Cambiano a partire dal 12 novembre 2021, bonus e superbonus, visto di conformità e asseverazione della congruità dei prezzi ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Nuovi adempimenti per l'uso del bonus 110 in dichiarazione dei redditi.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 29 novembre 2021 fa il punto delle novità previste dal decreto anti-frodi in edilizia.
La circolare specifica, in relazione ai bonus casa diversi dal superbonus, che i nuovi adempimenti introdotti dal decreto anti-frode si applicano alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura effettuate dal 12 novembre.
Come già illustrato nelle FAQ del 22 novembre 2021, i due obblighi lasciano fuori i contribuenti che prima del 12 novembre, data di entrata in vigore del decreto legge n. 157/2021, avevano già pagato le fatture a proprio carico ed esercitato l’opzione per la cessione del credito mediante la stipula di accordi con il cessionario o per lo sconto in fattura mediante annotazione.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E ribadisce quindi che se la comunicazione telematica è l’ultimo passo necessario per formalizzare l’opzione di cessione del credito e sconto in fattura, non è richiesta l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione di congruità dei prezzi.
IMPORTANTE
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