lettera g)). 

Entro il 1° ottobre 2015 l'Enea è stata obbligata ad aggiornare Docet, il software semplificato per il calcolo delle prestazioni energetiche.

Il decreto conferma che l'APE deve essere redatto da uncertificatore energetico abilitato ai sensi del D.P.R. n.75 del 2013(articolo 4, comma 1) e aggiunge che il certificatore che redige l'APE "deve effettuare almeno un sopralluogo presso l'edificio o l'unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione" (articolo 4, comma 6).

fonte: http://www.camera.it/leg17/

RAPPORTO ENEA - Nomine degli Energy Manager nel 2015

RAPPORTO ENEA - Nomine degli Energy Manager nel 2015

Nomine degli Energy Manager nel 2015 Dall’indagine condotta dalla Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE) risulta che in molti settori manifatturieri si ha una buona copertura dei consumi, mentre i trasporti, i servizi e la Pubblica Amministrazione hanno un ordine di grandezza di differenza. Questo fenomeno si può in parte spiegare con la differenza delle caratteristiche dei settori considerati, nei quali vi è una relazione diretta tra consumi e dimensioni del soggetto interessato: nelle industrie, al contrario, ci sono processi produttivi di base molto energivori. Delle 2.929 aziende presenti nell’elenco della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), solo il 10% ha nominato l’energy manager nel 2015. La percentuale è bassa, ma va segnalato che si tratta di aziende di dimensione piccola e medio-piccola, che quindi non hanno l’obbligo della nomina, sebbene potrebbe essere utile nominare comunque un energy manager come soggetti volontari. Per quanto attiene alla Pubblica Amministrazione, le nomine pervenute nel corso dell’anno 2015 sono state 134. Il tasso di nomine relativo alle Regioni è molto basso e paragonabile a quello delle Province. Per la Pubblica Amministrazione, non sono disponibili dati riguardanti i singoli sottosettori e pertanto ci si deve limitare ad un’analisi di confronto.  
Si rileva un certo grado di inadempienza nel settore pubblico: è necessaria pertanto la sensibilizzazione degli enti pubblici sul tema dell’efficienza energetica, ricordando come tra le maggiori difficoltà incontrate dall’energy manager nello svolgimento delle sue funzioni si possono citare: 
• La necessità di confrontarsi spesso con persone non esperte in materia, sia sul fronte dei decisori aziendali sia su quello dei colleghi preposti ad altre mansioni, che richiede la capacità di esporre in termini semplici i concetti tecnici. 
• L’esigenza di dover dialogare con altre funzioni aziendali e di comprendere il punto di vista di profili differenti, in quanto l’energia è di per sé un tema orizzontale, che coinvolge chi acquista elettricità e altri combustibili, ma anche macchinari e dispositivi, chi si occupa della manutenzione dei sistemi, chi progetta gli edifici e gli impianti, chi scrive le specifiche delle gare, gli uffici legali e così via. 
Per affrontare le varie problematiche in modo adeguato, è necessario il coinvolgimento e l’impegno dei vertici aziendali, che devono creare le condizioni affinché l’energy manager possa poi operare al meglio e trovi la necessaria collaborazione da parte dei colleghi.


fonte: www.enea.it






RAPPORTO ENEA - Energy Manager ed Esperti in Gestione dell’Energia

RAPPORTO ENEA - Energy Manager ed Esperti in Gestione dell’Energia

Il contesto normativo di riferimento Come noto, le direttive 2002/91/CE e 2006/32/CE hanno richiesto ai Paesi membri di dotarsi di schemi, per assicurare la qualificazione ed eventualmente la certificazione dei professionisti e degli operatori del settore dell’energia. In questa ottica sono state emanate alcune norme tecniche, che prevedono il coinvolgimento della figura dell’energy manager, come la norma europea EN 16001 sui Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE), nel 2011 sostituita dallo standard internazionale ISO 50001, la EN 15900 sui servizi di efficientamento energetico, la UNI CEI 11339 sugli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) e la UNI CEI 11352 sulle ESCo. 
In particolare, la norma UNI CEI 11339 sugli EGE consente di certificare le competenze degli energy manager e di sfruttare anche le opportunità aperte dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4 riguardante le figure professionali non organizzate in ordini e collegi. 
La figura dell’EGE si presta naturalmente al ruolo di responsabile del Sistema Gestione Energia nell'ambito della norma ISO 50001. A tal proposito, si ricorda come il Decreto del 28 dicembre 2012 sui Certificati Bianchi abbia inserito l’obbligo di certificarsi UNI CEI 11339 per gli energy manager nominati da aziende ed enti interessati a presentare direttamente progetti nell’ambito del meccanismo. 
Tale obbligo sarà operativo a partire da luglio 2016, come stabilito dal D.Lgs. 102/2014. Ciò ha ovviamente dato un maggiore stimolo alle certificazioni. Il D.Lgs. 102/2014 prevede inoltre che, dalla stessa data, solo gli EGE, le ESCo e gli energy auditor certificati potranno effettuare le diagnosi energetiche conformi a quanto richiesto dall’articolo 8 del medesimo decreto legislativo.


domenica 20 novembre 2016

finanziamenti per l'efficienza energetica degli edifici della PA

efficienza energetica degli edifici della PA



E’ stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n° 262 del 9 novembre 2016 il decreto che prevede le modalità di attuazione del programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione centrale (PREPAC) con l’obiettivo di efficentare almeno il 3% annuo della superficie utile del patrimonio edilizio dello Stato, come previsto dalla direttiva europea 2012/27 sull’efficenza energetica.

Della cabina di regia si occuperà il  MiSE-Ministero Ambiente .
Risultati immagini per pubblici edifici efficienti

Interventi di riqualificazione energetica ammessi

Sono ammessi gli interventi di riqualificazione energetica, indicati dall'attestato di prestazione energetica o in apposita diagnosi energetica, che possono essere combinati o compresi in progetti di riqualificazione più generale dell'immobile:
- Isolamento termico di superfici opache;
- Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti;

- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale

agam 11_2016

giovedì 17 novembre 2016

VALVOLE TERMOSTATICHE - OBBLIGO - direttiva 2012/27/Ue

Secondo la direttiva 2012/27/Ue per l’efficienza energetica, entro il 31 dicembre 2016, sarà obbligatorio installare, su ciascun termosifone, delle valvole termostatiche con contabilizzatori di calore nei condomini con riscaldamento centralizzato; 

la mancata installazione entro i termini previsti prevede delle sanzioni comprese tra 500 e 2.500 euro, a seconda delle disposizioni previste dalle varie Regioni.


Sono esenti da tale obbligo, i proprietari di immobili dotati di riscaldamento autonomo.


Anche gli immobili con impedimenti tecnici, come un impianto radiante ormai obsoleto, troppo costoso e complesso da adeguare potranno esimersi da tale adempimenti.

Secondo studi effettuati, con l’installazione delle valvole termostatiche si stima un risparmio nel consumo di combustibile compreso tra il 10% e il 30%.

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VALVOLE TERMOSTATICHE













Le valvole termostatiche sono in grado di regolare la temperatura ambiente a valori prefissati. Il loro funzionamento non richiede ausiliari elettrici.

Congegnate/costruite in m
odo che , in maniera autonoma e proporzionale, sono in grado di ridurre o aumentare la portata di alimentazione del corpo scaldante interessato dalla loro applicazione

La regolazione proporzionale, di aumento o riduzione della portata idraulica del cormo radiante , avviene mediante la contrazione o dilatazione di un fluido avente un alto coefficiente di dilatazione.

Il fluido è contenuto all’interno del bulbo (faceemte parte della valvola) viene a contatto con l’aria ambiente: pertanto e capace di dilatarsi, permettendo la chiusura o l'apertura dell’otturatore della valvola termostatica.

Se la temperatura dell’aria raggiunge il valore desiderato si chiude viceversa può contrarsi, quindi si apre se la temperatura dell’aria scende sotto il parametro impostato.

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venerdì 11 novembre 2016

Definizione di biocarburanti

Definizione di biocarburanti 

-- Rispetto ai combustibili fossili i biocarburanti emettono meno gas a effetto serra (GES), in particolare biossido di carbonio, dato che la quantità di CO2 emessa durante la combustione di biocarburante viene catturata durante la crescita della materia prima (le piante che costituiscono tale materia prima assorbono infatti il biossido di carbonio durante la crescita)1 . 
Tuttavia, questa equazione funziona solo se non vi sono emissioni aggiuntive dovute a un cambiamento della destinazione del terreno, che può essere diretto (ad esempio, se un terreno forestale viene convertito in terreno agricolo con una perdita del carbonio stoccato) o indiretto (per compensare l’impiego di colture alimentari per la produzione di biocarburanti, è necessario coltivare una superfice più estesa per garantire l’approvvigionamento alimentare); ciò significa che alle emissioni di GES dovute alla coltivazione di colture per biocarburanti si aggiungono emissioni causate dal recupero e dalla coltivazione di nuove superfici adibite a colture alimentari. 
Nel caso dei biocarburanti prodotti con rifiuti, residui o altra biomassa non alimentare, non vi è concorrenza con la produzione alimentare. 

-- Nella normativa UE applicabile, i biocarburanti sono definiti come «carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa»2 , ossia da prodotti, rifiuti o residui biodegradabili dell’agricoltura, della silvicoltura o della pesca oppure da rifiuti industriali e urbani biodegradabili. Attualmente, gli unici biocarburanti prodotti e usati in grandi quantitativi nell’UE sono la biobenzina (che comprende il bioetanolo) e il biodiesel.


tratto da:Relazione speciale Il sistema dell’UE per la certificazione dei biocarburanti sostenibili

RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1318 DELLA COMMISSIONE

Ritorno sull'argomento perché offre diversi spunti di riflessione, ed evidenzia, qualora c'e' me fosse bisogno, l'importanza della efficienza energetica.
agam 

RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1318 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2016
recante orientamenti per la promozione degli edifici a energia quasi zero e delle migliori pratiche per assicurare che, entro il 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1)
Gli edifici sono elementi fondamentali per le politiche di efficienza energetica dell'Unione, in quanto rappresentano circa il 40 % (1) del consumo di energia finale.
(2)
L'importanza del settore edile per il miglioramento dell'efficienza energetica è stata messa in evidenza nella comunicazione della Commissione europea «L'efficienza energetica e il suo contributo a favore della sicurezza energetica e del quadro 2030 in materia di clima ed energia» (2) e nella strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (3).
(3)
Per realizzare l'Unione dell'energia occorre in primis attuare completamente la normativa vigente nel settore dell'energia e garantirne il rispetto.
(4)
La direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è lo strumento giuridico principale che consente di affrontare l'efficienza energetica degli edifici nel contesto degli obiettivi di efficienza energetica per il 2020.
(5)
L'articolo 9 della direttiva fissa un obiettivo preciso, a norma del quale entro il 2020 il fabbisogno energetico di tutti gli edifici di nuova costruzione dovrà essere quasi nullo o molto basso. Tale fabbisogno dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili.
(6)
La legislazione nazionale che recepisce i requisiti dell'articolo 9, paragrafo 1, deve garantire che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero. Lo stesso obiettivo, da raggiungere però entro il termine più breve del 31 dicembre 2018, vale anche per gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà dei medesimi. In tal modo, a partire dalla fine del 2020 gli operatori economici dovrebbero poter disporre di un quadro giuridico nazionale trasparente relativo ai requisiti di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione.
(7)
Insieme ai requisiti per gli edifici di nuova costruzione, la direttiva impone agli Stati membri di adottare politiche di sostegno per stimolare la ristrutturazione degli edifici esistenti al fine di trasformarli in edifici a energia quasi zero.
(8)
La Commissione ha presentato una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi realizzati dagli Stati membri in materia di edifici a energia quasi zero (4). Ulteriori informazioni sono state fornite dagli Stati membri nell'ambito dei loro obblighi di comunicazione al riguardo.
(9)
Gli Stati membri stanno realizzando gli obiettivi a un ritmo ancora troppo lento, che occorre accelerare. Nonostante l'aumento delle misure nazionali volte a incrementare il numero di edifici a energia quasi zero, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi più a fondo per garantire che tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero entro i termini prescritti dalla direttiva.
(10)
La direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia è attualmente in fase di revisione. I principi su cui poggiano le disposizioni in materia di edifici a energia quasi zero sono uno dei pilastri della direttiva vigente e sono destinati a diventare la norma per gli edifici di nuova costruzione a partire dal 2020. La revisione valuterà la necessità di misure supplementari per il 2030. Lo sviluppo di nuove politiche e nuovi approcci dovrebbe poggiare su solide basi. La completa attuazione dei requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero per il 2020 riveste un'importanza fondamentale.
(11)
Tale importanza è suffragata dall'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva, a norma del quale la Commissione può rivolgere agli Stati membri una raccomandazione in materia di edifici a energia quasi zero,
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
1.
È opportuno che gli Stati membri seguano gli orientamenti contenuti nell'allegato della presente raccomandazione. Gli orientamenti contribuiranno ad assicurare che, entro il 31 dicembre 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero e aiuteranno gli Stati membri a elaborare i piani nazionali per aumentare il numero di edifici a energia quasi zero.

fonte http://eur-lex.europa.eu/