sabato 28 dicembre 2024

TERMINOLOGIA ED ACRONIMI - OFFERTA PLACET


PLACET (Prezzo Libero a Condizioni Equiparate di Tutela)


Le offerte PLACET (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) sono proposte standardizzate per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, obbligatorie per tutti i venditori. 

Queste offerte devono includere almeno una proposta a prezzo fisso e una a prezzo variabile.

Le condizioni economiche delle offerte PLACET sono decise liberamente dal venditore e rinnovate ogni 12 mesi, mentre le condizioni contrattuali sono definite dall'Autorità e non possono essere modificate. 

Questo rende le offerte PLACET facilmente confrontabili tra loro, poiché escludono servizi aggiuntivi rispetto alla fornitura di energia elettrica o gas naturale


Condizioni economiche delle offerte PLACET

Per quanto riguarda i prezzi, per ogni servizio (elettricità oppure gas), ciascun venditore deve offrire due tipi di offerta PLACET:

  • una a prezzo fisso.
  • l'altra a prezzo variabile (indicizzato all'andamento dei mercati all'ingrosso).

In entrambi i casi, il prezzo dell'energia sarà articolato in una quota fissa espressa in €/cliente/anno e una quota energia espressa in €/kWh o €/Smc (quindi proporzionale ai volumi consumati).

Le Offerte PLACET dell'energia elettrica prevedono, in ogni mese, un prezzo indicizzato al PUN (Prezzo Unico Nazionale) espresso in €/kWh, così come determinato dal GME.
Il prezzo è differenziato per fasce orarie in presenza di un contatore telegestito. In particolare per i clienti domestici telegestiti il prezzo è differenziato nelle fasce orarie F1 e F23, per i clienti non domestici telegestiti il prezzo è differenziato nelle fasce orarie F1, F2 e F3. Per i clienti, domestici e non domestici, che non hanno un contatore telegestito il prezzo è lo stesso in tutte le ore.

ARERA - Elettricità: Maggior Tutela +18,2% nel I trimestre 2025 per i clienti vulnerabili

 


Elettricità: Maggior Tutela +18,2% nel I trimestre 2025 per i clienti vulnerabili

L’aumento dovuto alle dinamiche dei prezzi del gas sul mercato all’ingrosso: pesano l’instabilità geopolitica e le temperature invernali. 
La spesa nell’anno scorrevole sarà pari a 523 € (-2,1%)

 

Nel primo trimestre del 2025, la bolletta elettrica per il ‘cliente tipo’ vulnerabile servito in Maggior Tutela aumenterà del 18,2%. Dal 1° luglio scorso, il servizio è disponibile per i soli clienti vulnerabili e cioè coloro che si trovano in almeno una delle condizioni tra: più di 75 anni, percettore di bonus sociale, soggetto con disabilità (art. 3, L. 104/92), residente in un modulo abitativo di emergenza o isola minore non interconnessa, utilizzatore di apparecchiature salva-vita. Nel servizio di Maggior Tutela sono attualmente serviti circa 3,4 milioni di clienti. Si ricorda che tutti i clienti vulnerabili, anche quelli attualmente nel mercato libero, hanno il diritto di passare alla Maggior Tutela.


L’aumento per il prossimo trimestre è riconducibile a diversi fattori: il perdurare delle tensioni geopolitiche in alcune aree strategiche e il rialzo stagionale dei prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica, correlato alle quotazioni del gas naturale in vista della stagione invernale. L’analisi delle singole componenti evidenzia che l’aumento della spesa è principalmente dovuto ai costi di acquisto dell’energia elettrica e alle relative perequazioni (complessivamente +16%) e ai costi di dispacciamento (+2,4%). Le variazioni delle altre voci si compensano sostanzialmente tra loro: gli oneri generali di sistema registrano una diminuzione del 2,7%, mentre la spesa per il trasporto e gestione del contatore segna un aumento del 2,5%.


Nonostante gli aumenti, la spesa annuale per l’utente tipo vulnerabile in regime di Maggior Tutela si attesterà a 523 euro nel periodo compreso tra il 1° aprile 2024 e il 31 marzo 2025. Tale valore rimane inferiore del 2,1% rispetto ai 534 euro registrati nel periodo precedente (1° aprile 2023 - 31 marzo 2024).

TESTO COMPLETO COMUNICATO ARERA Comunicato_aggiornamento_Maggior_Tutela_I_TRIM_25.pdf

FONTE: Elettricità: Maggior Tutela +18,2% nel I trimestre 2025 per i clienti vulnerabili - Arera




ARERA -- Delibera 27 dicembre 2024 -- 599/2024/R/com


Delibera 27 dicembre 2024 -- 
599/2024/R/com

Aggiornamento, dal 1 gennaio 2025, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. Disposizioni in merito al TIVG e alle componenti RTTG. Modifiche al TIPPI

Leggi la delibera: 599-2024-R-com.pdf

FONTE : Aggiornamento, dal 1 gennaio 2025, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. Disposizioni in merito al TIVG e alle componenti RTTG. Modifiche al TIPPI - Arera


martedì 10 dicembre 2024

SCAMBIO SUL POSTO, GRADUALE USCITA DAL MECCANISMO entro il 31 dicembre 2024


SCAMBIO SUL POSTO, GRADUALE USCITA DAL MECCANISMO

Il meccanismo di scambio sul posto (SSP) sta per essere gradualmente eliminato, con una transizione verso il regime di Ritiro Dedicato (RID) e altre soluzioni come le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e l'autoconsumo collettivo

Questo cambiamento avverrà entro il 31 dicembre 2024, e dal 1° gennaio 2025, i contratti di SSP non potranno più essere rinnovati

Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) attiverà automaticamente contratti di Ritiro Dedicato per garantire la continuità del servizio. Questo passaggio è stato regolamentato dalla deliberazione 457/2024/R/EFR dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente)

 

GRADUALE USCITA DAL REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE


DELIBERAZIONE 5 NOVEMBRE 2024 

457/2024/R/EFR 

DISPOSIZIONI DI PRIMA ATTUAZIONE IN MATERIA DI GRADUALE USCITA DAL REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 

Nella 1315a riunione del 5 novembre 2024

.......

DELIBERA 

1. al raggiungimento del limite di quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione della convenzione di scambio sul posto le medesime convenzioni di scambio sul posto non possono essere più rinnovate; 

2. ai fini dell’applicazione di quanto previsto al punto 1., in relazione a un determinato impianto di produzione di energia elettrica, si intende come data di prima sottoscrizione della convenzione di scambio sul posto la data di primo accesso al regime di scambio sul posto; 

3. a seguito della risoluzione di una convenzione di scambio sul posto per effetto del raggiungimento del limite di quindici anni di cui al punto 1. il GSE: - liquida, entro il successivo 30 giugno, le eventuali eccedenze maturate fino alla data di risoluzione della convenzione, in presenza dei dati necessari alla loro determinazione; - attiva, per gli impianti di produzione oggetto della medesima convenzione, una nuova convenzione di ritiro dedicato qualora, in relazione ai medesimi impianti di produzione, sia decorso il termine previsto dall’Allegato A.26 del Codice di Rete senza che sia stata presentata a Terna richiesta di attivazione di un nuovo contratto di dispacciamento in immissione;

 4. il GSE attiva un tempestivo piano di comunicazione per informare di quanto definito in materia di graduale uscita dal regime di scambio sul posto gli operatori titolari di convenzioni di scambio sul posto che non possono più essere rinnovate, nonché i produttori, diversi dagli utenti dello scambio sul posto, responsabili di impianti di produzione rientranti nelle medesime convenzioni; 

5. il GSE, per le finalità di cui alla presente deliberazione, può avvalersi delle informazioni a disposizione del sistema GAUDÌ gestito da Terna S.p.A.; 6. la presente deliberazione è trasmessa al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.; 7. la presente deliberazione è pubblicata nel sito internet dell’Autorità www.arera.it. 

5 novembre 2024


FONTE - DELIBERA ARERA 457-2024-R-efr.pdf

Ritiro Dedicato (RID) -

Il RId consente  ai produttori di commercializzare

 l'energia 

prodotta e immessa in rete

ll Ritiro Dedicato è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, attiva dal 1 gennaio 2008.

Consiste nella cessione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato.

Il GSE corrisponde infatti al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete.

I ricavi derivanti ai produttori dalla vendita al GSE dell'energia elettrica si sommano quindi a quelli conseguiti dagli eventuali meccanismi di incentivazione a eccezione del caso in cui si applichino prezzi fissi onnicomprensivi, inclusivi dell'incentivo, per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete.


CHI PUÒ ACCEDERE

Possono richiedere l'accesso al Ritiro Dedicato gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e non rinnovabili che rispondano alle seguenti condizioni:

  • potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili, compresa la produzione imputabile delle centrali ibride; 
  • potenza qualsiasi per impianti che producano energia elettrica dalle seguenti fonti rinnovabili: eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica (limitatamente agli impianti ad acqua fluente);
  • potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti non rinnovabili, compresa la produzione non imputabile delle centrali ibride;
  • potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti rinnovabili (diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica) limitatamente, per quest'ultima, agli impianti ad acqua fluente purché nella titolarità di un autoproduttore. 

Gli impianti che accedono ai meccanismi di incentivazione per i quali è previsto il riconoscimento di una Tariffa Onnicomprensiva (incentivo + ricavo da vendita dell'energia) non possono accedere al servizio di Ritiro Dedicato. 

Nello specifico quindi non possono accedere gli impianti fotovoltaici incentivati dal D.M. 05 Luglio 2012 (quinto Conto Energia) o D.M. 05 Maggio 2011 (quarto Conto Energia per i soli impianti con Tariffa Onnicomprensiva), e gli impianti alimentati a fonti rinnovabili (non fotovoltaici) incentivati dal D.M. 18 Dicembre 2008, dal D.M. 06 Luglio 2012 e dal D.M. 23 Giugno 2016.

Il Ritiro Dedicato, infine, non è compatibile con il servizio di Scambio sul Posto.


 FONTE: Ritiro dedicato -  www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/ritiro-dedicato

Ritiro Dedicato (RID)



Ritiro Dedicato (RID)

Il Ritiro Dedicato (RID) è un meccanismo di incentivazione che permette ai produttori di energia elettrica di cedere l'energia prodotta in eccesso alla rete elettrica nazionale tramite il Gestore dei Servizi Energetici (GSE). In cambio, ricevono un compenso in denaro.

Ecco alcuni punti chiave sul RID:

  • Chi può accedere: Qualsiasi soggetto che possieda un impianto alimentato da fonti rinnovabili o non rinnovabili. Gli impianti possono avere una potenza fino a 10 MW per le fonti rinnovabili e non rinnovabili, e superiore a 10 MW per altre fonti rinnovabili.

  • Come funziona: L'energia prodotta in eccesso viene ceduta al GSE, che la vende sul mercato energetico. Il produttore riceve un pagamento basato sui prezzi di mercato o su una tariffa minima garantita stabilita annualmente dall'ARERA.

  • Vantaggi: Il RID è particolarmente utile per chi ha impianti fotovoltaici o eolici e desidera monetizzare l'energia prodotta in eccesso. È anche una buona opzione per coloro che hanno usufruito del Superbonus 110% e sono esclusi dallo Scambio sul Posto.