sabato 20 febbraio 2016

H2020 ONLINE MANUAL

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Horizon 2020 - How to apply

Horizon 2020 - General overview

domenica 7 febbraio 2016

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221

  LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221


Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. 

Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2016


Risultati immagini per green energy



Art. 71
Oil free zone
1. Al fine di promuovere su base sperimentale e sussidiaria la progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio e di raggiungere gli standard europei in materia di sostenibilita' ambientale, sono istituite e promosse le «Oil free zone».


2. Si intende per «Oil free zone» un'area territoriale nella quale, entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili.


3. La costituzione di Oil free zone e' promossa dai comuni interessati, anche tramite le unioni o le convenzioni fra comuni di riferimento, ove costituite ai sensi degli articoli 30 e 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per le aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, la costituzione di Oil free zone e' promossa dagli enti locali d'intesa con gli enti parco.


4. Nelle Oil free zone sono avviate sperimentazioni, concernenti la realizzazione di prototipi e l'applicazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane, attraverso prospetti di valutazione del valore delle risorse presenti sul territorio.


5. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalita' di organizzazione delle Oil free zone, con particolare riguardo agli aspetti connessi con l'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, quali la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.


6. Ai fini di cui al comma 5, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assicurare specifiche linee di sostegno finanziario alle attivita' di ricerca, sperimentazione e applicazione delle attivita' produttive connesse con l'indipendenza dai cicli produttivi del petrolio e dei suoi derivati, con particolare attenzione all'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.






agam febbraio 2016

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221

 LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. Risultati immagini per green procurement

Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2016

Art. 18 - Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti 
pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi 
1. Dopo l'articolo 68 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' inserito il seguente:
  «Art. 68-bis  (Applicazione  di  criteri  ambientali  minimi  negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi).  -
1. Nell'ambito delle categorie per le quali il Piano d'azione per  la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11  aprile  2008,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  107  dell'8  maggio  2008,  predisposto   in attuazione dei commi 1126 e  1127  dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,  prevede  l'adozione  dei  criteri  ambientali minimi di cui all'articolo 2 del citato decreto 11aprile  2008,  e' fatto obbligo, per  le  pubbliche  amministrazioni,  ivi  incluse  le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi
obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e relativi  all'uso  efficiente  delle  risorse indicati nella comunicazione della Commissione  europea  "Tabella  di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego  delle  risorse"  attraverso    l'inserimento,    nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole  contrattuali  contenute  nei  sottoindicati  decreti, relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti: 
  a)  acquisto  di  lampade  a  scarica  ad   alta   intensita',   di alimentatori  elettronici  e  di  moduli  a  LED  per   illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione  per  illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di  impianti  di illuminazione pubblica: decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della tutela delterritorio e del mare 23  dicembre  2013,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 8 alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  18del  23 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti; 
  b)  attrezzature  elettriche  ed  elettroniche   d'ufficio,quali personal   computer,   stampanti,    apparecchi    multifunzione    e fotocopiatrici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre2013,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti; 
  c) servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento  di  edifici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e del mare 7 marzo 2012, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  57 alla Gazzetta Ufficiale  n.  74  del  28  marzo  2012,  e  successivi aggiornamenti. 
  2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica  per  almeno  il50  per cento del valore delle gare d'appalto sia sopra che sotto  la  soglia di  rilievo  comunitario  previste  per  le  seguenti  categorie   di forniture  e  affidamenti  oggetto  dei   decreti   recanti   criteri ambientali minimi sottoindicati: (continua.....
agam.febbraio.2016