lunedì 31 gennaio 2022

DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4

 

DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici,
di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico.
(GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2022

 

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 Art. 28 
 
             Misure di contrasto alle frodi nel settore 
              delle agevolazioni fiscali ed economiche 
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 121, comma 1: 
      1) alla lettera a),  le  parole  «con  facolta'  di  successiva
cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti:  «cedibile  dai
medesimi» e dopo le parole «gli altri intermediari  finanziari»  sono
inserite le seguenti: «, senza facolta' di successiva cessione»; 
      2) alla lettera b) le parole  «,  con  facolta'  di  successiva
cessione» sono soppresse e dopo le  parole  «gli  altri  intermediari
finanziari»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  senza   facolta'   di
successiva cessione»; 
      b)  all'articolo  122,  comma  1,   dopo   le   parole   «altri
intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facolta'
di successiva cessione». 
  2. I  crediti  che  alla  data  del  7  febbraio  2022  sono  stati
precedentemente oggetto di una  delle  opzioni  di  cui  al  comma  1
dell'articolo  121  del  decreto-legge  n.  34   del   2020,   ovvero
dell'opzione di  cui  al  comma  1  dell'articolo  122  del  medesimo
decreto-legge  n.   34   del   2020,   possono   costituire   oggetto
esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti,  compresi
gli istituti di credito e  gli  altri  intermediari  finanziari,  nei
termini ivi previsti. 
  3. Sono nulli: 
    a)  i  contratti  di  cessione  conclusi  in   violazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del  decreto-legge  n.
34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera  a),  del  presente
articolo; 
    b)  i  contratti  di  cessione  conclusi  in   violazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del  decreto-legge  n.
34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera  b),  del  presente
articolo; 
    c)  i  contratti  di  cessione  conclusi  in   violazione   delle
disposizioni di cui al comma 2.

 

VARIAZIONE PREZZO CARBURANTI - RILEVAZIONE

 

Prosegue, sembra ormai senza sosta,  la crescita dei prezzi alla pompa di benzina e diesel, che in alcuni casi supera la  soglia, anche piscologica,  dei 2 euro al litro. 

Tra self service e servito, negli ultimi giorni si rileva  un aumento di 2 centesimi e anche oltre.

A favorire questi aumenti  sono anche le tensioni, causate dalla crisi ucraina, fra Europa e Russia, secondo produttore al mondo di petrolio. 

Sono perciò aumentati il prezzo del greggio e, a cascata, quello dei carburanti.

Attualmente si va oltre i 90 $/b, con massimi che non si registravano da ben sette anni. In particolare, si rileva che il  29 gennaio 2022, il Brent, riferimento europeo, costava mediamente   91.28 $/b.

 
 
 
 
 


martedì 14 dicembre 2021

Andamento del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo in regime di tutela


Andamento del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo in regime di tutela

 

condizioni economiche di fornitura per una famiglia con un consumo annuale di 1.400 m³, in c€/m³

 

NOTA BENE:  il prezzo finale  comprende:

  •  Spesa per materia gas

 

 

Andamento del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo in regime di tutela

Andamento del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo in regime di tutela

 

 

 

condizioni economiche di fornitura per una famiglia con un consumo annuale di 1.400 m³, in c€/m³

 

fonte ARERA

 

 

NOTA BENE:  il prezzo finale  comprende:

  •  Spesa per materia gas
  •  Spesa per trasporto e gestione del contatore
  •  Spesa per oneri di sistema
  •  Imposte

 

 

 

 

 

venerdì 3 dicembre 2021

Agenzia Entrate - Normativa Superbonus 110%

Consultare Sito al link sottostante.
Offre un chiaro panorama su come orientarsi
Per ottenere i benefici previsti dalla vigente 
Normativa.



https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25

 

giovedì 2 dicembre 2021

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 1 dicembre 2021, n. 340450,

 Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 1 dicembre 2021, n. 340450.

 

Prot.n. 340450/2021
 

Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione, ai sensi dell’articolo 122 bis del   Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 2 del decreto legge 11novembre 2021, n.157 delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, edelle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121e 122 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34.

 

LEGGI IL PROVVEDIMENTO

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002804/provvedimento+articolo+122+bis+dl+34_2020.pdf/88fb7e85-3042-121a-aa30-9d5fff29c898 

Nuove regole per Bonus edilizi e Superbonus - a partire dal 12 novembre 2021

 

Cambiano a partire dal 12 novembre 2021, bonus e superbonus, visto di conformità e asseverazione della congruità dei prezzi  ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura. 

Nuovi adempimenti per l'uso del bonus 110 in dichiarazione dei redditi. 

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 29 novembre 2021 fa il punto delle novità previste dal decreto anti-frodi in edilizia.

 La circolare  specifica, in relazione ai bonus casa diversi dal superbonus, che i nuovi adempimenti introdotti dal decreto anti-frode si applicano alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura effettuate dal 12 novembre.

Come già illustrato nelle FAQ del 22 novembre 2021, i due obblighi lasciano fuori i contribuenti che prima del 12 novembre, data di entrata in vigore del decreto legge n. 157/2021, avevano già pagato le fatture a proprio carico ed esercitato l’opzione per la cessione del credito mediante la stipula di accordi con il cessionario o per lo sconto in fattura mediante annotazione.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E ribadisce quindi che se la comunicazione telematica è l’ultimo passo necessario per formalizzare l’opzione di cessione del credito e sconto in fattura, non è richiesta l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione di congruità dei prezzi.

IMPORTANTE

LEGGI LA CIRCOLARE

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3930122/Circolare_16_29.11.2021.pdf/0ef35798-9d38-c421-8137-2181eafccb1a