martedì 10 maggio 2016

misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione - Definizioni -

misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione
DIRETTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
«energia», tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia, quali definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (21);
2)
«consumo di energia primaria», il consumo interno lordo, ad esclusione degli usi non energetici;
3)
«consumo di energia finale», tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura. Sono escluse le forniture al settore della trasformazione dell'energia e alle industrie energetiche stesse;
4)
«efficienza energetica», il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia;
5)
«risparmio energetico», quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
6)
«miglioramento dell'efficienza energetica», l'incremento dell'efficienza energetica risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali e/o economici;
7)
«servizio energetico», la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie o operazioni che utilizzano in maniera efficiente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di produrre un miglioramento dell'efficienza energetica o risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;
8)
«enti pubblici», le «amministrazioni aggiudicatrici» quali definite dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (22);
9)
«governo centrale», tutti i servizi amministrativi la cui competenza si estende su tutto il territorio di uno Stato membro;
10)
«superficie coperta utile totale», la superficie coperta di un immobile o di parte di un immobile in cui l’energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;
11)
«sistema di gestione dell'energia», un insieme di elementi che interagiscono o sono intercorrelati all'interno di un piano che stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo;
12)
«norma europea», norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;
13)
«norma internazionale», una norma adottata dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione e resa accessibile al pubblico;
14)
«parte obbligata», un distributore di energia o una società di vendita di energia al dettaglio vincolati ai regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 7;
15)
«parte incaricata», un'entità giuridica alla quale un governo o altro organismo pubblico hanno delegato il potere di elaborare, amministrare o gestire un regime di finanziamento a nome di detto governo o altro organismo pubblico;
16)
«parte partecipante», un'impresa o un organismo pubblico che ha assunto l'impegno di raggiungere determinati obiettivi nell'ambito di un accordo volontario o è disciplinato da uno strumento politico normativo nazionale;
17)
«autorità pubblica responsabile dell'attuazione», un organismo di diritto pubblico responsabile dell'attuazione o del controllo dell'imposizione sull'energia o sul carbonio, dei regimi e strumenti finanziari, degli incentivi fiscali, delle norme, dei regimi di etichettatura, nonché della formazione o istruzione;
18)
«misura politica» uno strumento normativo, finanziario, fiscale, volontario o inteso a fornire informazioni, formalmente stabilito e attuato in uno Stato membro per creare un quadro di sostegno, un obbligo o un incentivo per gli operatori del mercato a fornire e acquistare servizi energetici e ad adottare altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
19)
«azione individuale», un'azione che produce miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili ed è intrapresa in applicazione di una misura politica;
20)
«distributore di energia», una persona fisica o giuridica, compreso un gestore del sistema di distribuzione, responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali;
21)
«gestore del sistema di distribuzione», un «gestore del sistema di distribuzione» quale definito, rispettivamente, nella direttiva 2009/72/CE e nella direttiva 2009/73/CE;
22)
«società di vendita di energia al dettaglio», una persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali;
23)
«cliente finale», una persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale;
24)
«fornitore di servizi energetici», una persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali del cliente finale;
25)
«audit energetico», una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;
26)
«piccole e medie imprese» o «PMI», imprese ai sensi del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (23); la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;
27)
«contratti di rendimento energetico», accordi contrattuali tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, laddove siano erogati investimenti (lavori, forniture o servizi) nell'ambito della misura in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari;
28)
«sistema di misurazione intelligente», un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia, fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;
29)
«gestore del sistema di trasmissione», il «gestore del sistema di trasmissione» quale definito, rispettivamente, nella direttiva 2009/72/CE e nella direttiva 2009/73/CE;
30)
«cogenerazione», la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;
31)
«domanda economicamente giustificabile», una domanda non superiore al fabbisogno di riscaldamento o di raffreddamento e che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di produzione di energia diversi dalla cogenerazione;
32)
«calore utile», il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore o di raffreddamento;
33)
«elettricità da cogenerazione», l'elettricità generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo la metodologia riportata nell'allegato I;
34)
«cogenerazione ad alto rendimento», la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato II;
35)
«rendimento complessivo», la somma annua della produzione di elettricità e di energia meccanica e della produzione termica utile divisa per il combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di elettricità e di energia meccanica;
36)
«rapporto elettricità/calore», il rapporto tra elettricità da cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica;
37)
«unità di cogenerazione», un'unità che è in grado di operare in cogenerazione;
38)
«unità di piccola cogenerazione», un'unità di cogenerazione con una capacità installata inferiore a 1 MWe;
39)
«unità di micro-cogenerazione», un'unità di cogenerazione con una capacità massima inferiore a 50 kWe;
40)
«coefficiente di edificazione», il rapporto tra la superficie coperta degli immobili e la superficie del terreno di un determinato territorio;
41)
«teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti», un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore cogenerato o il 50 % una combinazione di tale energia e calore;
42)
«riscaldamento e raffreddamento efficienti», un'opzione di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni abituali, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema in modo efficiente in termini di costi, come valutato nell'analisi costi-benefici di cui alla presente direttiva, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;
43)
«riscaldamento e raffreddamento individuali efficienti», un'opzione di fornitura individuale di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto al teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria non rinnovabile necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;
44)
«ammodernamento sostanziale», un ammodernamento il cui costo è superiore al 50 % dei costi di investimento per una nuova unità comparabile;
45)
«aggregatore», un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia.

fonte Eur_lex

Conto Termico 2.0 Gli incentivi

Conto Termico 2.0

Gli incentivi

Gli incentivi sono regolati da contratti di diritto privato tra il GSE e il Soggetto Responsabile. Gli incentivi sono corrisposti dal GSE nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di intervento e della sua dimensione, oppure in un’unica soluzione, nel caso in cui l’ammontare dell’incentivo non superi i 5.000 euro.

Le PA e le ESCO che operano per loro conto che optano per l’accesso diretto possono richiedere l’erogazione dell’incentivo in un’unica soluzione, anche nel caso in cui l’importo del beneficio complessivamente riconosciuto superi i 5.000 euro.
Le PA e le ESCO che operano per loro conto che optano, invece, per l’accesso tramite prenotazionepossono beneficiare di un pagamento in acconto ad avvio lavori e un saldo alla loro conclusione.
Per ciascuna tipologia di intervento sono definite le spese ammissibili, ai fini del calcolo del contributo, nonché i massimali di costo e il valore dell’incentivo.
Gli incentivi del CT 2.0 non sono cumulabili con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di rotazione, i fondi di garanzia e i contributi in conto interesse.
Alle PA (escluse le cooperative di abitanti e le cooperative sociali) è consentito il cumulo degli incentivi con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo del 100% delle spese ammissibili. 

fonte: www.gse.it

Conto Termico 2.0 I meccanismi di accesso

Conto Termico 2.0

I meccanismi di accesso

L’accesso agli incentivi può avvenire attraverso 2 modalità:
1) ACCESSO DIRETTO: per gli interventi realizzati dalle PA e dai soggetti privati, la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori.
E’ previsto un iter semplificato per gli interventi riguardanti l’installazione di uno degli apparecchi di piccola taglia (per generatori fino a 35 kW e per sistemi solari fino a 50 mq) contenuti nel Catalogodegli apparecchi domestici, reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE.
  
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2) PRENOTAZIONE: per gli interventi ancora da realizzare da parte delle PA e delle ESCO che operano per loro conto, erogazione di un primo acconto all’avvio e il saldo alla conclusione dei lavori.

Per la prenotazione dell’incentivo, le PA, ad eccezione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, possono presentare la scheda-domanda a preventivo, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni in presenza di:
A) una Diagnosi Energetica e un atto amministrativo attestante l’impegno alla realizzazione di almeno un intervento tra quelli indicati nella Diagnosi Energetica;
B) un contratto di prestazione energetica stipulato tra la PA e una ESCO;
C) un provvedimento o un atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori con il verbale di consegna dei lavori.
La richiesta di prenotazione deve essere accettata dal GSE. In tal caso, quest’ultimo procede a impegnare, a favore del richiedente, la somma corrispondente all’incentivo spettante.

fonte: www.gse.it