domenica 8 settembre 2013

Elettrodomestici eco-progettati

Aggiornate le regole ecoprogettazione per gli apparecchi elettrici e i televisori alle novità tecnologiche del controllo a distanza via rete (c.d. modalità «stand-by in rete»). L’aggiornamento è contenuto nel regolamento dell’Unione europea del 22 agosto 2013, n. 801/2013/Ue (pubblicato sulla Guue 23 agosto 2013 n. L 225) che entrerà in vigore il prossimo 19 settembre. Il regolamento definisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile in relazione al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete ai fini dell’immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio. E non si applica agli apparecchi elettrici ed elettronici domestici e da ufficio immessi sul mercato il cui funzionamento presuppone un alimentatore esterno a bassa tensione per funzionare come previsto. Con il regolamento del 22 agosto la Commissione europea ha modificato il regolamento 1275/20008/Ce sulle specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio per immettere sul mercato Ue tecnologie che consentano di migliorare l’efficienza energetica nel modo «stand-by in rete»,
fonte (http://www.italiaoggi.it)

giovedì 5 settembre 2013

Etichetta energetica anche per le lampade


Dal 1° settembre 2013 ogni lampada o apparecchiatura di illuminazione che verrà immessa nel mercato dovra essere corredata da un’etichetta energetica 
La Commissione Ue con l'emanazione del Regolamento 874/2012/U2 del 12 luglio 2012 ha fissato i requisiti dell’etichettatura energetica da applicarsi a tutte le lampade elettriche e a tutti i prodotti  di illuminazione.
L’etichetta dovrà riportare nome o marchio del fornitore,   classe di efficienza energetica, consumo annuo ponderato di energia (EC) in KWh per 1000 ore (arrotondato alla cifra intera più vicina). 
Il regolamento (arti. 1) si applica alle seguenti lampade:
  • lampade a filamento
  • lampade fluorescenti
  • lampade a scarica ad alta intensità
  • lampade e moduli Led.
Non si applica invece a:
  • lampade e moduli Led con un flusso luminoso inferiore a 30 lumen
  • lampade e moduli Led commercializzati per funzionare con batterie lampade e moduli Led commercializzati per applicazioni il cui scopo primario non è l’illuminazione
  • lampade e moduli Led commercializzati con parti di un apparecchio di illuminazione e non destinati ad essere asportati dall’utilizzatore finale
  • lampade e moduli Led commercializzati come parte di un prodotto il cui scopo primario non è l’illuminazione; lampade e moduli Led non conformi ai requisiti applicabili nel 2013 e 2014, conformemente ai regolamenti che attuano la direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio
  • apparecchi di illuminazione progettati per funzionare esclusivamente con lampade e moduli Led con un flusso luminoso inferiore a 30 lumen oppure quelli commercializzati per applicazioni il cui scopo primario non è l’illuminazione.



giovedì 29 agosto 2013

Ravenna2013

Il Combustibile solido secondario (CSS)

Il Combustibile solido secondario (CSS) è un combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359. 
Può derivare dal trattamento di frazioni omogenee e opportunamente selezionate di rifiuti urbani, rifiuti industriali, rifiuti commerciali, rifiuti da costruzione e demolizione, fanghi da depurazione delle acque reflue civili e industriali, ecc. 
La definizione, introdotta dal D. L.vo 3 dicembre 2010, n.205, ha superato la distinzione tra Combustibile derivato da rifiuti di qualità normale (CDR) e Combustibile derivato da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q) presente nella D. L.vo 152 del 2006.
Si presenta di solito in varie forme, addensate o meno. Può essere in forma di fluff (simile a coriandoli), in questo caso può essere lasciato sfuso oppure pressato in presse normalmente di forma parallelopipeda con peso da circa 500 a 1000 kg ciascuna e di norma filmate su tutti i lati con una pellicola di polietilene. Oppure può essere in forma addensata ed in questo caso si può presentare come pellets, bricchette o in forma granulare.
Eliminazione delle frazioni organiche o non combustibili 
Nella normativa italiana il CSS trova la sua definizione all'Art, 183 comma 1 lett. cc del D. L.vo 152/2006 come modificato dal D. L.vo 3 dicembre 2010, n.205 . Esso viene ottenuto tramite processi volti a eliminare i materiali non combustibili (vetro, metalli, inerti) e la frazione umida (la materia organica come gli scarti alimentari, agricoli, etc.).

La parte non combustibile dei rifiuti e non recuperabile in altro modo viene raccolta e, dopo essere stata raggruppata in unità di dimensioni e peso standard, destinata alla discarica  o al riciclaggio.


D.M. 14 febbraio 2013, n. 22

D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Gazzetta ufficiale: n. 62 del 14 marzo 2013

Combustibili solidi secondari

Il cosiddetto “meccanismo EoW”, istituito dal D.M. 14 febbraio 2013, n. 22,  è un provvedimento finalizzato a chiarire quando un rifiuto, a valle di determinate operazioni di recupero, cessa di essere tale. La nuova norma è ritenuta uno strumento idoneo per far sì che la produzione e l'utilizzo di determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS) avvenga nel più rigoroso rispetto degli standard di tutela dell'ambiente e della salute umana coniugando benefici ambientali con benefici economici, anche per la collettività. Dal punto di vista normativo si ritiene opportuno fornire informazioni specifiche sulle modifiche operative che il provvedimento in oggetto porterà al complesso iter della gestione integrata dei rifiuti, analizzando i principali articoli e Allegati che compongono la nuova norma.

Fonte: http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/combustibili-solidi-secondari-il-primo-decreto-end-of-waste/0,1254,89_ART_8992,00.html

domenica 18 agosto 2013

Imprese energivore: nuovo atto d'indirizzo all’Autorità per l'energia elettrica e il gas

Imprese energivore: nuovo atto d'indirizzo all’Autorità per l'energia elettrica e il gas

  
Il ministro Flavio Zanonato ha firmato un nuovo atto di indirizzo all’Autorità per l’energia elettrica e
il gas per la rimodulazione degli oneri di sistema elettrico al fine di rendere la misura più selettiva e di
conferirle maggiore incisività, rispetto agli indirizzi emanati il 24 aprile 2013.
Con questo nuovo atto del 24 luglio il Ministro ha limitato la rimodulazione degli oneri generali di sistema
 elettrico a favore delle sole attività produttive catalogate dai codici ATECO del settore manifatturiero,
 più esposte alla concorrenza internazionale, e ai consumi in media e alta tensione, segnalando l’estrema
urgenza di avviare il processo di attuazione della riforma in considerazione del particolare momento di crisi
economica del sistema produttivo.
Per le imprese in situazioni di crisi aziendale, è stato inoltre previsto che l’annualità di riferimento debba essere
 riferita all’ultimo anno utile prima della formalizzazione dello stato di crisi.

Estratto da :http://www.sviluppoeconomico.gov.it/