lunedì 27 giugno 2016

GSE - Gestore Servizi Energetici - video istituzionale

Conto Termico 2.0: online il catalogo degli apparecchi domestici

News

Conto Termico 2.0: online il catalogo degli

 apparecchi domestici


​Da oggi 31 maggio, con l’entrata in vigore del DM 16 febbraio 2016,
il GSE mette a disposizione degli utenti il “Catalogo degli apparecchi
 domestici”, che semplifica la procedura di accesso agli incentivi
 per l'installazione di apparecchi, macchine e sistemi per la produzione
 di energia termica.

Tutti gli apparecchi elencati nel Catalogo rispondono ai requisiti
tecnici contenuti negli allegati al Decreto 16 febbraio 2016.

Il Catalogo ha valore esemplificativo e non esclude, quindi,
che anche altri apparecchi non elencati possano rispondere
ai requisiti richiesti dal Decreto.
Il Catalogo e la guida sono consultabili nella sezione
 "Documenti" della pagina Conto Termico 2.0.


interventi di incremento dell’efficienza energetica - per la Pubblica Amministrazione

Il Conto Termico 2.0, introduce nuove categorie di intervento da potere effettuare sugli edifici della Pubblica Amministrazione..


1.A isolamento termico di superfici opache; 

1.B sostituzione di chiusure trasparenti; 

1.C sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti con generatori di calore a condensazione; 

1.D installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento.

1.E trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»; 
“Edifici a energia quasi zero” (nZEB): intervento di ristrutturazione edilizia, compreso l’ampliamento fino ad un massimo del 25% della volumetria, finalizzato a trasformare gli edifici di proprietà della PA in “edifici a energia quasi zero”, nel rispetto dei requisiti di cui al DM 26 giugno 2015.

1.F sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione; 

1.G installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici.
Building automation: installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica nel riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, controllo delle schermature solari, centralizzazione e controllo integrato delle diverse applicazioni, diagnostica e rilevamento consumi […], afferenti almeno alla classe B della Norma EN15232.


agam 06_2016



DM 16/2/2016 (CT 2.0) SEMPLIFICAZIONE, EFFICACIA, DIVERSIFICAZIONE e INNOVAZIONE

Il DM 16/2/2016 (CT 2.0) in vigore dal 31 maggio 2016, introduce principi di SEMPLIFICAZIONE, EFFICACIA, DIVERSIFICAZIONE e INNOVAZIONE tecnologica, ampliando la gamma di interventi incentivabili. 

CT 2.0: NOVITA’ INTRODOTTE 

 Introduzione di nuovi interventi di efficienza energetica. 
 Ampliamento del perimetro dei Soggetti ammessi (società a patrimonio interamente pubblico e cooperative sociali). 
 Agevolazione delle modalità di accesso per la PA. 
 Cumulabilità per la PA fino al 100% delle spese anche con altri fondi statali. 
 Cumulabilità, estensione delle disposizioni previste per le PA alle ESCO che operano per le medesime PA. 
 Aumento della dimensione degli impianti ammissibili. 
 Semplificazione della procedura di accesso diretto con Catalogo apparecchi.  Erogazione degli incentivi non più in 6 mesi, ma in 2. 
 Innalzamento del limite per l’erogazione con unica rata a 5.000 €.


agam 06_2016

Il Conto Termico 2.0

martedì 10 maggio 2016

misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione - Definizioni -

misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione
DIRETTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
«energia», tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia, quali definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (21);
2)
«consumo di energia primaria», il consumo interno lordo, ad esclusione degli usi non energetici;
3)
«consumo di energia finale», tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura. Sono escluse le forniture al settore della trasformazione dell'energia e alle industrie energetiche stesse;
4)
«efficienza energetica», il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia;
5)
«risparmio energetico», quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
6)
«miglioramento dell'efficienza energetica», l'incremento dell'efficienza energetica risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali e/o economici;
7)
«servizio energetico», la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie o operazioni che utilizzano in maniera efficiente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di produrre un miglioramento dell'efficienza energetica o risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;
8)
«enti pubblici», le «amministrazioni aggiudicatrici» quali definite dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (22);
9)
«governo centrale», tutti i servizi amministrativi la cui competenza si estende su tutto il territorio di uno Stato membro;
10)
«superficie coperta utile totale», la superficie coperta di un immobile o di parte di un immobile in cui l’energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;
11)
«sistema di gestione dell'energia», un insieme di elementi che interagiscono o sono intercorrelati all'interno di un piano che stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo;
12)
«norma europea», norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;
13)
«norma internazionale», una norma adottata dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione e resa accessibile al pubblico;
14)
«parte obbligata», un distributore di energia o una società di vendita di energia al dettaglio vincolati ai regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 7;
15)
«parte incaricata», un'entità giuridica alla quale un governo o altro organismo pubblico hanno delegato il potere di elaborare, amministrare o gestire un regime di finanziamento a nome di detto governo o altro organismo pubblico;
16)
«parte partecipante», un'impresa o un organismo pubblico che ha assunto l'impegno di raggiungere determinati obiettivi nell'ambito di un accordo volontario o è disciplinato da uno strumento politico normativo nazionale;
17)
«autorità pubblica responsabile dell'attuazione», un organismo di diritto pubblico responsabile dell'attuazione o del controllo dell'imposizione sull'energia o sul carbonio, dei regimi e strumenti finanziari, degli incentivi fiscali, delle norme, dei regimi di etichettatura, nonché della formazione o istruzione;
18)
«misura politica» uno strumento normativo, finanziario, fiscale, volontario o inteso a fornire informazioni, formalmente stabilito e attuato in uno Stato membro per creare un quadro di sostegno, un obbligo o un incentivo per gli operatori del mercato a fornire e acquistare servizi energetici e ad adottare altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
19)
«azione individuale», un'azione che produce miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili ed è intrapresa in applicazione di una misura politica;
20)
«distributore di energia», una persona fisica o giuridica, compreso un gestore del sistema di distribuzione, responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali;
21)
«gestore del sistema di distribuzione», un «gestore del sistema di distribuzione» quale definito, rispettivamente, nella direttiva 2009/72/CE e nella direttiva 2009/73/CE;
22)
«società di vendita di energia al dettaglio», una persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali;
23)
«cliente finale», una persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale;
24)
«fornitore di servizi energetici», una persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali del cliente finale;
25)
«audit energetico», una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;
26)
«piccole e medie imprese» o «PMI», imprese ai sensi del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (23); la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;
27)
«contratti di rendimento energetico», accordi contrattuali tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, laddove siano erogati investimenti (lavori, forniture o servizi) nell'ambito della misura in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari;
28)
«sistema di misurazione intelligente», un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia, fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;
29)
«gestore del sistema di trasmissione», il «gestore del sistema di trasmissione» quale definito, rispettivamente, nella direttiva 2009/72/CE e nella direttiva 2009/73/CE;
30)
«cogenerazione», la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;
31)
«domanda economicamente giustificabile», una domanda non superiore al fabbisogno di riscaldamento o di raffreddamento e che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di produzione di energia diversi dalla cogenerazione;
32)
«calore utile», il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore o di raffreddamento;
33)
«elettricità da cogenerazione», l'elettricità generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo la metodologia riportata nell'allegato I;
34)
«cogenerazione ad alto rendimento», la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato II;
35)
«rendimento complessivo», la somma annua della produzione di elettricità e di energia meccanica e della produzione termica utile divisa per il combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di elettricità e di energia meccanica;
36)
«rapporto elettricità/calore», il rapporto tra elettricità da cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica;
37)
«unità di cogenerazione», un'unità che è in grado di operare in cogenerazione;
38)
«unità di piccola cogenerazione», un'unità di cogenerazione con una capacità installata inferiore a 1 MWe;
39)
«unità di micro-cogenerazione», un'unità di cogenerazione con una capacità massima inferiore a 50 kWe;
40)
«coefficiente di edificazione», il rapporto tra la superficie coperta degli immobili e la superficie del terreno di un determinato territorio;
41)
«teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti», un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore cogenerato o il 50 % una combinazione di tale energia e calore;
42)
«riscaldamento e raffreddamento efficienti», un'opzione di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni abituali, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema in modo efficiente in termini di costi, come valutato nell'analisi costi-benefici di cui alla presente direttiva, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;
43)
«riscaldamento e raffreddamento individuali efficienti», un'opzione di fornitura individuale di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto al teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria non rinnovabile necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;
44)
«ammodernamento sostanziale», un ammodernamento il cui costo è superiore al 50 % dei costi di investimento per una nuova unità comparabile;
45)
«aggregatore», un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia.

fonte Eur_lex