12.3.2024
POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
definita in prima lettura il 12 marzo 2024 in vista
dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione)
(EP-PE_TC1-COD(2021)0426)
POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
definita in prima lettura il 12 marzo 2024
in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/...
del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione
energetica nell'edilizia (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo
visto il parere del Comitato delle regioni
deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria
.....
Articolo 12
Passaporto
di ristrutturazione
1. Entro
il … [24
mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati
membri introducono un sistema per i passaporti di ristrutturazione ▌
basato sul quadro comune di cui all'allegato VIII.
2. Il
sistema di cui al paragrafo 1 è utilizzato su base volontaria dai proprietari
di edifici e unità immobiliari, a meno che lo Stato membro non decida di
renderlo obbligatorio.
Gli Stati membri adottano misure per far sì che i
passaporti di ristrutturazioni siano economicamente accessibili e valutano la possibilità
di fornire sostegno finanziario alle famiglie vulnerabili che desiderano
ristrutturare.
3. Gli
Stati membri possono consentire che il passaporto di ristrutturazione sia
redatto e rilasciato contestualmente all'attestato di prestazione energetica.
4. Il passaporto di ristrutturazione
è rilasciato in un formato digitale idoneo alla stampa da un esperto
qualificato o certificato, a seguito di una visita in loco.
5. Al rilascio del passaporto di
ristrutturazione, si consiglia al proprietario dell'edificio di tenere una
discussione con l'esperto di cui al paragrafo 4 per consentire a quest'ultimo
di illustrare i migliori interventi attraverso cui trasformare
l'edificio in un edificio a zero emissioni ben prima del 2050.
6. Gli Stati membri si adoperano per
fornire uno strumento digitale ad hoc per la preparazione e, se del caso,
l'aggiornamento del passaporto di ristrutturazione. Gli Stati possono
sviluppare uno strumento complementare che consenta ai proprietari e agli
amministratori di simulare un progetto di passaporto di ristrutturazione
semplificato e di aggiornarlo una volta effettuata la ristrutturazione o la
sostituzione di un elemento edilizio.
7. Gli Stati membri fanno in modo
che il passaporto di ristrutturazione possa essere caricato nella banca dati
nazionale della prestazione energetica dell'edilizia stabilito a norma
dell'articolo 22.
8. Gli Stati membri provvedono
affinché il passaporto di ristrutturazione sia conservato nel registro digitale
degli edifici o sia accessibile, ove disponibile, tramite tale registro.
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