domenica 20 novembre 2016

finanziamenti per l'efficienza energetica degli edifici della PA

efficienza energetica degli edifici della PA



E’ stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n° 262 del 9 novembre 2016 il decreto che prevede le modalità di attuazione del programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione centrale (PREPAC) con l’obiettivo di efficentare almeno il 3% annuo della superficie utile del patrimonio edilizio dello Stato, come previsto dalla direttiva europea 2012/27 sull’efficenza energetica.

Della cabina di regia si occuperà il  MiSE-Ministero Ambiente .
Risultati immagini per pubblici edifici efficienti

Interventi di riqualificazione energetica ammessi

Sono ammessi gli interventi di riqualificazione energetica, indicati dall'attestato di prestazione energetica o in apposita diagnosi energetica, che possono essere combinati o compresi in progetti di riqualificazione più generale dell'immobile:
- Isolamento termico di superfici opache;
- Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti;

- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale

agam 11_2016

giovedì 17 novembre 2016

VALVOLE TERMOSTATICHE - OBBLIGO - direttiva 2012/27/Ue

Secondo la direttiva 2012/27/Ue per l’efficienza energetica, entro il 31 dicembre 2016, sarà obbligatorio installare, su ciascun termosifone, delle valvole termostatiche con contabilizzatori di calore nei condomini con riscaldamento centralizzato; 

la mancata installazione entro i termini previsti prevede delle sanzioni comprese tra 500 e 2.500 euro, a seconda delle disposizioni previste dalle varie Regioni.


Sono esenti da tale obbligo, i proprietari di immobili dotati di riscaldamento autonomo.


Anche gli immobili con impedimenti tecnici, come un impianto radiante ormai obsoleto, troppo costoso e complesso da adeguare potranno esimersi da tale adempimenti.

Secondo studi effettuati, con l’installazione delle valvole termostatiche si stima un risparmio nel consumo di combustibile compreso tra il 10% e il 30%.

agam _11_2016

VALVOLE TERMOSTATICHE













Le valvole termostatiche sono in grado di regolare la temperatura ambiente a valori prefissati. Il loro funzionamento non richiede ausiliari elettrici.

Congegnate/costruite in m
odo che , in maniera autonoma e proporzionale, sono in grado di ridurre o aumentare la portata di alimentazione del corpo scaldante interessato dalla loro applicazione

La regolazione proporzionale, di aumento o riduzione della portata idraulica del cormo radiante , avviene mediante la contrazione o dilatazione di un fluido avente un alto coefficiente di dilatazione.

Il fluido è contenuto all’interno del bulbo (faceemte parte della valvola) viene a contatto con l’aria ambiente: pertanto e capace di dilatarsi, permettendo la chiusura o l'apertura dell’otturatore della valvola termostatica.

Se la temperatura dell’aria raggiunge il valore desiderato si chiude viceversa può contrarsi, quindi si apre se la temperatura dell’aria scende sotto il parametro impostato.

agam 11_2016

venerdì 11 novembre 2016

Definizione di biocarburanti

Definizione di biocarburanti 

-- Rispetto ai combustibili fossili i biocarburanti emettono meno gas a effetto serra (GES), in particolare biossido di carbonio, dato che la quantità di CO2 emessa durante la combustione di biocarburante viene catturata durante la crescita della materia prima (le piante che costituiscono tale materia prima assorbono infatti il biossido di carbonio durante la crescita)1 . 
Tuttavia, questa equazione funziona solo se non vi sono emissioni aggiuntive dovute a un cambiamento della destinazione del terreno, che può essere diretto (ad esempio, se un terreno forestale viene convertito in terreno agricolo con una perdita del carbonio stoccato) o indiretto (per compensare l’impiego di colture alimentari per la produzione di biocarburanti, è necessario coltivare una superfice più estesa per garantire l’approvvigionamento alimentare); ciò significa che alle emissioni di GES dovute alla coltivazione di colture per biocarburanti si aggiungono emissioni causate dal recupero e dalla coltivazione di nuove superfici adibite a colture alimentari. 
Nel caso dei biocarburanti prodotti con rifiuti, residui o altra biomassa non alimentare, non vi è concorrenza con la produzione alimentare. 

-- Nella normativa UE applicabile, i biocarburanti sono definiti come «carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa»2 , ossia da prodotti, rifiuti o residui biodegradabili dell’agricoltura, della silvicoltura o della pesca oppure da rifiuti industriali e urbani biodegradabili. Attualmente, gli unici biocarburanti prodotti e usati in grandi quantitativi nell’UE sono la biobenzina (che comprende il bioetanolo) e il biodiesel.


tratto da:Relazione speciale Il sistema dell’UE per la certificazione dei biocarburanti sostenibili

RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1318 DELLA COMMISSIONE

Ritorno sull'argomento perché offre diversi spunti di riflessione, ed evidenzia, qualora c'e' me fosse bisogno, l'importanza della efficienza energetica.
agam 

RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1318 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2016
recante orientamenti per la promozione degli edifici a energia quasi zero e delle migliori pratiche per assicurare che, entro il 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1)
Gli edifici sono elementi fondamentali per le politiche di efficienza energetica dell'Unione, in quanto rappresentano circa il 40 % (1) del consumo di energia finale.
(2)
L'importanza del settore edile per il miglioramento dell'efficienza energetica è stata messa in evidenza nella comunicazione della Commissione europea «L'efficienza energetica e il suo contributo a favore della sicurezza energetica e del quadro 2030 in materia di clima ed energia» (2) e nella strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (3).
(3)
Per realizzare l'Unione dell'energia occorre in primis attuare completamente la normativa vigente nel settore dell'energia e garantirne il rispetto.
(4)
La direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è lo strumento giuridico principale che consente di affrontare l'efficienza energetica degli edifici nel contesto degli obiettivi di efficienza energetica per il 2020.
(5)
L'articolo 9 della direttiva fissa un obiettivo preciso, a norma del quale entro il 2020 il fabbisogno energetico di tutti gli edifici di nuova costruzione dovrà essere quasi nullo o molto basso. Tale fabbisogno dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili.
(6)
La legislazione nazionale che recepisce i requisiti dell'articolo 9, paragrafo 1, deve garantire che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero. Lo stesso obiettivo, da raggiungere però entro il termine più breve del 31 dicembre 2018, vale anche per gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà dei medesimi. In tal modo, a partire dalla fine del 2020 gli operatori economici dovrebbero poter disporre di un quadro giuridico nazionale trasparente relativo ai requisiti di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione.
(7)
Insieme ai requisiti per gli edifici di nuova costruzione, la direttiva impone agli Stati membri di adottare politiche di sostegno per stimolare la ristrutturazione degli edifici esistenti al fine di trasformarli in edifici a energia quasi zero.
(8)
La Commissione ha presentato una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi realizzati dagli Stati membri in materia di edifici a energia quasi zero (4). Ulteriori informazioni sono state fornite dagli Stati membri nell'ambito dei loro obblighi di comunicazione al riguardo.
(9)
Gli Stati membri stanno realizzando gli obiettivi a un ritmo ancora troppo lento, che occorre accelerare. Nonostante l'aumento delle misure nazionali volte a incrementare il numero di edifici a energia quasi zero, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi più a fondo per garantire che tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero entro i termini prescritti dalla direttiva.
(10)
La direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia è attualmente in fase di revisione. I principi su cui poggiano le disposizioni in materia di edifici a energia quasi zero sono uno dei pilastri della direttiva vigente e sono destinati a diventare la norma per gli edifici di nuova costruzione a partire dal 2020. La revisione valuterà la necessità di misure supplementari per il 2030. Lo sviluppo di nuove politiche e nuovi approcci dovrebbe poggiare su solide basi. La completa attuazione dei requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero per il 2020 riveste un'importanza fondamentale.
(11)
Tale importanza è suffragata dall'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva, a norma del quale la Commissione può rivolgere agli Stati membri una raccomandazione in materia di edifici a energia quasi zero,
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
1.
È opportuno che gli Stati membri seguano gli orientamenti contenuti nell'allegato della presente raccomandazione. Gli orientamenti contribuiranno ad assicurare che, entro il 31 dicembre 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero e aiuteranno gli Stati membri a elaborare i piani nazionali per aumentare il numero di edifici a energia quasi zero.

fonte http://eur-lex.europa.eu/

mercoledì 9 novembre 2016

fornitore di energia elettrica - per consumatori domestici e piccole imprese

Cosa cambia dal 1° gennaio 2017per consumatori domestici e piccole imprese


Dal 2007 i consumatori domestici e le piccole imprese possono scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica. La partecipazione al mercato libero però necessita di un certo grado di informazione e consapevolezza che il consumatore deve acquisire.
Per facilitare questo processo l’Autorità ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2017, la Tutela SIMILE al fine di accompagnare il consumatore verso il mercato libero e guidarlo nella scelta di una offerta semplice, consentendogli di comprendere le modalità ed i meccanismi per poter poi scegliere consapevolmente il proprio fornitore.
Al cliente finale che non sceglie il proprio fornitore di mercato libero, anche attraverso la Tutela SIMILE, continuano ad essere applicate le condizioni economiche e contrattuali definite dall'Autorità per il servizio diMaggior Tutela.

Tutela SIMILE

La Tutela SIMILE è una particolare tipologia di contratto di fornitura di energia elettrica di durata di 12 mesi non rinnovabile. Tale contratto  pur basandosi sul mercato libero, è composto da condizioni contrattuali definite dall'Autorità, obbligatorie ed omogenee per tutti i venditori. Le condizioni economiche saranno analoghe a quelle del servizio di Maggior Tutela ma con la riduzione di un bonus una tantum - qualora il contratto perduri per tutti i 12 mesi - diverso da fornitore a fornitore, che verrà applicato nella prima bolletta Per tale ragione le offerte di Tutela SIMILE saranno facilmente confrontabili tra loro e con il servizio di Maggior Tutela.

Dal 1° gennaio 2017 tutti i clienti domestici e le piccole imprese, attualmente serviti in Maggior Tutela, potranno scegliere il contratto di Tutela SIMILE, autonomamente o con l'aiuto di un una Associazione dei consumatori o di categoria per le piccole e medie imprese accreditate presso Acquirente unico.
Il contratto di Tutela SIMILE sarà un contratto web, che potrà essere stipulato con il fornitore, in maniera semplice e intuitiva attraverso il sito dedicato, gestito da  Acquirente Unico, che sarà disponibile dal 1° gennaio 2017. Sul sito, il cliente potrà scegliere in modo facile tra un numero limitato di offerte commerciali, semplici e standard, ordinate in funzione del valore del bonus una tantum offerto dai venditori.
Il cliente potrà aderire alla Tutela SIMILE fino al 30 giugno 2018 e la fornitura avrà una durata massima di 12 mesi. Alla scadenza del contratto il cliente potrà scegliere se rimanere con lo stesso fornitore sottoscrivendo una nuova offerta di mercato libero oppure potrà stipulare un contratto di mercato libero con un fornitore diverso. In caso di mancata conclusione di un nuovo contratto, il cliente finale resterà con il fornitore ammesso alla Tutela SIMILE e gli saranno applicate condizioni contrattuali ed economiche di mercato libero in base ad una struttura standard definita dall'Autorità. Resta salva la facoltà del cliente finale di richiedere di rientrare nel servizio di Maggior Tutela.

Maggior Tutela 

Dal 1° gennaio 2017 cambiano alcune condizioni del servizio di  Maggior Tutela, che sarà sempre riservato alle famiglie e alle piccole imprese (con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro). Potranno ancora accedere alla Maggior Tutela, cosi come oggi, i clienti aventi diritto che ne fanno richiesta, che non hanno sottoscritto offerte sul mercato libero al momento dell'attivazione della fornitura o che si trovano, per qualsiasi causa, senza un fornitore di energia elettrica sul mercato libero.   
Rispetto a oggi, dal 1° gennaio 2017:

  • il prezzo sarà sempre calcolato trimestralmente; tuttavia il metodo utilizzato sarà caratterizzato da un più immediato allineamento con i costi di approvvigionamento sostenuti per servire i clienti;
  • le altre condizioni contrattuali non subiranno variazioni.
Il servizio di Maggior Tutela resterà in vigore fino alla sua rimozione ex-lege.


fonte: http://www.autorita.energia.it/

martedì 8 novembre 2016

STRUTTURA DEL PREZZO MEDIO NAZIONALE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

STRUTTURA DEL PREZZO MEDIO NAZIONALE DEI PRODOTTI PETROLIFERI





fonte: http://www.mise.gov.it/

COMPONENTI FISCALI E PARAFISCALI DEL PREZZO DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE




fonte:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – LA SITUAZIONE ENERGETICA NAZIONALE NEL 2015



CONFRONTI INTERNAZIONALI DEI PREZZI DELL’ENERGIA

CONFRONTI INTERNAZIONALI DEI PREZZI DELL’ENERGIA: OPPORTUNITÀ DI UN BENCHMARK EUROPEO

Il gap tra i prezzi pagati per l’energia da famiglie e imprese italiane rispetto a quelle europee è dovuto principalmente alle componenti fiscali e parafiscali, così come evidenziato nel paragrafo 5.1 ”I prezzi dell’energia per le famiglie e le imprese”. 

Da un documento recentemente pubblicato da EUROSTAT58 risulta che nell'Unione Europea, nella seconda metà del 2015, il prezzo medio dell'elettricità per uso domestico59 (incluse imposte e tasse) si è attestato a € 21,1 € per 100 kWh e in Italia si è attestato a € 24,3. 

Tra gli Stati membri dell'UE i prezzi dell'energia elettrica variano in un range che va da un minimo di € 9,6 per 100 kWh per la Bulgaria a un massimo di € 30,4 per la Danimarca. 

Da tale confronto emerge che il consumatore italiano paga per l’energia elettrica un prezzo superiore a quello medio europeo di € 3,2 per 100 kWh. Al contrario, se lo stesso confronto venisse fatto al netto della componente fiscale, il prezzo italiano risulterebbe molto vicino alla media UE (14,79 € per 100 kWh contro 14,19 della UE). 

Per quanto concerne il prezzo medio del gas60 (al lordo di imposte e tasse) destinato all’uso domestico, si registra un prezzo medio UE pari a € 7,1 per 100 kWh. In Italia è risultato di € 9,1 per 100 kWh. 

Nella UE tali prezzi variano da un minimo di 3,4 € per 100 kWh in Romania a un massimo di € 11,7 per 100 kWh in Svezia. Anche da tale confronto emerge che il consumatore italiano paga per il gas un prezzo superiore a quello medio europeo di+ € 2,0 per 100 kWh. 

Se lo stesso confronto venisse fatto al netto della componente fiscale, il prezzo italiano del gas risulterebbe molto vicino alla media UE ( € 5,84 per 100 kWh contro €5,43 della UE). 

I confronti finora effettuati comparando i dati italiani con la media europea vanno, tuttavia, interpretati con cautela. 

La media UE deve essere considerata solo in parte come un benchmark dei prezzi energetici nell’Unione Europea, a causa di una differente struttura tariffaria, fiscale ed economica presente nei diversi Paesi Membri. 



fonte:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – LA SITUAZIONE ENERGETICA NAZIONALE NEL 2015



sabato 5 novembre 2016

Energy modelling

Energy modelling


The European Commission’s policy decisions are underpinned by thorough analyses
and impact assessments. A wide range of mathematical models and tools are used
 to explore policy proposals and evaluate their potential energy, transport, economic,
social and environmental consequences. Models assess the effectiveness of policies
already in place as well as the likely impact of policy proposals.

EU Reference Scenario 2016

The EU Reference Scenario is one of the European Commission's key analysis
 tools in the areas of energy, transport and climate action. It is updated
regularly as it projects the impact of current EU policies on energy and
transport trends as well as changes in the expected amount of
greenhouse gas emissions.
agama 05_11_16

Energy modelling

Energy modelling


The European Commission’s policy decisions are underpinned by thorough analyses
and impact assessments. A wide range of mathematical models and tools are used
 to explore policy proposals and evaluate their potential energy, transport, economic,
social and environmental consequences. Models assess the effectiveness of policies
already in place as well as the likely impact of policy proposals.

EU Reference Scenario 2016

The EU Reference Scenario is one of the European Commission's key analysis
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regularly as it projects the impact of current EU policies on energy and
transport trends as well as changes in the expected amount of
greenhouse gas emissions.
agama 05_11_16

progettazione ecocompatibile dei prodotti

La progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia
L’elaborazione di una metodologia regolamentata a livello unionale per la progettazione ecocompatibile di prodotti connessi all’energia risulta efficiente, uniforme e in grado di evitare casi di duplicazione o contraddizione delle iniziative nazionali volontarie e obbligatorie.
ATTO
Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.
SINTESI
L’elaborazione di una metodologia regolamentata a livello unionale per la progettazione ecocompatibile di prodotti connessi all’energia risulta efficiente, uniforme e in grado di evitare casi di duplicazione o contraddizione delle iniziative nazionali volontarie e obbligatorie.
CHE COSA FA LA DIRETTIVA?
Istituisce un quadro di specifiche minime per la progettazione ecocompatibile che i prodotti che consumano energia devono soddisfare per poter essere utilizzati e venduti nell’UE. Non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci.
PUNTI CHIAVE
  • Le specifiche per la progettazione ecocompatibile coprono tutte le fasi della vita di un prodotto: materie prime, fabbricazione, imballaggio, trasporto e distribuzione, installazione, manutenzione, uso e fine vita.
  • Per ciascuna fase, vari organi nominati dai paesi dell’UE valutano una serie di aspetti ambientali, verificando aspetti quali i materiali e l’energia consumata, le emissioni e i rifiuti previsti nonché le possibilità di reimpiego, riciclo e recupero.
  • I produttori devono creare un profilo ecologico* dei loro prodotti e utilizzarlo per considerare possibilità di progettazione alternative.
  • I prodotti che soddisfano i requisiti presentano la marcatura CE e possono essere venduti in tutta l’UE.
La direttiva 2012/27/UE ha modificato la legislazione del 2009 per promuovere ulteriormente l’efficienza energetica. Essa invita le autorità nazionali a:
  • fissare un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica;
  • approvare una strategia a lungo termine per rinnovare le strutture residenziali e commerciali;
  • rinnovare, dal 1o gennaio 2014, il 3 % della superficie complessiva degli edifici di proprietà del governo;
  • introdurre regimi obbligatori di efficienza energetica per raggiungere un risparmio energetico annuo pari all’1,5 % per gli utenti finali tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020;
  • sottoporre le grandi aziende a un audit energetico indipendente dal 2016;
  • garantire che i clienti paghino per loro consumi effettivi almeno una volta all’anno;
  • informare la Commissione, entro il 31 dicembre 2015, in merito al potenziale della cogenerazione efficiente nonché di teleriscaldamento e teleraffreddamento.
Si veda anche la sezione dedicata a:
TERMINI CHIAVE
Progettazione ecocompatibile: l’integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto al fine di migliorarne le prestazioni ambientali in tutto il suo ciclo di vita.
Profilo ecologico: una descrizione degli input e degli output (quali materiali, emissioni e rifiuti) connessi al prodotto nel corso di tutto il suo ciclo di vita, che sono significativi sotto il profilo del suo impatto ambientale. Tali input e output sono espressi in quantità fisiche misurabili.
Efficienza energetica: utilizzare meno energia per fornire lo stesso servizio. Alcuni esempi in termini di prodotti sono i frigoriferi e le lavatrici efficienti dal punto di vista energetico.
Risparmio energetico: ridurre o rinunciare a un servizio per risparmiare energia. Esempio: spegnere la luce.
Cogenerazione: la produzione simultanea di elettricità e calore, che vengono entrambi utilizzati.
Teleriscaldamento: una rete di riscaldamento che consente di sfruttare e trasportare al punto di utilizzo l’energia che spesso viene sprecata nei processi industriali o di generazione di energia.
Teleraffreddamento: la produzione e la distribuzione centralizzate di energia per il raffreddamento. L’acqua fredda pompata intorno alla rete di teleraffreddamento viene usata per raffreddare l’aria che circola nei sistemi di ventilazione. L’acqua viene quindi reintrodotta nello stabilimento di produzione per essere nuovamente raffreddata.