POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
definita in prima lettura il 12 marzo 2024
in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/...
del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione
energetica nell'edilizia (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],
visto il parere del Comitato delle regioni[2],
deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria[3],
[1] GU
C 290 del 29.7.2022, pag. 114.
[2] GU
C 375 del 30.9.2022, pag. 64.
[3] Posizione
del Parlamento europeo del 12 marzo 2024.
Articolo 1
Oggetto
1. La
presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli
edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti
dagli edifici all'interno dell'Unione per conseguire un parco immobiliare a
emissioni zero entro il 2050, tenendo conto delle condizioni
locali, delle condizioni climatiche esterne, delle prescrizioni
relative alla qualità degli ambienti interni e dell'efficacia sotto il
profilo dei costi.
2. Le
disposizioni della presente direttiva riguardano:
a) il
quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione
energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;
b) l'applicazione
di requisiti minimi di prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di
nuova costruzione;
c) l'applicazione
di requisiti minimi di prestazione energetica a:
i) edifici
esistenti e unità immobiliari esistenti sottoposti a ristrutturazioni
importanti;
ii) elementi
edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e che hanno un impatto
significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio quando
sono rinnovati o sostituiti;
iii) sistemi
tecnici per l'edilizia qualora siano installati, sostituiti o siano oggetto di
un intervento di miglioramento;
d) l'applicazione
di norme minime di prestazione energetica agli edifici esistenti e alle unità
immobiliari esistenti, in conformità degli articoli 3 e 9;
e) il calcolo e la comunicazione del
potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita degli edifici;
f) l'energia solare negli edifici;
g) i
passaporti di ristrutturazione;
h) i
piani nazionali di ristrutturazione degli edifici;
i) le
infrastrutture di mobilità sostenibile all'interno e in prossimità degli
edifici;
j) gli
edifici intelligenti;
k) la certificazione della
prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;
l) l'ispezione
periodica degli impianti di riscaldamento, degli impianti di ventilazione e
degli impianti di condizionamento d'aria negli edifici;
m) i
sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica,
i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori della predisposizione degli
edifici all'intelligenza e i rapporti di ispezione;
n) le prestazioni relative alla
qualità degli ambienti interni degli edifici.
3. I
requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non
impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o prendere provvedimenti più
rigorosi, a condizione che tali provvedimenti siano compatibili con il diritto
dell'Unione. Essi sono notificati alla Commissione.
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