CERTIFICATI BIANCHI - TEE-
ruolo degli Energy Manager
La figura dell’energy manager è stata introdotta nel panorama normativo italiano
dall’art. 19 della legge n.10/91, il quale stabilisce che soggetti caratterizzati da rilevanti
consumi energetici, e precisamente:
• 10.000 tep per il settore industriale
• 1.000 tep per gli altri settori (tipicamente il settore terziario e la pubblica amministrazione)
hanno l’obbligo di nominare il “tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale
dell’energia”.
A titolo di riferimento, 10.000 tep corrispondono a circa 12 milioni di Sm3 di gas naturale
(con potere calorifico inferiore del gas di 34.540 kJ/Sm3 o 8.250 kcal/Sm3).
Per quanto riguarda l’energia elettrica, la situazione è più complicata. La legge 10/91
assume infatti due coefficienti di conversione: 2.300 kcal/kWh per elettricità (usi
finali) in media tensione e 2.500 kcal/kWh in bassa tensione. Con simili fattori di
conversione 10.000 tep corrispondono ad un consumo (solo elettrico) di 43,5 milioni
di kWh in media e 40 milioni di kWh in bassa tensione. Ai fini della verifica
dell’obbligo di nomina dell’energy manager fanno fede i precedenti valori. Si tenga
presente che l’AEEG (delibera 03/08, v. nota 8) ha fissato l’attuale coefficiente di
conversione – valido nell’ambito del sistema dei certificati bianchi – a 0,187
tep/MWh (1870 kcal/kWh).
Con tale valore, 10.000 tep corrispondono a circa 53,5 milioni di kWh.
Ai fini della partecipazione al sistema dei TEE, è il soggetto che nomina l’energy manager
a beneficiare dei titoli emessi, e non direttamente l’energy manager stesso, il
quale si configura invece come figura di raccordo tra la propria organizzazione e il
GSE. La nomina, in accordo col disposto dell’art. 19 della l. 10/91, deve essere reiterata
negli anni durante i quali viene superata la soglia di obbligo (1.000 o 10.000
tep), pena la decadenza al diritto di emissione dei titoli.
fonte: guida operativa ENEA
agam 03_2015
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