domenica 10 settembre 2017
PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA GOVERNANCE DELL’UNIONE DELL’ENERGIA
PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO SULLA GOVERNANCE DELL’UNIONE DELL’ENERGIA CHE
MODIFICA LA DIRETTIVA 94/22/CE, LA DIRETTIVA 98/70/CE, LA
DIRETTIVA 2009/31/CE, IL REGOLAMENTO (CE) N. 663/2009 E IL
REGOLAMENTO (CE) N. 715/2009, LA DIRETTIVA 2009/73/CE, LA
DIRETTIVA 2009/119/CE DEL CONSIGLIO, LA DIRETTIVA 2010/31/UE,
LA DIRETTIVA 2012/27/UE, LA DIRETTIVA 2013/30/UE E LA DIRETTIVA
(UE) 2015/652 DEL CONSIGLIO, E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (UE)
N. 525/2013
OGGETTO Creazione di un processo di governance rafforzato in materia di
clima ed energia, che prevede la razionalizzazione e
l'integrazione dei vigenti obblighi di pianificazione,
comunicazione e monitoraggio al fine di ridurre al minimo gli
oneri amministrativi per gli Stati membri, garantire un'attuazione
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coordinata e coerente della Strategia dell'Unione dell'energia
nelle sue cinque dimensioni e sincronizzare i suddetti obblighi
con i cicli di revisione previsti dall'Accordo di Parigi.
BASE GIURIDICA Articoli 191, 192 e 194 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE) che definiscono la politica
dell'Unione europea in materia di ambiente (art. 191) e di energia
(art. 194), nonché la relativa procedura decisionale (art. 192).
PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E
PROPORZIONALITÀ
La Commissione europea ritiene che la proposta in esame sia
conforme al principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi
dell'Unione dell'energia non possono essere perseguiti mediante
azioni nazionali non coordinate. Inoltre, data la rilevanza
transfrontaliera di ciascuna dimensione dell'Unione dell'energia è
necessaria un'azione dell'Ue per promuovere la cooperazione tra
gli Stati membri. Lo stesso vale anche per quanto riguarda il
cambiamento climatico, che per natura ha un carattere
transfrontaliero e non può essere risolto a livello nazionale o
locale. Infine, l'azione dell'Ue è giustificata poiché data la
necessità di razionalizzare i vigenti obblighi di comunicazione si
rende necessario modificare la normativa vigente dell'Ue e ciò
può avvenire solo a livello dell'Unione.
La Commissione europea afferma inoltre che la proposta è
conforme al principio di proporzionalità in quanto la proposta
procedura per l'elaborazione dei piani nazionali intergrati per
l'energia e il clima prevede l'emanazione da parte della
Commissione di raccomandazioni piuttosto che di decisioni, al
fine di garantire la proporzionalità e il pieno rispetto del diritto
degli Stati membri di utilizzare il proprio mix energetico, come
sancito dall'articolo 194, par. 2 del TFUE.
estratto: da Servizio Studi del Senato . Note su atti della Unione Europea . Nota nr. 97
agam 09_2017venerdì 25 agosto 2017
Conto Energia istanze per impianti fotovoltaici con moduli non certificati o con certificazioni non conformi
Conto Energia, istruzioni per la presentazione delle istanze per impianti fotovoltaici con moduli non certificati o con certificazioni non conformi..
Secondo quanto previsto dall’art. 57-quater della Legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni relative alla salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici con moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, il GSE comunica quanto segue.
Come previsto dal comma 4-bis, il Soggetto Responsabile beneficiario degli incentivi in Conto Energia, titolare di un impianto fotovoltaico con potenza nominale superiore a 3 kW per il quale il GSE, a seguito di verifiche o controlli, ha rilevato l’installazione di moduli non certificati o con certificazioni non conformi alla normativa di riferimento e per tale motivo ha disposto la decadenza dal diritto di accesso alle tariffe incentivanti, può presentare al GSE un’istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 20%.
Come previsto dal comma 4-ter, per gli impianti fotovoltaici beneficiari degli incentivi in Conto Energia che non sono stati oggetto di un procedimento di verifica o controllo, per i quali il Soggetto Responsabile dichiari al GSE che presso il proprio impianto sono installati dei moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, è possibile presentare al GSE un’istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 10%.
L’istanza deve essere inviata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000), secondo le modalità descritte nell’Allegato 1.
In entrambi i casi, il Soggetto Responsabile deve comprovare:
- di aver intrapreso le azioni consentite dalla Legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli
- la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza, secondo quanto indicato nell’Allegato 2.
Il GSE, a seguito del ricevimento della suddetta istanza, avvia un procedimento amministrativo ex Legge 241/90 finalizzato al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata così come da richiesta dal Soggetto Responsabile.
Si precisa, infine, che per gli impianti fotovoltaici ricompresi nelle fattispecie contemplate dai commi 4-bis e 4-ter non possono essere applicate le maggiorazioni previste dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del DM 5 maggio 2011 e all’articolo 5, comma 2, lettera a), del DM 5 luglio 2012.
fonte: http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/Conto-Energia-istruzioni-per-la-presentazione-delle-istanze-per-impianti-fotovoltaici-con-moduli-non-certificati-o-con-cer.aspx
08_2017_agam
giovedì 22 giugno 2017
Efficienza energetica dell'involucro edilizio
L’efficienza energetica fa riferimento ad un sistema nel suo complesso e va intensa come la capacità di garantire l’erogazione di un servizio attraverso l’utilizzo della minor quantità di energia primaria possibile.
La definizione efficienza energetica indica una serie di azioni di
programmazione, pianificazione e realizzazione di strumenti operativi e
strategie che permettano di consumare meno energia a parità di
servizi offerti.
L’efficienza energetica di un edificio rappresenta, la capacità di sfruttare l’energia ad esso fornita per soddisfarne il fabbisogno.
Minori sono i consumi relativi al soddisfacimento di un determinato fabbisogno, migliore è l’efficienza energetica della struttura.
Tra gli strumenti per la pianificazione delle politiche energetiche risulta particolarmente utile il bilancio energetico del sistema edificio, che deve essere in grado di fornire una rappresentazione puntuale dei flussi energetici e deve rappresentare due saldi significativi:
-- i consumi interni lordi (o impieghi interni di fonti primarie)
-- i consumi finali di energia (impieghi finali).
Risparmio energetico
Il risparmio energetico rappresenta un insieme di azioni mirate a ridurre i consumi d’energia necessaria allo svolgimento delle attività che si intendono porre in essere, anche nella vita quotidiana.
Sovente si può ottenere un significativo risparmio energetico prestando attenzione in fase di utilizzazione dell’energia, modulando i consueti processi affinché vengano contenuti gli sprechi.
Pertanto si può banalmente affermare che il risparmio energetico è un fine, mentre l'uso razionale dell'energia (e quindi l'applicazione delle tecnologie efficienti) è il mezzo o il metodo, è ciò che permette, nella pratica, di ridurre il consumo di risorse energetiche altrimenti utilizzabili.
Alcuni esempi di uso razionale dell'energia sono:
- coibentare meglio la casa, che dà come risultato un minor consumo di energia sotto qualsivoglia forma desideriamo intederla (risparmio energetico passivo);
- installare impianti di riscaldamento/raffrescamento ad alta efficienza e basso consumo,
- installare impianti capaci di generare energia elettrica (risparmio energetico attivo).
agam 06_2017
lunedì 12 giugno 2017
fattori di conversione in tep
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I fattori di conversione in tep
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unità di misura (U)
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tep/U
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Gasolio*
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1.000 kg
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1,08
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GPL*
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1.000 kg
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1,10
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Olio combustibile*
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1.000 kg
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0,98
|
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Benzine*
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1.000 kg
|
1,20
|
|
Carbone fossile*
|
1.000 kg
|
0,74
|
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Legna secca*
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1.000 kg
|
0,45
|
|
Gas naturale*
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1.000 Nm3
|
0,82
|
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Energia termica
|
1 MWht
|
0,086
|
|
Elettricità**
|
1 MWhe
|
0,220
|
|
Petrolio
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1 barile (159 litri)
|
0,14
|
|
Uranio***
|
1.000 kg
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9,61x103
|
I valori riportati sono codificati, dal
momento che i combustibili hanno un potere calorifico dipendente da vari
fattori.
Nel caso della produzione elettrica il dato
presuppone un rendimento elettrico del 39%.
* Valori tratti dalla Circolare MAP 219/F del
1992.
** Valore tratto dai DM 20 luglio 2004 e
relativo agli usi finali.
*** Reattore LWR a ciclo aperto.
agam_06_2017
riqualificazione energetica delle parti comuni dei condomìni
Per la riqualificazione energetica delle parti comuni dei condomini, esiste la possibilità di fruire di incentivi più consistenti rispetto al passato.
Vedi Legge di Bilancio 2017.

Non si tratta solo di percentuali di sconto maggiori, che possono arrivare fino al 75% delle spese sostenute, ma anche della possibilità per tutti i condomini di cedere il bonus ai fornitori.
Vedi Legge di Bilancio 2017.

Non si tratta solo di percentuali di sconto maggiori, che possono arrivare fino al 75% delle spese sostenute, ma anche della possibilità per tutti i condomini di cedere il bonus ai fornitori.
Gli interventi di efficentamento energetico nei condomini beneficeranno di bonus modulati in ragione della entità dei lavori e parametrati ai risultati raggiunti.
Si partirà quindi dal 65%, come nelle singole abitazioni, ma si potrà salire al 70% se l’intervento interessa almeno il 25% dell’involucro edilizio, ad esempio quando si dota l’edificio del cappotto termico.
Gli incentivi potranno arrivare al 75% nel caso in cui l’intervento porti al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva.
Gli incentivi saranno validi per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Le detrazioni saranno calcolate su un ammontare delle spese fino a 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Il rimborso avverrà in dieci anni.
I risultati raggiunti in termini di efficientamento energetico dovranno essere certificati da tecnici abilitati attraverso la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE).
L’Enea condurrà inoltre delle verifiche a campione per controllare la veridicità delle prestazioni raggiunte.
In caso di discrepanza con l’Attestato di prestazione energetica rilasciato dai professionisti dopo i lavori, il bonus sarà revocato.
Il bonus fiscale potrà essere ceduto a imprese, Esco o altri soggetti diversi da banche e intermediari finanziari.
Il bonus fiscale potrà essere ceduto a imprese, Esco o altri soggetti diversi da banche e intermediari finanziari.
Le modalità con cui effettuare la cessione saranno definite dall’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio.
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