DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici,
di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico.
(GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2022
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Art. 28
Misure di contrasto alle frodi nel settore
delle agevolazioni fiscali ed economiche
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «con facolta' di successiva
cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai
medesimi» e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono
inserite le seguenti: «, senza facolta' di successiva cessione»;
2) alla lettera b) le parole «, con facolta' di successiva
cessione» sono soppresse e dopo le parole «gli altri intermediari
finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facolta' di
successiva cessione»;
b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri
intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facolta'
di successiva cessione».
2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati
precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1
dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero
dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo
decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto
esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei
termini ivi previsti.
3. Sono nulli:
a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n.
34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente
articolo;
b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n.
34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente
articolo;
c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle
disposizioni di cui al comma 2.