domenica 29 ottobre 2023

proroga per il passaggio dal mercato tutelato delle bollette


Come si appprende da fonti di stampa, pertanto da verificare e monitorare, Arriva la proroga per il passaggio dal mercato tutelato delle bollette a quello libero. 

Il rinvio, dovrebbe essere di sei mesi. 

La proroga dovrebbe essere contemplata nel decreto legge inerente  disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia, il funzionamento del mercato al dettaglio dell'energia elettrica.

La attuale normativa ha previsto il termine dei servizi di tutela, con un progressivo passaggio dal mercato tutelato a quello libero, che nella generalità dei casi rimarrà l'unica modalità di fornitura:

  • per i clienti domestici non vulnerabili di gas naturale (famiglie e condomini) il superamento della tutela di prezzo è  previsto da gennaio 2024;
  • per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica a partire da aprile 2024;
  • per le microimprese di energia elettrica il servizio di maggior tutela si è concluso ad aprile 2023 (per le piccole imprese era già terminato nel 2021).

I clienti vulnerabili potranno continuare ad essere invece serviti a condizioni contrattuali ed economiche definite e aggiornate dall'Autorità.

ora solare



Tra sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023, alle 3 di notte,  è finito il periodo dell'ora legale, ed è tornata quella solare.                                             

Con questo cambiamento  avremo un'ora in più di luce la mattina, ma le giornate diventeranno più brevi con il buio che calerà un'ora prima. 

Inutili le considerazioni in merito, c'è sempre chi resterà favorevole, e chi contrario. 

Per tornare all'ora legale dovremo aspettare la prossima primavera quando la notte fra il 30 e il 31 marzo 2024 dovremo riportare avanti di un'ora i nostri orologi.


mercoledì 25 ottobre 2023

PARTECIPA --- LA CAMPAGNA A Buon Rendere


LA CAMPAGNA A Buon Rendere molto più di un vuoto è la campagna nazionale per l’introduzione di un Sistema di Deposito Cauzionale per gli imballaggi monouso per bevande (plastica, alluminio, vetro)

 

Questa iniziativa, lanciata dall’Associazione Comuni Virtuosi insieme alle organizzazioni partner, si prefigge di favorire la transizione verso un’economia circolare nel settore degli imballaggi.

La campagna si pone come obiettivo l’introduzione di un sistema di raccolta efficiente dei contenitori per bevande, volto a migliorare il sistema di raccolta e riciclo attuale e ridurre sensibilmente l’inquinamento ambientale.  



 Partecipa - A buon rendere

PNRR e principio DNSH

 

PNRR e principio DNSH: aggiornati gli Orientamenti tecnici della Commissione Europea per valutare le misure PNRR

PNRR e principio DNSH: aggiornati gli Orientamenti tecnici della Commissione Europea

Lo scorso 11 ottobre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE la Comunicazione della Commissione UE C/2023/111 che aggiorna gli "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza".

La nuova versione riprende il contenuto della precedente Comunicazione 2021/58-01, fornendo indicazioni agli Stati Membri su come valutare le misure da inserire nei Piani di ripresa e resilienza alla luce del principio “Do No Significant Harm” (DNSH), in base al loro impatto sugli obiettivi ambientali dell’Unione.

Rispetto alla versione precedente si segnala il riferimento, al capitolo 2.4, ai prodotti finanziari attuati nell’ambito del Fondo InvestEU, per i quali si richiede di dimostrare l'assenza di danno significativo ai sei obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, applicando le norme InvestEU in combinazione con le pertinenti politiche del partner esecutivo.

La Commissione da così seguito all’impegno assunto nella Proposta di regolamento (UE) che istituisce la piattaforma cd. "STEP", una nuova piattaforma a sostegno dell'autonomia strategica europea nei settori delle tecnologie avanzate, dell'energia pulita e della biotecnologia, al fine di agevolare la diffusione dei contributi RRF al comparto dei prodotti finanziari InvestEU, garantendone la conformità agli obiettivi ambientali (cfr. Relazione, cap.1, p.7 della Proposta di regolamento).


FONTE:PNRR e principio DNSH: aggiornati gli Orientamenti tecnici della Commissione Europea per valutare le misure PNRR | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (mase.gov.it)



sabato 21 ottobre 2023

ZES Unica Sud dal 2024: in Gazzetta Ufficiale i nuovi incentivi

 

ZES Unica Sud dal 2024: in Gazzetta Ufficiale i nuovi incentivi

 


E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre il Decreto Sud (DL 124/2023), che istituisce la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica) a partire dal primo gennaio 2024.

 

Per facilitare le imprese e gli investitori, è prevista  l’istituzione di un portale web informativo sui benefici previsti e per l’accesso allo sportello unico digitale S.U.D ZES, presso il quale inoltrare la domanda di rilascio delle autorizzazioni  e concessioni del caso.

 

La ZES Unica verrà istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024 e comprenderà i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, sostituendo le attuali otto Zone economiche speciali presenti nei territori del Mezzogiorno.

  

Potranno beneficare di speciali condizioni in relazione ad investimenti e attività di sviluppo d’impresa le aziende già operative e quelle che vi si insedieranno.

Incentivi e agevolazioni per attività produttive del Sud Italia

All’interno dell’area ZES, le aziende che sono operative e quelle che si insedieranno. beneficeranno di molteplici vantaggi fiscali.

Tra questi, oltre alle consuete agevolazioni amministrativo e finanziarie concesse a chi opera all’interno delle ZES, è previsto l’accesso ad un’autorizzazione unica per l’avvio delle attività produttive ed il riconoscimento di un credito d’imposta sugli investimenti produttivi.

Credito d’imposta 2024-2026

Per il 2024, 2025 e 2026, le imprese che acquisiscono beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES Unica, viene concesso un credito d’imposta, nella misura massima consentita (fino al 45%) dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il credito d’imposta potrà dunque essere riconosciuto soltanto a fronte di nuovi investimenti (a partire da 200mila euro) nella nuova ZES unica del Mezzogiorno:

·        per acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o impiantate nel territorio;

·        per acquisto di terreni e acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti (valore di terreni e immobili ammissibile entro il 50% dell’investimento agevolato).

Il credito è commisurato al costo del progetto e, per investimenti immobiliari dal 1° gennaio al 15 novembre 2024, nel limite d 100 milioni.

 

Appare utile consultare:

ZES - Zone Economiche Speciali - Agenzia per la coesione territoriale (agenziacoesione.gov.it)

lunedì 18 settembre 2023

Il principio DNSH nel PNRR

 

Il principio DNSH nel PNRR

Tutte le misure inserite nei Piani nazionali che compongono il Next Generation EU, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri dimostrarne il rispetto.

In questo contesto, la normativa relativa al PNRR è improntata a garantire sempre una compliance minima alla strategia ambientale europea, ma non esclude che gli interventi possano anche fornire un contributo sostanziale ai sei obiettivi ambientali.

Ad oggi, con uno specifico atto delegato della Commissione UE (Regolamento UE 2021/2139), che integra il Regolamento Tassonomia prima citato, sono stati definiti i criteri tecnici per valutare il contributo delle attività economiche ai primi due obiettivi ambientali, cioè la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

In fase di definizione del PNRR, gli investimenti e le riforme sono stati valutati dalle Amministrazioni proponenti attraverso schede di autovalutazione, dove si è definito:

  1. Se la misura darà un contributo sostanziale al raggiungimento dell’obiettivo della mitigazione/adattamento ai cambiamenti climatici (cd. Regime 1)
  2. Se la misura si limiterà a non arrecare alcun danno significativo (cd. Regime 2)

I criteri tecnici riportati nelle schede di autovalutazione del PNRR costituiscono elementi guida lungo tutto il percorso di realizzazione degli investimenti e delle riforme.

In fase di attuazione degli interventi, infatti, le Amministrazioni titolari e tutti i soggetti attuatori sono chiamati a garantire concretamente che ogni misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali. Per farlo, è necessario ad esempio che:

  • negli avvisi per il finanziamento dei progetti e nei documenti tecnici ci siano opportuni richiami e indicazioni specifiche nell’ambito degli atti programmatici di propria competenza, come l’adozione di liste di esclusione e/o di criteri di selezione utili;
  • nelle gare d’appalto vengano adottati criteri conformi al principio DNSH per la progettazione e realizzazione dell'intervento;
  • per ogni singola Milestone e Target vengano raccolte tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione del rispetto del principio DSNH e la relativa documentazione.

 fonte: Il principio DNSH nel PNRR | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (mase.gov.it)

Cos'è il principio DNSH


 

Cos'è il principio DNSH

Il principio del “non arrecare un danno significativo” all’ambiente (anche noto come principio DNSH, cioè "Do No Significant Harm") nasce per coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.

A questo scopo il Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, dispone che possano essere finanziate, nell’ambito dei singoli Piani nazionali, soltanto le misure che rispettino il principio DNSH, introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852, il cd. “Regolamento Tassonomia”.

Si parla di tassonomia delle attività economiche sostenibili per indicare una classificazione delle attività sulla base del loro impatto su sei obiettivi ambientali. In particolare, in base all’art. 17 del Regolamento Tassonomia, si considera che un'attività economica arrechi un danno significativo:

  1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
  2. all'adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
  3. all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; al buono stato ecologico delle acque marine;
  4. all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: - conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; - l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; - lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
  5. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
  6. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.