lunedì 5 dicembre 2016

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Temi dell'attività parlamentare

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI



Le prime disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici risalgono alla legge 9 gennaio 1991, n. 10Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Il Titolo II della legge ha introdottoun quadro organico di disposizioni per il contenimento dei consumi di energia negli edifici concernente, tra l'altro, la certificazione energetica degli edifici (articolo 30), ma non è stato pubblicato nessuno specifico decreto ministeriale attuativo che rendesse operativa la legge sotto questo specifico aspetto.

Con l'adozione a livello europeo della Direttiva Europea 2002/91/UE sul rendimento energetico nell'edilizia (la direttiva ha introdotto nell'UE la certificazione energetica degli edifici intesa soprattutto come strumento finalizzato a sensibilizzare gli utenti sugli aspetti energetici all'atto della scelta dell'immobile), che dava agli Stati membri un termine di 3 anni per il suo recepimento, l'Italia ha adottato il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, successivamente modificato ed integrato dal Dlgs n. 311/2006.

Nel preambolo dello schema del D.Lgs. 192/2005, il Governo sottolineava come la direttiva europea risultasse già in parte attuata nell'ordinamento proprio dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. Alcune disposizioni della legge n. 10/1991 sono state in seguito abrogate e modificate ai fini del coordinamento con le disposizioni dei richiamati decreti legislativi. I due decreti legislativi hanno imposto dei requisiti minimi prestazionali e/o prescrittivi e la certificazione energetica per il sistema edificio/impianto.

Il D.Lgs 192/2005 di Attuazione della direttiva 2002/91/UE relativa al rendimento energetico nell'edilizia ha dunque disciplinato la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici e ha stabilito (in attuazione dell'art. 7 della direttiva 2002/91/UE ora articolo 12 della Direttiva 2010/31/UE) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici, prevedendone l'obbligo per gli edifici di nuova costruzione. In particolare il D.Lgs. ha previsto che entro un anno dalla data della sua entrata in vigore (cioè entro l'8 ottobre 2006), gli edifici di nuova costruzione dovessero essere dotati, al termine della costruzione, di un attestato di certificazione energetica (per esso intendendosi ai sensi dell'art. 2, lett. d) del D.Lgs.192/2005 "il documento redatto nel rispetto delle norme del decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio". Tale definizione è stata abrogata successivamente dal D.L. n. 63/2013 che, come meglio si dirà, ha introdotto l'APE).

Ai sensi del D.Lgs. n. 192 (disciplina tutt'ora vigente) la certificazione, per gli appartamenti di un condominio, può basarsi, oltre che sulla valutazione dell'appartamento interessato, su una certificazione comune dell'intero edificio (per i condomini dotati di un impianto termico comune) o sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo del medesimo condominio e della medesima tipologia. L'attestato ha una validità massima di 10 anni dal rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione modificante le prestazioni energetiche dell'edificio. L'attestato comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentano ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. E' inoltre corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica.

Con il decreto legislativo n. 311 del 2006, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, l'obbligo della certificazione energetica è stato esteso gradualmente a tutti gli edifici preesistenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 192/2005 (8 ottobre 2005), purché oggetto di compravendita o locazione, al fine di rendere il provvedimento maggiormente aderente alle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 2002/91/UE ora articolo 12 della Direttiva 2010/31/UE.

A partire dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica è diventato prerequisito essenziale per accedere ad incentivi ed agevolazioni di qualsiasi natura destinati al miglioramento delle prestazioni energetiche – sia sgravi fiscali, sia contributi a carico di fondi pubblici o degli utenti – ed è stato reso obbligatorio per tutti gli edifici pubblici (o comunque in cui figura come committente un soggetto pubblico) in concomitanza con la stipula o il rinnovo dei contratti di gestione degli impianti termici o di climatizzazione, entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale.

I decreti attuativi e le linee guida del D.Lgs. 192/2005 e ss. modificazioni sono stati adottati nel 2009 (DPR 59/2009 e DM 26 giugno 2009).

Il D.L.n. 63/2013, convertito nella Legge 3 agosto 2013, n.90, ha modificato i contenuti del D.Lgs.n. 192/2005, disponendo il passaggio dall'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) all'Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Il decreto interministeriale attuativo, D.M. del 26 giugno 2015, che ha sostituito il precedente D.M. 26 giugno 2009, è entrato in vigore dal 1° ottobre 2015.

L'APE è un certificato unico per tutto il territorio nazionale, basato su una metodologia di calcolo omogenea (articolo 1), al quale le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni (articolo 3). Il nuovo APE deve contenere la prestazione energetica globale dell'edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile (articolo 4, comma 4, lettera a)); la qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento (articolo 4, comma 4, lettera c)); i dati relativi all'uso di fonti rinnovabili (articolo 3, comma 1, letterab)), le emissioni di anidride carbonica e l'energia esportata(articolo 4, comma 4, lettera e) ed f)).

L'indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile, determinerà la classe energetica dell'edificio (articolo 4, comma 4, lettera b)).

Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). È confermata, ai sensi di legge, la validità di 10 anni dell'APE (articolo 4, comma 3). Nell'APE dovranno, inoltre, essere indicate le proposte per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli(articolo 4, comma 4, lettera g)). 

Entro il 1° ottobre 2015 l'Enea è stata obbligata ad aggiornare Docet, il software semplificato per il calcolo delle prestazioni energetiche.

Il decreto conferma che l'APE deve essere redatto da uncertificatore energetico abilitato ai sensi del D.P.R. n.75 del 2013(articolo 4, comma 1) e aggiunge che il certificatore che redige l'APE "deve effettuare almeno un sopralluogo presso l'edificio o l'unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione" (articolo 4, comma 6).

fonte: http://www.camera.it/leg17/

Nessun commento:

Posta un commento