lunedì 5 dicembre 2016

RAPPORTO ENEA - Nomine degli Energy Manager nel 2015

RAPPORTO ENEA - Nomine degli Energy Manager nel 2015

Nomine degli Energy Manager nel 2015 Dall’indagine condotta dalla Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE) risulta che in molti settori manifatturieri si ha una buona copertura dei consumi, mentre i trasporti, i servizi e la Pubblica Amministrazione hanno un ordine di grandezza di differenza. Questo fenomeno si può in parte spiegare con la differenza delle caratteristiche dei settori considerati, nei quali vi è una relazione diretta tra consumi e dimensioni del soggetto interessato: nelle industrie, al contrario, ci sono processi produttivi di base molto energivori. Delle 2.929 aziende presenti nell’elenco della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), solo il 10% ha nominato l’energy manager nel 2015. La percentuale è bassa, ma va segnalato che si tratta di aziende di dimensione piccola e medio-piccola, che quindi non hanno l’obbligo della nomina, sebbene potrebbe essere utile nominare comunque un energy manager come soggetti volontari. Per quanto attiene alla Pubblica Amministrazione, le nomine pervenute nel corso dell’anno 2015 sono state 134. Il tasso di nomine relativo alle Regioni è molto basso e paragonabile a quello delle Province. Per la Pubblica Amministrazione, non sono disponibili dati riguardanti i singoli sottosettori e pertanto ci si deve limitare ad un’analisi di confronto.  
Si rileva un certo grado di inadempienza nel settore pubblico: è necessaria pertanto la sensibilizzazione degli enti pubblici sul tema dell’efficienza energetica, ricordando come tra le maggiori difficoltà incontrate dall’energy manager nello svolgimento delle sue funzioni si possono citare: 
• La necessità di confrontarsi spesso con persone non esperte in materia, sia sul fronte dei decisori aziendali sia su quello dei colleghi preposti ad altre mansioni, che richiede la capacità di esporre in termini semplici i concetti tecnici. 
• L’esigenza di dover dialogare con altre funzioni aziendali e di comprendere il punto di vista di profili differenti, in quanto l’energia è di per sé un tema orizzontale, che coinvolge chi acquista elettricità e altri combustibili, ma anche macchinari e dispositivi, chi si occupa della manutenzione dei sistemi, chi progetta gli edifici e gli impianti, chi scrive le specifiche delle gare, gli uffici legali e così via. 
Per affrontare le varie problematiche in modo adeguato, è necessario il coinvolgimento e l’impegno dei vertici aziendali, che devono creare le condizioni affinché l’energy manager possa poi operare al meglio e trovi la necessaria collaborazione da parte dei colleghi.


fonte: www.enea.it






RAPPORTO ENEA - Energy Manager ed Esperti in Gestione dell’Energia

RAPPORTO ENEA - Energy Manager ed Esperti in Gestione dell’Energia

Il contesto normativo di riferimento Come noto, le direttive 2002/91/CE e 2006/32/CE hanno richiesto ai Paesi membri di dotarsi di schemi, per assicurare la qualificazione ed eventualmente la certificazione dei professionisti e degli operatori del settore dell’energia. In questa ottica sono state emanate alcune norme tecniche, che prevedono il coinvolgimento della figura dell’energy manager, come la norma europea EN 16001 sui Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE), nel 2011 sostituita dallo standard internazionale ISO 50001, la EN 15900 sui servizi di efficientamento energetico, la UNI CEI 11339 sugli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) e la UNI CEI 11352 sulle ESCo. 
In particolare, la norma UNI CEI 11339 sugli EGE consente di certificare le competenze degli energy manager e di sfruttare anche le opportunità aperte dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4 riguardante le figure professionali non organizzate in ordini e collegi. 
La figura dell’EGE si presta naturalmente al ruolo di responsabile del Sistema Gestione Energia nell'ambito della norma ISO 50001. A tal proposito, si ricorda come il Decreto del 28 dicembre 2012 sui Certificati Bianchi abbia inserito l’obbligo di certificarsi UNI CEI 11339 per gli energy manager nominati da aziende ed enti interessati a presentare direttamente progetti nell’ambito del meccanismo. 
Tale obbligo sarà operativo a partire da luglio 2016, come stabilito dal D.Lgs. 102/2014. Ciò ha ovviamente dato un maggiore stimolo alle certificazioni. Il D.Lgs. 102/2014 prevede inoltre che, dalla stessa data, solo gli EGE, le ESCo e gli energy auditor certificati potranno effettuare le diagnosi energetiche conformi a quanto richiesto dall’articolo 8 del medesimo decreto legislativo.


domenica 20 novembre 2016

finanziamenti per l'efficienza energetica degli edifici della PA

efficienza energetica degli edifici della PA



E’ stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n° 262 del 9 novembre 2016 il decreto che prevede le modalità di attuazione del programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione centrale (PREPAC) con l’obiettivo di efficentare almeno il 3% annuo della superficie utile del patrimonio edilizio dello Stato, come previsto dalla direttiva europea 2012/27 sull’efficenza energetica.

Della cabina di regia si occuperà il  MiSE-Ministero Ambiente .
Risultati immagini per pubblici edifici efficienti

Interventi di riqualificazione energetica ammessi

Sono ammessi gli interventi di riqualificazione energetica, indicati dall'attestato di prestazione energetica o in apposita diagnosi energetica, che possono essere combinati o compresi in progetti di riqualificazione più generale dell'immobile:
- Isolamento termico di superfici opache;
- Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti;

- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale

agam 11_2016

giovedì 17 novembre 2016

VALVOLE TERMOSTATICHE - OBBLIGO - direttiva 2012/27/Ue

Secondo la direttiva 2012/27/Ue per l’efficienza energetica, entro il 31 dicembre 2016, sarà obbligatorio installare, su ciascun termosifone, delle valvole termostatiche con contabilizzatori di calore nei condomini con riscaldamento centralizzato; 

la mancata installazione entro i termini previsti prevede delle sanzioni comprese tra 500 e 2.500 euro, a seconda delle disposizioni previste dalle varie Regioni.


Sono esenti da tale obbligo, i proprietari di immobili dotati di riscaldamento autonomo.


Anche gli immobili con impedimenti tecnici, come un impianto radiante ormai obsoleto, troppo costoso e complesso da adeguare potranno esimersi da tale adempimenti.

Secondo studi effettuati, con l’installazione delle valvole termostatiche si stima un risparmio nel consumo di combustibile compreso tra il 10% e il 30%.

agam _11_2016

VALVOLE TERMOSTATICHE













Le valvole termostatiche sono in grado di regolare la temperatura ambiente a valori prefissati. Il loro funzionamento non richiede ausiliari elettrici.

Congegnate/costruite in m
odo che , in maniera autonoma e proporzionale, sono in grado di ridurre o aumentare la portata di alimentazione del corpo scaldante interessato dalla loro applicazione

La regolazione proporzionale, di aumento o riduzione della portata idraulica del cormo radiante , avviene mediante la contrazione o dilatazione di un fluido avente un alto coefficiente di dilatazione.

Il fluido è contenuto all’interno del bulbo (faceemte parte della valvola) viene a contatto con l’aria ambiente: pertanto e capace di dilatarsi, permettendo la chiusura o l'apertura dell’otturatore della valvola termostatica.

Se la temperatura dell’aria raggiunge il valore desiderato si chiude viceversa può contrarsi, quindi si apre se la temperatura dell’aria scende sotto il parametro impostato.

agam 11_2016

venerdì 11 novembre 2016

Definizione di biocarburanti

Definizione di biocarburanti 

-- Rispetto ai combustibili fossili i biocarburanti emettono meno gas a effetto serra (GES), in particolare biossido di carbonio, dato che la quantità di CO2 emessa durante la combustione di biocarburante viene catturata durante la crescita della materia prima (le piante che costituiscono tale materia prima assorbono infatti il biossido di carbonio durante la crescita)1 . 
Tuttavia, questa equazione funziona solo se non vi sono emissioni aggiuntive dovute a un cambiamento della destinazione del terreno, che può essere diretto (ad esempio, se un terreno forestale viene convertito in terreno agricolo con una perdita del carbonio stoccato) o indiretto (per compensare l’impiego di colture alimentari per la produzione di biocarburanti, è necessario coltivare una superfice più estesa per garantire l’approvvigionamento alimentare); ciò significa che alle emissioni di GES dovute alla coltivazione di colture per biocarburanti si aggiungono emissioni causate dal recupero e dalla coltivazione di nuove superfici adibite a colture alimentari. 
Nel caso dei biocarburanti prodotti con rifiuti, residui o altra biomassa non alimentare, non vi è concorrenza con la produzione alimentare. 

-- Nella normativa UE applicabile, i biocarburanti sono definiti come «carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa»2 , ossia da prodotti, rifiuti o residui biodegradabili dell’agricoltura, della silvicoltura o della pesca oppure da rifiuti industriali e urbani biodegradabili. Attualmente, gli unici biocarburanti prodotti e usati in grandi quantitativi nell’UE sono la biobenzina (che comprende il bioetanolo) e il biodiesel.


tratto da:Relazione speciale Il sistema dell’UE per la certificazione dei biocarburanti sostenibili

RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1318 DELLA COMMISSIONE

Ritorno sull'argomento perché offre diversi spunti di riflessione, ed evidenzia, qualora c'e' me fosse bisogno, l'importanza della efficienza energetica.
agam 

RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1318 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2016
recante orientamenti per la promozione degli edifici a energia quasi zero e delle migliori pratiche per assicurare che, entro il 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1)
Gli edifici sono elementi fondamentali per le politiche di efficienza energetica dell'Unione, in quanto rappresentano circa il 40 % (1) del consumo di energia finale.
(2)
L'importanza del settore edile per il miglioramento dell'efficienza energetica è stata messa in evidenza nella comunicazione della Commissione europea «L'efficienza energetica e il suo contributo a favore della sicurezza energetica e del quadro 2030 in materia di clima ed energia» (2) e nella strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (3).
(3)
Per realizzare l'Unione dell'energia occorre in primis attuare completamente la normativa vigente nel settore dell'energia e garantirne il rispetto.
(4)
La direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è lo strumento giuridico principale che consente di affrontare l'efficienza energetica degli edifici nel contesto degli obiettivi di efficienza energetica per il 2020.
(5)
L'articolo 9 della direttiva fissa un obiettivo preciso, a norma del quale entro il 2020 il fabbisogno energetico di tutti gli edifici di nuova costruzione dovrà essere quasi nullo o molto basso. Tale fabbisogno dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili.
(6)
La legislazione nazionale che recepisce i requisiti dell'articolo 9, paragrafo 1, deve garantire che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero. Lo stesso obiettivo, da raggiungere però entro il termine più breve del 31 dicembre 2018, vale anche per gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà dei medesimi. In tal modo, a partire dalla fine del 2020 gli operatori economici dovrebbero poter disporre di un quadro giuridico nazionale trasparente relativo ai requisiti di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione.
(7)
Insieme ai requisiti per gli edifici di nuova costruzione, la direttiva impone agli Stati membri di adottare politiche di sostegno per stimolare la ristrutturazione degli edifici esistenti al fine di trasformarli in edifici a energia quasi zero.
(8)
La Commissione ha presentato una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi realizzati dagli Stati membri in materia di edifici a energia quasi zero (4). Ulteriori informazioni sono state fornite dagli Stati membri nell'ambito dei loro obblighi di comunicazione al riguardo.
(9)
Gli Stati membri stanno realizzando gli obiettivi a un ritmo ancora troppo lento, che occorre accelerare. Nonostante l'aumento delle misure nazionali volte a incrementare il numero di edifici a energia quasi zero, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi più a fondo per garantire che tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero entro i termini prescritti dalla direttiva.
(10)
La direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia è attualmente in fase di revisione. I principi su cui poggiano le disposizioni in materia di edifici a energia quasi zero sono uno dei pilastri della direttiva vigente e sono destinati a diventare la norma per gli edifici di nuova costruzione a partire dal 2020. La revisione valuterà la necessità di misure supplementari per il 2030. Lo sviluppo di nuove politiche e nuovi approcci dovrebbe poggiare su solide basi. La completa attuazione dei requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero per il 2020 riveste un'importanza fondamentale.
(11)
Tale importanza è suffragata dall'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva, a norma del quale la Commissione può rivolgere agli Stati membri una raccomandazione in materia di edifici a energia quasi zero,
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
1.
È opportuno che gli Stati membri seguano gli orientamenti contenuti nell'allegato della presente raccomandazione. Gli orientamenti contribuiranno ad assicurare che, entro il 31 dicembre 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero e aiuteranno gli Stati membri a elaborare i piani nazionali per aumentare il numero di edifici a energia quasi zero.

fonte http://eur-lex.europa.eu/