domenica 9 novembre 2025

analizziamo.. in breve... "agrovoltaico"


Il termine agrivoltaico (o agrovoltaico) si riferisce a un sistema che combina la produzione agricola e quella di energia fotovoltaica sullo stesso terreno, in modo sinergico.



🌞 Definizione

L’agrivoltaico integra pannelli solari fotovoltaici con attività agricole, consentendo di produrre contemporaneamente:

  • energia elettrica rinnovabile, e

  • colture agricole (frutta, verdura, cereali, foraggi, ecc.).


🌾 Come funziona

I pannelli vengono installati sollevati da terra (di solito 2–5 metri), oppure con strutture mobili o orientabili, per lasciare spazio ai macchinari agricoli e consentire il passaggio della luce necessaria alle piante.
Sistemi più avanzati regolano automaticamente l’inclinazione dei pannelli in base alla luce, alle condizioni meteo e alle esigenze delle colture.


⚡ Vantaggi

  • Uso efficiente del suolo: si producono energia e alimenti nello stesso spazio.

  • Riduzione dell’evaporazione e protezione delle colture da sole eccessivo o grandine.

  • Aumento della resilienza agricola ai cambiamenti climatici.

  • Entrate economiche diversificate per gli agricoltori (energia + prodotti agricoli).


⚠️ Sfide

  • Costi iniziali elevati per installazione e tecnologie di monitoraggio.

  • Necessità di progettazione attenta per ogni tipo di coltura (non tutte reagiscono allo stesso modo all’ombreggiamento).

  • Regolamentazioni ancora in evoluzione in molti paesi.


Situazione in Italia

L’Italia sta promuovendo fortemente l’agrivoltaico:

  • Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanzia progetti agrivoltaici innovativi.

  • Obiettivo: 1,04 GW di potenza installata entro il 2026.

  • Aziende agricole e cooperative energetiche stanno avviando progetti pilota in regioni come Sicilia, ,Puglia, Toscana e Sardegna.

mercoledì 5 novembre 2025

Legge 10/1991, e nomina energy manager

 


Legge 10/1991 cosa prevede per nomina energy manager?

... la Legge 10/1991, che è la norma di riferimento in Italia in materia di uso razionale dell’energia, introduce e regola la figura dell’Energy Manager (o “Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia”).
📘 Riferimento normativo

Legge 9 gennaio 1991, n. 10 – “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.”
Articolo di riferimento: art. 19.


⚙️ Cosa dice l’articolo 19

1. Obbligo di nomina

Devono nominare un “Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia” (Energy Manager):

  • le imprese industriali con consumi energetici superiori a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) all’anno;

  • gli enti, le imprese e le amministrazioni pubbliche non industriali con consumi superiori a 1.000 tep/anno.

🧾 1 tep = 41,868 GJ ≈ 11.630 kWh di energia elettrica o 1.200 litri di gasolio.


2. Scadenze e modalità

  • La nomina va comunicata annualmente al Ministero dello Sviluppo Economico (oggi MASE) e alla FIRE (Federazione Italiana per l’uso razionale dell’energia) entro il 30 aprile di ogni anno.

  • FIRE gestisce l’elenco ufficiale dei nominativi e supporta le amministrazioni nella raccolta dati.


3. Compiti dell’Energy Manager

L’Energy Manager deve:

  • individuare azioni di risparmio energetico e miglioramento dell’efficienza;

  • promuovere l’uso di fonti rinnovabili;

  • elaborare piani e progetti per ridurre i consumi;

  • collaborare alla gestione dei contratti di fornitura e di servizio energia;

  • redigere relazioni periodiche sui risultati ottenuti.


4. Sanzioni

La legge non prevede sanzioni dirette per la mancata nomina, ma:

  • la mancata designazione può comportare l’esclusione da bandi, incentivi o finanziamenti pubblici in materia di efficienza energetica;

  • la PA può ricevere richiami da MASE o Corte dei Conti per mancato adempimento normativo.


5. Aggiornamenti successivi

  • Il D.Lgs. 102/2014 (recepimento direttiva 2012/27/UE) ha poi introdotto la figura dell’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE), che spesso coincide con l’Energy Manager ma richiede certificazione UNI CEI 11339.

  • Oggi molti enti e imprese nominano un EGE proprio per adempiere al ruolo previsto dalla Legge 10/91 con maggiore riconoscimento tecnico.

la figura dell’energy manager

 


La figura dell’energy manager può sembrare un ruolo “di contorno”, ma in realtà appare una figura nevralgica, soprattutto in aziende medio-grandi o in enti pubblici.

 Vediamo in breve a cosa serve e quando è davvero utile 


🔋 Cos’è un energy manager

È la persona (o società esterna) incaricata di monitorare, analizzare e ottimizzare i consumi energetici di un’organizzazione.
In Italia, la figura è prevista dalla Legge 10/1991:

  • è obbligatoria per enti pubblici e imprese con consumi oltre 10.000 tep/anno (settore industriale) o 1.000 tep/anno (altri settori).

  • “tep” = tonnellate equivalenti di petrolio, misura standard dell’energia.


⚙️ Cosa fa concretamente

Un buon energy manager:

  • analizza bollette, contatori e impianti per capire dove si spreca energia;

  • propone interventi di efficienza energetica (illuminazione LED, pompe di calore, fotovoltaico, automazione…);

  • gestisce i contratti di fornitura per ottenere tariffe più vantaggiose;

  • coordina progetti di sostenibilità e riduzione CO₂;

  • aiuta ad ottenere incentivi e certificazioni (TEE, ISO 50001, ecc.);

  • prepara report per la direzione o per gli enti pubblici (ENEA, GSE…).


💰 Perché è utile...

Un energy manager efficace può:

  • ridurre i costi energetici del 10–30%;

  • migliorare l’immagine “green” dell’azienda;

  • evitare sanzioni o sprechi dovuti a cattiva gestione;

  • aumentare la competitività (meno costi, più efficienza).

domenica 2 novembre 2025

Regolamento (UE) 2023/1804 (AFIR) — “Alternative Fuels Infrastructure Regulation” - STATO DI ATTUAZIONE IN ITALIA

 


Regolamento (UE) 2023/1804 (AFIR) — “Alternative Fuels Infrastructure Regulation”  


✅ Stato di attuazione  in Italia

Obblighi e regolamentazione

  • L’AFIR è entrato in vigore il 13 aprile 2024.

  • In quanto regolamento, non necessita di recepimento nazionale: si applica direttamente negli Stati membri, compresa l’Italia. 

  • L’Italia è già monitorata dalla European Alternative Fuels Observatory (EAFO) per il proprio “Target Tracker” e infrastrutture sull’elettrico + idrogeno. 

Infrastrutture e investimenti

  • Sono disponibili dati aggiornati sull’Italia per punti di ricarica elettrica pubblica, infrastrutture di idrogeno, CNG/LNG/LPG. 

  • L’UE ha reso disponibili strumenti di finanziamento utili per l’Italia: ad esempio il bando del Connecting Europe Facility (CEF) – Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) con dotazione fino a 1 miliardo € per infrastrutture combustibili alternativi (anche per l’Italia) nelle fasi 2024-2025. 

  • Specifica misura italiana: lo Stato ha ottenuto l’approvazione della regime di aiuti di Stato italiano per l’elettrificazione dei porti da 570 milioni € per incentivare le navi ad alimentarsi da banchina elettrica nei porti. 

  • Per l’idrogeno: l’Italia è stimata dover dotarsi di circa 70 stazioni di rifornimento di H₂ entro il 2030 per rispettare gli obblighi AFIR. 


⚠️ Punti critici / lacune

  • Nonostante l’impegno, l’Italia non risulta ancora pienamente allineata a tutti gli obblighi AFIR (es. densità stazioni ogni ~60 km lungo la rete TEN-T, potenze minime di ricarica rapide, infrastrutture per mezzi pesanti, copertura idrogeno). L’osservatorio EAFO segnala che l’Italia sta progredendo, ma alcune metriche restano più basse rispetto alla media UE.

  • Alcune sfide operative persistentemente citate: autorizzazioni/permessi complessi, disomogeneità territoriale nella distribuzione delle stazioni (Nord vs Sud Italia) e vincoli sulla rete elettrica/connessione infrastrutture. 

  • Per l’idrogeno, pur con l’obiettivo delle ~70 stazioni al 2030, il numero attuale è significativamente inferiore e richiede accelerazione. 

  • La trasparenza delle tariffe, l’interoperabilità dei sistemi di pagamento senza abbonamento, e la disponibilità di potenze elevate per ricarica ad alta velocità sono ancora in fase di miglioramento. 


🔍 Alcune metriche specifiche

  • Italiana flotta veicoli ad alimentazione alternativa (M1 + N1) al Q2 2025: ~4,614,402 veicoli. 

  • Obbligo AFIR (fra gli altri): ciascun veicolo elettrico leggero BEV registra un minimo 1,3 kW di potenza installata pubblica di ricarica; per PHEV 0,8 kW.  

  • Dati infrastrutture: la pagina “Infrastructure – Italy” dell’EAFO consente di visualizzare numero, crescita e potenza dei punti di ricarica pubblici AC/DC.  


🔭 Conclusione

L’Italia ha avviato concretamente l’adeguamento ai requisiti dell’AFIR: la normativa è in vigore, esistono strumenti di finanziamento e sono in atto misure operative. 

Tuttavia, rimane del lavoro da fare per raggiungere pienamente gli obiettivi più stringenti (densità infrastrutturale, potenza, copertura idrogeno, distribuzione uniforme) e per allinearsi ai target temporali europei.

 

Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR)


Regolamento (UE) 2023/1804, meglio noto come Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR), che disciplina la rete europea di ricarica/ricarica per combustibili alternativi. 

 

✅ Cosa prevede l’AFIR

Ecco i punti chiave:

  • È stato adottato il 25 luglio 2023 dal Consiglio dell’Unione Europea.  

  • Entra in vigore a livello UE dal 13 aprile 2024.  

  • È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza che serva recepimento nazionale (essendo un regolamento).  

  • Stabilisce obblighi minimi vincolanti per gli Stati membri in tema di infrastrutture per combustibili alternativi: ricarica elettrica, idrogeno, rifornimento per mezzi pesanti, attività portuali e aeroportuali.

  • Alcuni esempi di target:

    • Per veicoli leggeri (auto e furgoni elettrici): una quota di potenza di ricarica pubblica per veicolo registrato (esempio: 1,3 kW per ogni BEV) e stazioni rapide lungo la rete TEN-T (es. ogni ~60 km lungo i corridoi principali) per il 2025/2030. 

    • Per veicoli pesanti elettrici: stazioni rapide dedicate lungo la rete TEN-T (core + network comprehensive) con potenze elevate. 

    • Per l’idrogeno: stazioni di rifornimento ogni ~200 km lungo TEN-T core + in ogni nodo urbano entro il 2030. 

    • Per porti e aeroporti: ad es., alimentazione elettrica a bordo (shore-side electricity) nei porti principali, e fornitura di energia elettrica agli aeromobili fermi ai gate/remote stands entro certe scadenze. 

  • Impone anche obblighi su interoperabilità, trasparenza del prezzo, facilità di pagamento (es. possibilità di ricarica senza abbonamento, pagamento con carta/contactless) e diffusione di dati sull’infrastruttura.

“Veicoli elettrici ed Unione Europea”


Il tema “Veicoli elettrici ed Unione Europea” è oggi al centro delle politiche industriali, ambientali e sociali dell’UE, ed altrettante polemiche e perplessità.

Ecco una sintesi :

🚗 1. Obiettivi dell’Unione Europea

L’Unione Europea considera la mobilità elettrica un pilastro della transizione ecologica, in linea con il Green Deal europeo e il piano “Fit for 55”, che mira a ridurre le emissioni nette di gas serra del 55% entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Obiettivi principali:

  • Ridurre l’inquinamento dei trasporti, che rappresentano circa il 25% delle emissioni totali di CO₂ in Europa.

  • Promuovere la produzione e l’uso di veicoli a zero o basse emissioni.

  • Incentivare la creazione di una rete di infrastrutture di ricarica capillare.


⚡ 2. Normative e strategie principali

  • Regolamento UE 2023/851: stabilisce che dal 2035 non potranno più essere vendute auto e furgoni nuovi con motore a combustione interna (benzina o diesel).

  • Piano Fit for 55: prevede un rafforzamento del sistema ETS (Emission Trading System) anche per i trasporti.

  • AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) – approvata nel 2023: impone agli Stati membri di installare punti di ricarica elettrica ogni:

    • 60 km lungo le principali autostrade europee (TEN-T) per auto e furgoni;

    • 120 km per i mezzi pesanti.

  • Battery Regulation (2023): regola la produzione, riciclo e tracciabilità delle batterie in ottica di economia circolare.


💶 3. Incentivi e finanziamenti

L’UE sostiene lo sviluppo dei veicoli elettrici tramite:

  • Fondi europei come NextGenerationEU, Horizon Europe e Connecting Europe Facility.

  • Incentivi nazionali (bonus per l’acquisto, esenzioni fiscali, accesso a ZTL ecc.), cofinanziati dall’UE.

  • Investimenti per la costruzione di Gigafactory europee (es. in Francia, Germania, Italia, Polonia).


🔋 4. Sfide principali

  • Costo elevato dei veicoli elettrici rispetto a quelli tradizionali.

  • Scarsità di materie prime (litio, cobalto, nichel) e dipendenza da Paesi extra-UE.

  • Adeguamento delle reti elettriche e produzione di energia rinnovabile sufficiente.

  • Transizione industriale che impatta sull’occupazione nel settore automobilistico tradizionale.


🌍 5. Impatti positivi attesi

  • Riduzione di CO₂ e inquinamento atmosferico nelle città.

  • Maggiore indipendenza energetica dell’UE.

  • Innovazione tecnologica e crescita dell’industria “green”.

  • Miglioramento della qualità della vita e della salute pubblica.


🔮 6. Prospettive future

L’UE punta a:

  • Integrare la mobilità elettrica con reti intelligenti (smart grid) e fonti rinnovabili.

  • Promuovere la ricerca su batterie di nuova generazione (allo stato solido, riciclabili).

  • Incentivare la mobilità condivisa e sostenibile (car sharing, e-bike, trasporto pubblico elettrico).

mercoledì 22 ottobre 2025

Definizione di FUA

  

 


Un comune FUA è un comune che fa parte di un'Area Funzionale Urbana, un aggregato territoriale integrato composto da una città centrale e dai comuni circostanti legati economicamente e tramite flussi di pendolarismo.

 

Definizione di FUA

Le FUA, acronimo di Functional Urban Areas, rappresentano unità territoriali statistiche definite dall’ISTAT e utilizzate anche a livello europeo per descrivere le reali estensioni delle città contemporanee 

 

Ogni FUA è costituita da:


City (città centrale): una città con almeno 50.000 abitanti, identificata come centro urbano ad alta densità abitativa 

Nel caso di agglomerati particolarmente estesi, si definisce una Greater City.

Commuting zone (zona di pendolarismo): i comuni contigui nei quali almeno il 15% dei residenti si reca quotidianamente a lavorare nella città centrale. Questi comuni devono essere geograficamente contigui alla City, per garantire che l’area sia economicamente e socialmente integrata 

 

Beneficiari del Bonus Auto 2025

·        Possono accedere ai contributi i cittadini residenti e le microimprese con sede legale in un comune appartenente a una FUA riconosciuta.

·        Gli incentivi riguardano veicoli elettrici M1 (auto) e N1/N2 (veicoli commerciali leggeri).

·        L’ampliamento delle FUA porta circa 1,5 milioni di residenti in più a potenziale beneficio della misura.

·        I comuni già inclusi nelle FUA precedenti mantengono il diritto agli incentivi, garantendo continuità e equità 

 

       Accesso e verifica

·        Per sapere se il proprio comune rientra nel nuovo elenco delle FUA, è disponibile un servizio online del MASE sul portale dedicato ai bonus veicoli elettrici (bonusveicolielettrici.mase.gov.it), dove è possibile inserire il nome del comune e ottenere conferma immediata di idoneità sia rispetto alle FUA del 2011 sia a quelle aggiornate al 2021 

A partire dal 22 ottobre 2025, l’ampliamento delle Aree Urbane Funzionali (FUA) consente a oltre 2.200 comuni italiani di accedere agli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici, includendo 368 nuovi comuni recentemente aggiornati dall’Istat.

 

Aggiornamento delle FUA

L’Istat ha ridefinito le Aree Urbane Funzionali (FUA) basandosi sul Censimento della popolazione 2021 e sui flussi di pendolarismo, ampliando la platea dei comuni in 83 aree urbane complessive. Il totale dei comuni ammessi agli incentivi sale a oltre 2.200, includendo grandi città come Milano, Roma, Napoli e nuovi centri con forte pendolarismo come Bergamo, Frosinone, Pavia, Lecce, Ragusa, Guidonia Montecelio e Tivoli