martedì 25 febbraio 2025

Direttiva (UE) 2024/1275 - prestazione energetica degli edifici


La Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 riguarda la prestazione energetica degli edifici. Questa direttiva, nota anche come "Direttiva Case Green", è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea l'8 maggio 2024


Fa parte del pacchetto di riforme "Fit for 55" e mira a ridurre progressivamente le emissioni di CO2 del parco immobiliare europeo, con l'obiettivo di raggiungere la totale decarbonizzazione entro il 2050. 

Tra le misure previste, ci sono l'obbligo di ristrutturazione degli edifici per migliorarne l'efficienza energetica e la cessazione degli incentivi per le caldaie a gas a partire dal 2025.

Agam 33:.

DIRETTIVA (UE) 2024/1275 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 aprile 2024

sulla prestazione energetica nell'edilizia


(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Tema

1. La presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica nell'edilizia e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici all'interno dell'Unione, al fine di conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, tenendo conto delle condizioni climatiche esterne, delle condizioni locali, dei requisiti di qualità dell'ambiente interno e dell'efficacia in termini di costi.

2. La presente direttiva stabilisce requisiti per quanto riguarda:

(a)

il quadro generale comune per una metodologia di calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;

e

l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica ai nuovi edifici e alle nuove unità immobiliari;

e)

l'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica a:

(i)

edifici esistenti e unità immobiliari esistenti in fase di ristrutturazione importante;

(ii)

elementi edilizi che fanno parte dell'involucro edilizio e che hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro edilizio in caso di adeguamento o sostituzione;

iii)

sistemi tecnici per l'edilizia quando sono installati, sostituiti o potenziati;

d)

l'applicazione di norme minime di prestazione energetica agli edifici esistenti e alle unità immobiliari esistenti, conformemente agli articoli 3 e 9;

e)

il calcolo e la divulgazione del potenziale di riscaldamento globale degli edifici durante il ciclo di vita;

e)

energia solare negli edifici;

g)

passaporti di ristrutturazione;

h)

piani nazionali di ristrutturazione edilizia;

(i)

infrastrutture per la mobilità sostenibile all'interno e in prossimità degli edifici;

j)

edifici intelligenti;

k)

certificazione della prestazione energetica di edifici o unità immobiliari;

(l)

ispezione periodica degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria negli edifici;

(m)

sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori di predisposizione all'intelligenza e i rapporti di ispezione;

(n)

le prestazioni di qualità ambientale interna degli edifici.

3. I requisiti stabiliti nella presente direttiva sono requisiti minimi e non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure più rigorose, purché tali misure siano compatibili con il diritto dell'Unione. Tali misure sono notificate alla Commissione.

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