giovedì 22 giugno 2017

Efficienza energetica dell'involucro edilizio


L’efficienza energetica fa riferimento ad un sistema nel suo complesso e va intensa come la capacità di garantire l’erogazione di un servizio attraverso l’utilizzo della minor quantità di energia primaria possibile.

La definizione efficienza energetica indica una serie di azioni di
programmazione, pianificazione e realizzazione di strumenti operativi e
strategie che permettano di consumare meno energia a parità di
servizi offerti.


L’efficienza energetica di un edificio rappresenta,  la capacità di sfruttare l’energia ad esso fornita per soddisfarne il fabbisogno. 

Minori sono i consumi relativi al soddisfacimento di un determinato fabbisogno, migliore è l’efficienza energetica della struttura.


Tra gli strumenti per la pianificazione delle politiche energetiche risulta particolarmente utile il bilancio energetico del sistema edificio, che deve essere in grado di  fornire una rappresentazione puntuale  dei flussi energetici e deve rappresentare due saldi significativi:
-- i consumi interni lordi (o impieghi interni di fonti primarie) 
-- i consumi finali di energia (impieghi finali).


Risparmio energetico

Il risparmio energetico rappresenta un insieme di azioni mirate a ridurre i consumi d’energia necessaria allo svolgimento delle attività che si intendono porre in essere, anche nella vita quotidiana. 

Sovente si può ottenere un significativo risparmio energetico prestando attenzione in fase di utilizzazione dell’energia, modulando  i consueti processi affinché vengano contenuti gli sprechi.

Pertanto si può banalmente affermare  che il risparmio energetico è un fine, mentre l'uso razionale dell'energia (e quindi l'applicazione delle tecnologie efficienti) è il mezzo o il metodo, è ciò che permette, nella pratica, di ridurre il consumo di risorse energetiche altrimenti utilizzabili.

Alcuni esempi di uso razionale dell'energia sono:

- coibentare meglio la casa, che dà come risultato un minor consumo di energia sotto qualsivoglia forma desideriamo intederla  (risparmio energetico passivo);
- installare impianti di riscaldamento/raffrescamento ad alta efficienza e basso consumo, 
- installare impianti capaci di generare energia elettrica (risparmio energetico attivo).

agam 06_2017


lunedì 12 giugno 2017

fattori di conversione in tep



I fattori di conversione in tep

unità di misura (U)
tep/U
Gasolio*
1.000 kg
1,08
GPL*
1.000 kg
1,10
Olio combustibile*
1.000 kg
0,98
Benzine*
1.000 kg
1,20
Carbone fossile*
1.000 kg
0,74
Legna secca*
1.000 kg
0,45
Gas naturale*
1.000 Nm3
0,82
Energia termica
1 MWht
0,086
Elettricità**
1 MWhe
0,220
Petrolio
1 barile (159 litri)
0,14
Uranio***
1.000 kg
9,61x103

I valori riportati sono codificati, dal momento che i combustibili hanno un potere calorifico dipendente da vari fattori.
Nel caso della produzione elettrica il dato presuppone un rendimento elettrico del 39%.
* Valori tratti dalla Circolare MAP 219/F del 1992.
** Valore tratto dai DM 20 luglio 2004 e relativo agli usi finali.
*** Reattore LWR a ciclo aperto.

agam_06_2017


riqualificazione energetica delle parti comuni dei condomìni

Per la riqualificazione energetica delle parti comuni dei condomini, esiste la possibilità di fruire di incentivi più consistenti rispetto al passato.

Vedi Legge di Bilancio 2017. 

Non si tratta solo di percentuali di sconto maggiori, che possono arrivare fino al 75% delle spese sostenute, ma anche della possibilità per tutti i condomini di cedere il bonus ai fornitori. 

Gli interventi di efficentamento energetico nei condomini beneficeranno di bonus modulati in ragione della entità dei lavori e parametrati ai risultati raggiunti. 

Si partirà quindi dal 65%, come nelle singole abitazioni, ma si potrà salire al 70% se l’intervento interessa almeno il 25% dell’involucro edilizio, ad esempio quando si dota l’edificio del cappotto termico. 

Gli incentivi potranno arrivare al 75% nel caso in cui l’intervento porti al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva. 

Gli incentivi saranno validi per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. 

Le detrazioni saranno calcolate su un ammontare delle spese fino a 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. 

Il rimborso avverrà in dieci anni. 

I risultati raggiunti in termini di efficientamento energetico dovranno essere certificati da tecnici abilitati attraverso la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE). 

L’Enea condurrà inoltre delle verifiche a campione per controllare la veridicità delle prestazioni raggiunte. 

In caso di discrepanza con l’Attestato di prestazione energetica rilasciato dai professionisti dopo i lavori, il bonus sarà revocato.

Il bonus fiscale potrà essere ceduto a imprese, Esco o altri soggetti diversi da banche e intermediari finanziari. 

Le modalità con cui effettuare la cessione saranno definite dall’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio.