PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA GOVERNANCE DELL’UNIONE DELL’ENERGIA - RIEPILOGO
Riepilogo delle principali scadenze fissate della proposta
Piani nazionali integrati per l'energia e il clima
- 1° gennaio 2018: gli Stati membri elaborano e trasmettono i progetti di piani nazionali integrati (per il
periodo 2021-2030). Successivamente saranno presentati ogni 10 anni.
- 1° gennaio 2019: gli Stati membri notificano i primi piani nazionali integrati (per il periodo 2021-2030).
Successivamente saranno presentati ogni 10 anni.
- 1° gennaio 2023: gli Stati membri presentano i progetti di aggiornamento dei piani o ne confermano la
validità. Successivamente i progetti di aggiornamento saranno presentati ogni 10 anni.
- 1° gennaio 2024: gli Stati membri presentano i piani aggiornati o confermano la validità dei piani.
Successivamente gli aggiornamenti saranno presentati ogni 10 anni.
Obblighi di comunicazione
- 1° gennaio 2020: Gli Stati membri elaborano e comunicano alla Commissione le strategie a basse emissioni
a lungo termine (50 anni). Successivamente saranno presentate ogni 10 anni.
- 15 marzo 2021: Gli Stati membri presentano alla Commissione le relazioni intermedie nazionali integrate
sullo stato di attuazione dei piani. Successivamente le relazioni saranno presentate ogni 2 anni.
Trasmettono, inoltre, le comunicazioni integrate sulle politiche e misure relative ai gas a effetto serra e sulle
relative proiezioni nonché le relazioni sulle strategie di adattamento per i paesi in via di sviluppo. Le dette
informazioni saranno trasmesse successivamente ogni 2 anni. Infine, trasmettono le relazioni sulle strategie
di sostegno (tecnologico e finanziario) per i paesi in via di sviluppo, che saranno successivamente inviate con
cadenza annuale.
- 15 marzo 2021: Gli Stati membri presentano alla Commissione la prima relazione annuale.
A decorrere dal 2023: Gli Stati membri comunicano annualmente i dati sugli inventari dei gas a effetto
serra (i dati preliminari entro il 15 gennaio, quelli definitivi entro il 15 marzo). Entro il 15 aprile di ogni anno
i dati dovranno essere inviati al Segretariato della Convenzione UNFCC. Sempre entro il 15 aprile di ogni
anno la Commissione europea invia al Segretariato della Convenzione UNFCC l'inventario unionale sui gas
a effetto serra con la relativa relazione.
- 15 marzo 2027: Gli Stati membri presentano i dati preliminari dell'inventario nazionale per il settore
- 15 marzo 2032: Gli stati membri presentano i dati definitivi dell'inventario nazionale per il settore LULUCF
Obblighi di valutazione
- 31 ottobre 2021: La Commissione europea valuta i progressi compiuti. Successivamente la valutazione
avverrà ogni 2 anni.
- 31 ottobre 2019: la Commissione europea valuta l'attuazione della direttiva 2009/31/CE. Successivamente la
valutazione avverrà ogni 4 anni.
- 31 ottobre di ogni anno: la Commissione presenta al Parlamento europeo la relazione sullo Stato
dell'Unione dell'energia.
Inventari nazionali
1° gennaio 2021: Gli Stati membri istituiscono i sistemi nazionali di inventario per le emissioni di origine
antropica dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra.
2027 e 2032: La Commissione europea procede alla revisione completa dei dati degli inventari nazionali
degli Stati membri sui gas a effetto serra.
Riesame del regolamento
28 febbraio 2026: La Commissione europea procede al riesame del regolamento che successivamente sarà
condotto ogni 5 anni.
estratto: da Servizio Studi del Senato . Note su atti della Unione Europea . Nota nr. 97
agam 09_2017