DELIBERA
1. di prevedere, in
occasione della revisione della disciplina tariffaria per il periodo di
regolazione che inizia
l’1 gennaio 2016, in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 11,
comma 3, del d.lgs. 102/14, che:
a. dall’1 gennaio
2016, venga ridotta la progressività, rispetto ai volumi di
energia elettrica
prelevata, dei corrispettivi tariffari applicati ai clienti
domestici in bassa
tensione a copertura dei costi dei servizi di
trasmissione,
distribuzione e misura dell’energia elettrica, senza modifica
della struttura a
scaglioni vigente;
b. dall’1 gennaio 2017
sia completato il superamento della progressività,
rispetto ai volumi di
energia elettrica prelevata, dei corrispettivi tariffari
applicati ai clienti
domestici in bassa tensione a copertura dei costi dei
servizi di
trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica;
2. di prevedere
l’avvio di una fase di consultazione finalizzata all’estensione
dell’ampiezza della
sperimentazione della tariffa non progressiva D1-pdc;
3. di prevedere, in
occasione dell’aggiornamento per il primo trimestre 2017 dei valori
delle componenti
tariffarie applicate ai clienti domestici in bassa tensione a
copertura degli oneri
generali di sistema, l’avvio del graduale superamento della
progressività di tali
componenti ai volumi di energia elettrica prelevata, da
completarsi a valere
dall’1 gennaio 2018;
4. di introdurre, con
successivi provvedimenti, l’obbligo per le imprese distributrici di
rilevare, attraverso i
contatori elettronici telegestiti, il valore massimo mensile di
potenza prelevata dai
clienti domestici e l’obbligo per le imprese di vendita di
mettere a disposizione
dei clienti domestici tali dati entro il 2016;
5. di introdurre, con
successivo provvedimento, obblighi a carico delle imprese di
vendita e
distribuzione ai fini dell’individuazione della condizione di residenza
anagrafica per i
clienti domestici con potenza impegnata superiore a 3 kW,
attualmente non
completamente tracciata nei database degli operatori;
6. di prevedere, in
occasione della revisione della disciplina in materia di connessione
per il periodo
regolatorio che inizia l’1 gennaio 2016, che a decorrere dal 1 gennaio
2017:
a) venga aumentata la
granularità dei livelli di potenza contrattualmente
impegnabile, in modo
tale da garantire una maggiore scelta dei clienti finali del
livello più adeguato
alle proprie esigenze;
b) in corrispondenza
dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla precedente
lettera a), per un
periodo di almeno ventiquattro mesi, venga ridotta l’entità,
rispetto a quanto
attualmente previsto, dei contributi di connessione e dei diritti
fissi che il cliente
deve riconoscere all’impresa di distribuzione per variazioni
della potenza contrattualmente impegnata
quando effettuata da remoto, senza
necessità di
intervento in loco da parte del distributore;
7. di confermare, a
seguito degli esiti della seconda consultazione, il contenuto delle
Segnalazioni inviate
al Governo in tema di bonus sociale e, in particolare, i criteri
proposti per il bonus
sociale elettrico nella segnalazione 287/2015/I/com;
8. di calcolare, con
provvedimento di aggiornamento da adottarsi entro il 31 dicembre
2015, le compensazioni
di spesa applicabili nell’anno solare 2016 ai clienti in
disagio economico in
coerenza con gli obiettivi di protezione degli stessi fissati dal
decreto ministeriale
28 dicembre 2007 prevedendo in particolare che, con
riferimento alle tre
tipologie di nuclei familiari di cui all’articolo 14, comma 2, del
TIBEG (E1, E2, E3) e
ai profili di prelievo ad essi associati:
a) l’entità della
compensazione sia tale da controbilanciare completamente gli
incrementi di spesa
annua eventualmente derivanti tra il quarto trimestre 2015 e
il primo trimestre
2016 dalle disposizioni di cui al precedente punto 1;
b) l’entità della
compensazione sia in ogni caso non inferiore a quella vigente
nell’anno 2015;
9. di prevedere che,
entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale di
revisione del
meccanismo del bonus sociale, di cui all’ultimo periodo dell’articolo
11, comma 3, del
d.lgs. 102/14 o per effetto di altro provvedimento legislativo in
materia, venga
adeguato, conseguentemente, il TIBEG e il provvedimento di
aggiornamento per
l’anno 2016 di cui al precedente punto 7;
10. di prorogare il
termine ultimo a disposizione dei clienti finali per aderire alla
sperimentazione
tariffaria per clienti finali che utilizzano pompe di calore come
sistema principale di
riscaldamento dell’abitazione di residenza; pertanto, alla
deliberazione
205/2014/R/eel vengono apportate le seguenti modifiche, che entrano
in vigore dalla
pubblicazione del presente provvedimento:
• all’articolo 3,
comma 2, e all’articolo 6, comma 2, e all’articolo 10, comma 2, le
parole “31 dicembre
2015” vengono sostituite dalle parole “31 dicembre 2016”;
• all’articolo 7,
comma 6, la lettera e) viene sostituita dalla seguente “entro il 15
dicembre 2016, la
trasmissione dei dati e delle informazioni raccolte fino al 15
ottobre 2016”;
• all’articolo 7,
comma 6, viene aggiunta la seguente lettera f): “entro il 28
febbraio 2017, la
trasmissione dei dati e delle informazioni raccolte fino al 31
dicembre 2017”;
11. di trasmettere il
presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
al Ministro per lo
Sviluppo Economico e ai Presidenti delle Commissioni
parlamentari
competenti per l’energia e per l’ambiente e di pubblicare il presente
provvedimento, nonché
il testo della deliberazione 205/2014/R/eel, come risultante
dalle modifiche, sul
sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.
testo completo
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/15/582-15.pdf
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