PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO SULLA GOVERNANCE DELL’UNIONE DELL’ENERGIA CHE
MODIFICA LA DIRETTIVA 94/22/CE, LA DIRETTIVA 98/70/CE, LA
DIRETTIVA 2009/31/CE, IL REGOLAMENTO (CE) N. 663/2009 E IL
REGOLAMENTO (CE) N. 715/2009, LA DIRETTIVA 2009/73/CE, LA
DIRETTIVA 2009/119/CE DEL CONSIGLIO, LA DIRETTIVA 2010/31/UE,
LA DIRETTIVA 2012/27/UE, LA DIRETTIVA 2013/30/UE E LA DIRETTIVA
(UE) 2015/652 DEL CONSIGLIO, E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (UE)
N. 525/2013
OGGETTO Creazione di un processo di governance rafforzato in materia di
clima ed energia, che prevede la razionalizzazione e
l'integrazione dei vigenti obblighi di pianificazione,
comunicazione e monitoraggio al fine di ridurre al minimo gli
oneri amministrativi per gli Stati membri, garantire un'attuazione
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coordinata e coerente della Strategia dell'Unione dell'energia
nelle sue cinque dimensioni e sincronizzare i suddetti obblighi
con i cicli di revisione previsti dall'Accordo di Parigi.
BASE GIURIDICA Articoli 191, 192 e 194 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE) che definiscono la politica
dell'Unione europea in materia di ambiente (art. 191) e di energia
(art. 194), nonché la relativa procedura decisionale (art. 192).
PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E
PROPORZIONALITÀ
La Commissione europea ritiene che la proposta in esame sia
conforme al principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi
dell'Unione dell'energia non possono essere perseguiti mediante
azioni nazionali non coordinate. Inoltre, data la rilevanza
transfrontaliera di ciascuna dimensione dell'Unione dell'energia è
necessaria un'azione dell'Ue per promuovere la cooperazione tra
gli Stati membri. Lo stesso vale anche per quanto riguarda il
cambiamento climatico, che per natura ha un carattere
transfrontaliero e non può essere risolto a livello nazionale o
locale. Infine, l'azione dell'Ue è giustificata poiché data la
necessità di razionalizzare i vigenti obblighi di comunicazione si
rende necessario modificare la normativa vigente dell'Ue e ciò
può avvenire solo a livello dell'Unione.
La Commissione europea afferma inoltre che la proposta è
conforme al principio di proporzionalità in quanto la proposta
procedura per l'elaborazione dei piani nazionali intergrati per
l'energia e il clima prevede l'emanazione da parte della
Commissione di raccomandazioni piuttosto che di decisioni, al
fine di garantire la proporzionalità e il pieno rispetto del diritto
degli Stati membri di utilizzare il proprio mix energetico, come
sancito dall'articolo 194, par. 2 del TFUE.
estratto: da Servizio Studi del Senato . Note su atti della Unione Europea . Nota nr. 97
agam 09_2017
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