DECRETO-LEGGE 18 marzo 2026, n. 33
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.
(GU Serie Generale n.64 del 18-03-2026) leggi gazzetta
note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/2026
Art. 2
Misure in materia di accise
1. In considerazione degli effetti economici derivanti
dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le
aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come
carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come
carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al ventesimo
giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, nelle seguenti
misure:
a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per
1000 litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77
euro per mille chilogrammi.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 417,4 milioni di
euro per l'anno 2026 e in 6,1 milioni di euro nell'anno 2028, si
provvede ai sensi dell'articolo 5.

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