Art. 4
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore
delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale
1. Nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno
alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino
al 30 giugno 2023, si applicano le disposizioni del presente
articolo.
2. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui
all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi
energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i
cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla
base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto delle
imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento
superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno
2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di
durata stipulati dall'impresa, e' riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20
per cento delle spese sostenute per la componente energetica
acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre
dell'anno 2023. Il credito d'imposta e' riconosciuto anche in
relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese
di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel secondo
trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh
di energia elettrica prodotta e autoconsumata e' calcolato con
riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili
acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima
energia elettrica e il credito di imposta e' determinato con riguardo
al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media,
relativa al secondo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico
nazionale dell'energia elettrica.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte
consumo di energia elettrica di cui al comma 2, e' riconosciuto, a
parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti
per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario,
sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento
della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed
effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo
della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo
trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali
sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30
per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo
trimestre dell'anno 2019.
4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco
per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e
ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione
ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione e' stata
data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022,
e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri
sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento
della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel
secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi
dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas
naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno
2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS)
pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un
incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio
riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale
di cui al comma 4, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei
maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas
naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito
d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto
del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno
2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il
prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media,
riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento
del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei
mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre
dell'anno 2019.
6. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma
di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa
destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di
gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo
stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il
venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il
quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua
richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo
dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare
del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno
2023. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto
della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di
mancata ottemperanza da parte del venditore.
7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre
2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla
formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono
cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo
per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due
ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa'
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente
tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di
cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso
di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono
il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti
d'imposta. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai
soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del
regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal
cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbero stati
utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2023. Le modalita' attuative delle disposizioni relative
alla cessione e alla tracciabilita' dei crediti d'imposta, da
effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti
previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in quanto
compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato
decreto-legge n. 34 del 2020.
9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.348,66
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo
24.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall' articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.