MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 16 febbraio 2016
Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di
piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per
la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
(GU n.51 del 2-3-2016)
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Art. 3
Soggetti ammessi
1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto:
a) le amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione
di uno o piu' degli interventi di cui all'art. 4;
b) i soggetti privati, relativamente alla realizzazione di uno o
piu' degli interventi di cui all'art. 4, comma 2.
2. Ai fini dell'accesso agli incentivi, oltre che direttamente, i
soggetti di cui alla lettera a) del comma 1, possono avvalersi
dell'intervento di una ESCO mediante la stipula di un contratto di
prestazione energetica che rispetti i requisiti minimi previsti
dall'Allegato 8 al decreto legislativo n. 102/2014.
3. Ai fini dell'accesso agli incentivi, oltre che direttamente, i
soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, possono avvalersi
dell'intervento di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di
servizio energia di cui all'allegato II del decreto legislativo n.
115/2008 e s.m.i. o di un contratto di prestazione energetica di cui
al decreto legislativo n. 102/2014, fermo restando le specifiche
deroghe al rispetto di tutti i requisiti del contratto di servizio
energia indicate dal GSE nelle regole applicative di cui all'art. 8,
comma 2.
4. Decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo
n. 102/2014, potranno presentare al GSE richiesta di concessione
dell'incentivo, in qualita' di soggetto responsabile, solo le ESCO in
possesso della certificazione, in corso di validita', secondo la
norma UNI CEI 11352, per interventi realizzati in virtu' di contratti
con i soggetti ammessi ai benefici di cui al presente decreto.
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