sabato 23 novembre 2024

Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili

 


Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili

Rilevazione del 18/11/2024

Media dei prezzi dal giorno 11/11/2024 a 17/11/2024.

Prodotto

Prezzo

Accisa

IVA

Netto

Variazione

Carburanti (€/1.000 litri)

 

 

 

 

 

Benzina

1.753,91

728,40

316,28

709,23

-2,45

Gasolio auto

1.634,42

617,40

294,73

722,29

-0,91

GPL

733,97

147,27

132,36

454,34

+1,95

Gas naturale per autotrazione (€/1.000 kg)

 

 

 

 

 

Metano

1.351,93

4,66

243,79

1.103,48

+11,22

GNL

1.326,33

4,66

239,17

1.082,50

+28,64


Note

  • Il prezzo è moltiplicato per un fattore di 1000 per avere una maggiore accuratezza nei decimali.
  • Per i carburanti, benzina e gasolio, si tiene esclusivamente conto dei prezzi praticati in modalità self-service.
  • Per l'olio combustibile denso BTZ la rilevazione viene effettuata senza IVA.
  • Il prezzo del prodotto GPL viene rilevato solo per il settore autotrazione.
  • L'accisa del GPL autotrazione viene pubblicata in litri mentre in Gazzetta Ufficiale viene data in kg: il valore di conversione usato è 0.55 (Ministero delle Finanze - 15/01/1999)
  • L'accisa del Gas Naturale per autotrazione viene pubblicata in kg mentre in Gazzetta Ufficiale viene data in metri cubi: il valore di conversione usato è 0.71 (fonte SNAM)
  • Il campo Variazione mostra la differenza del dato rispetto a quello elaborato nella rilevazione precedente del 11/11/2024
    Passando sopra il valore con il mouse puoi vedere la variazione percentuale.
  • Il colore del campo Variazione cambia se il valore in percentuale si discosta dal prezzo precedente di un 2%.
  • Il campo Netto è da intendersi come Prezzo al netto delle imposte e viene anche identificato come prezzo industriale.


FONTE:https://sisen.mase.gov.it/



Valori della materia energia per il Servizio a Tutele Graduali


 

Valori della materia energia per il Servizio a Tutele Graduali

Il Servizio a Tutele Graduali è la fornitura di energia elettrica attiva dall'1 luglio 2024 per i soli clienti domestici non vulnerabili che non hanno un contratto di mercato libero.
 

Spesa per la materia energia
Il prezzo per l'approvvigionamento dell'energia e per la gestione commerciale dei clienti, indicato in bolletta come Spesa per la materia energia, può variare ogni mese, e viene pubblicato periodicamente dall'Autorità nei primi giorni del mese successivo.

Per il mese di ottobre 2024 il prezzo per la materia energia è così composto:

Utenze con misura dei consumi distinta per fasce orarie

 

Quota per consumi (1):


Fascia F1


Fascia F2


Fascia F3

euro/kWh


0,132456


0,135597


0,112104

Quota fissa annua (2):

-72,6542


euro/anno   

 

(1) Fascia F1: dalle 8 alle 19 nei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività nazionali; Fascia F2: dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 7 alle 23 del sabato, escluse le festività nazionali; Fascia F3: dalle 23 alle 7 nei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore dei giorni di domenica e delle festività nazionali.
(2) Valore annuo applicato in bolletta in proporzione al periodo fatturato

 Utenze con misura dei consumi in fascia oraria unica

Quota per consumi (1):

Fascia unica

euro/kWh   


0,12466

Quota fissa annua (2):   

-72,6542

euro/anno   

 

(1) Fascia unica: tutte le ore del giorno.
(2) Valore annuo applicato in bolletta in proporzione al periodo fatturato


Componenti applicate in bolletta
Oltre alla spesa per la materia energia, la bolletta comprende anche i costi per il trasporto del dell'energia e la gestione del contatore, per gli oneri di sistema e per le imposte, che devono essere pagati da tutti i clienti, serviti nel mercato libero o in tutela.

Fonte: Arera: Valori della materia energia per il Servizio a Tutele Graduali

 

 


venerdì 8 novembre 2024

FAQ -- Piano Transizione 5.0 Sostegno alla trasformazione digitale ed energetica delle imprese

 


Interessantissimo, da leggere/consultare.


FAQ

Le FAQ sono in continuo aggiornamento sulla base delle richieste di chiarimento inviate dalle imprese.

 fonte: www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0#faq

Piano Transizione 5.0 Sostegno alla trasformazione digitale ed energetica delle imprese


 

Come funziona

La Misura consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025.

Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento. In particolare, la riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegati A e B alla Legge 232/2016).

Si specifica che ai fini della applicazione della misura Piano Transizione 5.0 rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:

  1. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  2. i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Nell’ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili:

  • i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • spese per la formazione del personale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro).

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.

La norma disciplina casi specifici di esclusione (art. 38, comma 3), quali situazioni di difficoltà finanziaria dell’impresa o l’applicazione di sanzioni interdittive. È richiesto inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.

L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi.

fonte: www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0