mercoledì 14 dicembre 2016


Elettricita': da gennaio 2017 "Tutela Simile" disciplinata dall'Autorita'

Cosi' famiglie e Pmi saranno accompagnate verso il mercato libero


Per guardare video completo:


ROADMAP TUTELA SIMILE

ROADMAP TUTELA SIMILE
06/12/2016 2
 Riforma meccanismo tutela di prezzo e disciplina Tutela SIMILE 
Del 369/2016/R/eel
...

fonte:
www.slideshare.net/aeegnet/il-servizio-di-maggior-tutela-e-tutela-simile-principali-novit-dall1-gennaio-2017

Tutela SIMILE contratto di fornitura di energia elettrica

Tutela SIMILE contratto di fornitura di energia elettrica 



La Tutela SIMILE è una particolare tipologia di contratto di fornitura di energia elettrica di durata di 12 mesi non rinnovabile. Tale contratto pur basandosi sul mercato libero, è composto da condizioni contrattuali definite dall'Autorità, obbligatorie ed omogenee per tutti i venditori. Le condizioni economiche saranno analoghe a quelle del servizio di Maggior Tutela ma con la riduzione di un bonus una tantum - qualora il contratto perduri per tutti i 12 mesi - diverso da fornitore a fornitore, che verrà applicato nella prima bolletta Per tale ragione le offerte di Tutela SIMILE saranno facilmente confrontabili tra loro e con il servizio di Maggior Tutela.

Dal 1° gennaio 2017 tutti i clienti domestici e le piccole imprese, attualmente serviti in Maggior Tutela, potranno scegliere il contratto di Tutela SIMILE, autonomamente o con l'aiuto di un una Associazione dei consumatori o di categoria per le piccole e medie imprese accreditate presso Acquirente unico.

Il contratto di Tutela SIMILE sarà un contratto web, che potrà essere stipulato con il fornitore, in maniera semplice e intuitiva attraverso il sito dedicato, gestito da Acquirente Unico, che sarà disponibile dal 1° gennaio 2017. Sul sito, il cliente potrà scegliere in modo facile tra un numero limitato di offerte commerciali, semplici e standard, ordinate in funzione del valore del bonus una tantum offerto dai venditori.


Il cliente potrà aderire alla Tutela SIMILE fino al 30 giugno 2018 e la fornitura avrà una durata massima di 12 mesi. Alla scadenza del contratto il cliente potrà scegliere se rimanere con lo stesso fornitore sottoscrivendo una nuova offerta di mercato libero oppure potrà stipulare un contratto di mercato libero con un fornitore diverso. In caso di mancata conclusione di un nuovo contratto, il cliente finale resterà con il fornitore ammesso alla Tutela SIMILE e gli saranno applicate condizioni contrattuali ed economiche di mercato libero in base ad una struttura standard definita dall'Autorità. Resta salva la facoltà del cliente finale di richiedere di rientrare nel servizio di Maggior Tutela.

fonte: http://www.autorita.energia.it



lunedì 5 dicembre 2016

Andamento del differenziale di prezzo dei principali prodotti energetici: Italia vs Europa

fonte: LA SITUAZIONE ENERGETICA NAZIONALE NEL 2015
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL’APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Temi dell'attività parlamentare

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI



Le prime disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici risalgono alla legge 9 gennaio 1991, n. 10Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Il Titolo II della legge ha introdottoun quadro organico di disposizioni per il contenimento dei consumi di energia negli edifici concernente, tra l'altro, la certificazione energetica degli edifici (articolo 30), ma non è stato pubblicato nessuno specifico decreto ministeriale attuativo che rendesse operativa la legge sotto questo specifico aspetto.

Con l'adozione a livello europeo della Direttiva Europea 2002/91/UE sul rendimento energetico nell'edilizia (la direttiva ha introdotto nell'UE la certificazione energetica degli edifici intesa soprattutto come strumento finalizzato a sensibilizzare gli utenti sugli aspetti energetici all'atto della scelta dell'immobile), che dava agli Stati membri un termine di 3 anni per il suo recepimento, l'Italia ha adottato il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, successivamente modificato ed integrato dal Dlgs n. 311/2006.

Nel preambolo dello schema del D.Lgs. 192/2005, il Governo sottolineava come la direttiva europea risultasse già in parte attuata nell'ordinamento proprio dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. Alcune disposizioni della legge n. 10/1991 sono state in seguito abrogate e modificate ai fini del coordinamento con le disposizioni dei richiamati decreti legislativi. I due decreti legislativi hanno imposto dei requisiti minimi prestazionali e/o prescrittivi e la certificazione energetica per il sistema edificio/impianto.

Il D.Lgs 192/2005 di Attuazione della direttiva 2002/91/UE relativa al rendimento energetico nell'edilizia ha dunque disciplinato la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici e ha stabilito (in attuazione dell'art. 7 della direttiva 2002/91/UE ora articolo 12 della Direttiva 2010/31/UE) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici, prevedendone l'obbligo per gli edifici di nuova costruzione. In particolare il D.Lgs. ha previsto che entro un anno dalla data della sua entrata in vigore (cioè entro l'8 ottobre 2006), gli edifici di nuova costruzione dovessero essere dotati, al termine della costruzione, di un attestato di certificazione energetica (per esso intendendosi ai sensi dell'art. 2, lett. d) del D.Lgs.192/2005 "il documento redatto nel rispetto delle norme del decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio". Tale definizione è stata abrogata successivamente dal D.L. n. 63/2013 che, come meglio si dirà, ha introdotto l'APE).

Ai sensi del D.Lgs. n. 192 (disciplina tutt'ora vigente) la certificazione, per gli appartamenti di un condominio, può basarsi, oltre che sulla valutazione dell'appartamento interessato, su una certificazione comune dell'intero edificio (per i condomini dotati di un impianto termico comune) o sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo del medesimo condominio e della medesima tipologia. L'attestato ha una validità massima di 10 anni dal rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione modificante le prestazioni energetiche dell'edificio. L'attestato comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentano ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. E' inoltre corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica.

Con il decreto legislativo n. 311 del 2006, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, l'obbligo della certificazione energetica è stato esteso gradualmente a tutti gli edifici preesistenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 192/2005 (8 ottobre 2005), purché oggetto di compravendita o locazione, al fine di rendere il provvedimento maggiormente aderente alle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 2002/91/UE ora articolo 12 della Direttiva 2010/31/UE.

A partire dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica è diventato prerequisito essenziale per accedere ad incentivi ed agevolazioni di qualsiasi natura destinati al miglioramento delle prestazioni energetiche – sia sgravi fiscali, sia contributi a carico di fondi pubblici o degli utenti – ed è stato reso obbligatorio per tutti gli edifici pubblici (o comunque in cui figura come committente un soggetto pubblico) in concomitanza con la stipula o il rinnovo dei contratti di gestione degli impianti termici o di climatizzazione, entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale.

I decreti attuativi e le linee guida del D.Lgs. 192/2005 e ss. modificazioni sono stati adottati nel 2009 (DPR 59/2009 e DM 26 giugno 2009).

Il D.L.n. 63/2013, convertito nella Legge 3 agosto 2013, n.90, ha modificato i contenuti del D.Lgs.n. 192/2005, disponendo il passaggio dall'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) all'Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Il decreto interministeriale attuativo, D.M. del 26 giugno 2015, che ha sostituito il precedente D.M. 26 giugno 2009, è entrato in vigore dal 1° ottobre 2015.

L'APE è un certificato unico per tutto il territorio nazionale, basato su una metodologia di calcolo omogenea (articolo 1), al quale le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni (articolo 3). Il nuovo APE deve contenere la prestazione energetica globale dell'edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile (articolo 4, comma 4, lettera a)); la qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento (articolo 4, comma 4, lettera c)); i dati relativi all'uso di fonti rinnovabili (articolo 3, comma 1, letterab)), le emissioni di anidride carbonica e l'energia esportata(articolo 4, comma 4, lettera e) ed f)).

L'indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile, determinerà la classe energetica dell'edificio (articolo 4, comma 4, lettera b)).

Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). È confermata, ai sensi di legge, la validità di 10 anni dell'APE (articolo 4, comma 3). Nell'APE dovranno, inoltre, essere indicate le proposte per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli(articolo 4, comma 4, lettera g)). 

Entro il 1° ottobre 2015 l'Enea è stata obbligata ad aggiornare Docet, il software semplificato per il calcolo delle prestazioni energetiche.

Il decreto conferma che l'APE deve essere redatto da uncertificatore energetico abilitato ai sensi del D.P.R. n.75 del 2013(articolo 4, comma 1) e aggiunge che il certificatore che redige l'APE "deve effettuare almeno un sopralluogo presso l'edificio o l'unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione" (articolo 4, comma 6).

fonte: http://www.camera.it/leg17/

RAPPORTO ENEA - Nomine degli Energy Manager nel 2015

RAPPORTO ENEA - Nomine degli Energy Manager nel 2015

Nomine degli Energy Manager nel 2015 Dall’indagine condotta dalla Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE) risulta che in molti settori manifatturieri si ha una buona copertura dei consumi, mentre i trasporti, i servizi e la Pubblica Amministrazione hanno un ordine di grandezza di differenza. Questo fenomeno si può in parte spiegare con la differenza delle caratteristiche dei settori considerati, nei quali vi è una relazione diretta tra consumi e dimensioni del soggetto interessato: nelle industrie, al contrario, ci sono processi produttivi di base molto energivori. Delle 2.929 aziende presenti nell’elenco della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), solo il 10% ha nominato l’energy manager nel 2015. La percentuale è bassa, ma va segnalato che si tratta di aziende di dimensione piccola e medio-piccola, che quindi non hanno l’obbligo della nomina, sebbene potrebbe essere utile nominare comunque un energy manager come soggetti volontari. Per quanto attiene alla Pubblica Amministrazione, le nomine pervenute nel corso dell’anno 2015 sono state 134. Il tasso di nomine relativo alle Regioni è molto basso e paragonabile a quello delle Province. Per la Pubblica Amministrazione, non sono disponibili dati riguardanti i singoli sottosettori e pertanto ci si deve limitare ad un’analisi di confronto.  
Si rileva un certo grado di inadempienza nel settore pubblico: è necessaria pertanto la sensibilizzazione degli enti pubblici sul tema dell’efficienza energetica, ricordando come tra le maggiori difficoltà incontrate dall’energy manager nello svolgimento delle sue funzioni si possono citare: 
• La necessità di confrontarsi spesso con persone non esperte in materia, sia sul fronte dei decisori aziendali sia su quello dei colleghi preposti ad altre mansioni, che richiede la capacità di esporre in termini semplici i concetti tecnici. 
• L’esigenza di dover dialogare con altre funzioni aziendali e di comprendere il punto di vista di profili differenti, in quanto l’energia è di per sé un tema orizzontale, che coinvolge chi acquista elettricità e altri combustibili, ma anche macchinari e dispositivi, chi si occupa della manutenzione dei sistemi, chi progetta gli edifici e gli impianti, chi scrive le specifiche delle gare, gli uffici legali e così via. 
Per affrontare le varie problematiche in modo adeguato, è necessario il coinvolgimento e l’impegno dei vertici aziendali, che devono creare le condizioni affinché l’energy manager possa poi operare al meglio e trovi la necessaria collaborazione da parte dei colleghi.


fonte: www.enea.it






RAPPORTO ENEA - Energy Manager ed Esperti in Gestione dell’Energia

RAPPORTO ENEA - Energy Manager ed Esperti in Gestione dell’Energia

Il contesto normativo di riferimento Come noto, le direttive 2002/91/CE e 2006/32/CE hanno richiesto ai Paesi membri di dotarsi di schemi, per assicurare la qualificazione ed eventualmente la certificazione dei professionisti e degli operatori del settore dell’energia. In questa ottica sono state emanate alcune norme tecniche, che prevedono il coinvolgimento della figura dell’energy manager, come la norma europea EN 16001 sui Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE), nel 2011 sostituita dallo standard internazionale ISO 50001, la EN 15900 sui servizi di efficientamento energetico, la UNI CEI 11339 sugli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) e la UNI CEI 11352 sulle ESCo. 
In particolare, la norma UNI CEI 11339 sugli EGE consente di certificare le competenze degli energy manager e di sfruttare anche le opportunità aperte dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4 riguardante le figure professionali non organizzate in ordini e collegi. 
La figura dell’EGE si presta naturalmente al ruolo di responsabile del Sistema Gestione Energia nell'ambito della norma ISO 50001. A tal proposito, si ricorda come il Decreto del 28 dicembre 2012 sui Certificati Bianchi abbia inserito l’obbligo di certificarsi UNI CEI 11339 per gli energy manager nominati da aziende ed enti interessati a presentare direttamente progetti nell’ambito del meccanismo. 
Tale obbligo sarà operativo a partire da luglio 2016, come stabilito dal D.Lgs. 102/2014. Ciò ha ovviamente dato un maggiore stimolo alle certificazioni. Il D.Lgs. 102/2014 prevede inoltre che, dalla stessa data, solo gli EGE, le ESCo e gli energy auditor certificati potranno effettuare le diagnosi energetiche conformi a quanto richiesto dall’articolo 8 del medesimo decreto legislativo.