MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 8 agosto 2025
Criteri e modalita' per la concessione di incentivi a fondo perduto previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 2, Investimento 4.5 «Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici».
Art. 8
Generazione del bonus per le persone fisiche
1. La persona fisica, all'esito della registrazione di cui al
precedente art. 6, comma 2, puo' generare sulla piattaforma
informatica il bonus di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), il cui
valore sara' uguale a:
11.000 euro, nel caso di ISEE inferiore o pari a 30.000 euro;
9.000 euro, nel caso di ISEE superiore a 30.000 euro ma inferiore
o pari a 40.000 euro.
2. Il bonus e' riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare
cosi' come definito ai fini dell'ISEE ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e
successive modificazioni ed integrazioni. Art. 9
Generazione del bonus per le microimprese
1. La microimpresa, all'esito della registrazione nella piattaforma
informatica di cui al precedente art. 5, puo' generare il bonus di
cui all'art. 3, comma 1, lettera b), previo inserimento del prezzo
del veicolo da acquistare, tra quelli messi a disposizione da parte
dei venditori di cui al precedente art. 7.
2. Il valore del bonus copre fino al 30% del prezzo di acquisto del
veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000 di euro e spetta
fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo «de minimis»
ad un'unica impresa beneficiaria in misura non superiore ai tetti
previsti dal «Regolamento "de minimis"» e «Regolamento "de minimis"
settore agricolo» nell'arco di tre anni.
3. Ogni microimpresa ha diritto a un massimo di due bonus.
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