martedì 14 dicembre 2021

Andamento del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo in regime di tutela


Andamento del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo in regime di tutela

 

condizioni economiche di fornitura per una famiglia con un consumo annuale di 1.400 m³, in c€/m³

 

NOTA BENE:  il prezzo finale  comprende:

  •  Spesa per materia gas

 

 

Andamento del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo in regime di tutela

Andamento del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo in regime di tutela

 

 

 

condizioni economiche di fornitura per una famiglia con un consumo annuale di 1.400 m³, in c€/m³

 

fonte ARERA

 

 

NOTA BENE:  il prezzo finale  comprende:

  •  Spesa per materia gas
  •  Spesa per trasporto e gestione del contatore
  •  Spesa per oneri di sistema
  •  Imposte

 

 

 

 

 

venerdì 3 dicembre 2021

Agenzia Entrate - Normativa Superbonus 110%

Consultare Sito al link sottostante.
Offre un chiaro panorama su come orientarsi
Per ottenere i benefici previsti dalla vigente 
Normativa.



https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25

 

giovedì 2 dicembre 2021

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 1 dicembre 2021, n. 340450,

 Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 1 dicembre 2021, n. 340450.

 

Prot.n. 340450/2021
 

Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione, ai sensi dell’articolo 122 bis del   Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 2 del decreto legge 11novembre 2021, n.157 delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, edelle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121e 122 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34.

 

LEGGI IL PROVVEDIMENTO

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002804/provvedimento+articolo+122+bis+dl+34_2020.pdf/88fb7e85-3042-121a-aa30-9d5fff29c898 

Nuove regole per Bonus edilizi e Superbonus - a partire dal 12 novembre 2021

 

Cambiano a partire dal 12 novembre 2021, bonus e superbonus, visto di conformità e asseverazione della congruità dei prezzi  ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura. 

Nuovi adempimenti per l'uso del bonus 110 in dichiarazione dei redditi. 

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 29 novembre 2021 fa il punto delle novità previste dal decreto anti-frodi in edilizia.

 La circolare  specifica, in relazione ai bonus casa diversi dal superbonus, che i nuovi adempimenti introdotti dal decreto anti-frode si applicano alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura effettuate dal 12 novembre.

Come già illustrato nelle FAQ del 22 novembre 2021, i due obblighi lasciano fuori i contribuenti che prima del 12 novembre, data di entrata in vigore del decreto legge n. 157/2021, avevano già pagato le fatture a proprio carico ed esercitato l’opzione per la cessione del credito mediante la stipula di accordi con il cessionario o per lo sconto in fattura mediante annotazione.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E ribadisce quindi che se la comunicazione telematica è l’ultimo passo necessario per formalizzare l’opzione di cessione del credito e sconto in fattura, non è richiesta l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione di congruità dei prezzi.

IMPORTANTE

LEGGI LA CIRCOLARE

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3930122/Circolare_16_29.11.2021.pdf/0ef35798-9d38-c421-8137-2181eafccb1a 

 

lunedì 22 novembre 2021

SUPERBONUS - Un modulo per ogni intervento


Superbonus, 

in ossequio al parere reso dalla Agenzia delle Entrate, per la comunicazione della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito serve un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato. 

Questo il parere reso nella risposta ad interpello n.784/2021 ,  sul tema della maxi-agevolazione edilizia e più nello specifico sui chiarimenti relativi alla comunicazione telematica delle opzioni di fruizione indiretta della detrazione. 

A rivolgersi alle entrate un proprietario di un edificio costituito da più unita immobiliari,   interessato a realizzare interventi antisismici, di efficientamento energetico e di sostituzione dell'impianto di climatizzazione da ricomprendere nell'agevolazione. 

Il dubbio prospettato  era relativo non solo alla possibilità di beneficiare del super bonus, ma soprattutto al numero dei moduli da inviare per la fruizione indiretta. 

Infatti, come previsto dall'art.121 del decreto Rilancio, è prevista la possibilità di beneficiare della maxi-agevolazione sia con sconto in fattura che con cessione del credito, comunicando le relative opzioni di fruizione indiretta tramite l'apposito modulo, come stabilito dal provvedimento della stessa Agenzia delle entrate n. 283847 pubblicato l'8 agosto 2020.

l'Agenzia  in riferimento al  quadro normativo in atto vigente, ed alla nota  circolare n.30/E/2020, hanno sottolineato che nel caso di più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso dovrà essere conteggiato sulla base della somma degli importi di ciascun intervento. 

Ciò premesso, nel caso di più lavori, si dovranno comunque contabilizzare distintamente le spese riferite ai diversi interventi per usufruire dell'agevolazione.

La medesima Agenzia ha inoltre puntualizzato che , in considerazione dei tre diversi interventi che l'istante è intenzionato a realizzare, dovranno essere inviati alle Entrate «tre distinti moduli per la comunicazione dell'opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito, ossia un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato». 

Infatti, come stabilito nel provvedimento n.283847 , il modulo dovrà essere compilato con il codice identificativo dell'intervento per il quale si effettua la comunicazione, distinguendo gli interventi di efficienza energetica da quelli antisismici e da altri eventuali interventi.



martedì 16 novembre 2021

Riattivato canale Agenzia Entrate


 









È stato riattivato il canale dell’Agenzia 
delle Entrate per le comunicazioni relative 
ai bonus casa. 

Il flusso era stato temporaneamente

 interrotto dopo le modifiche apportate 

dal decreto antifrodi varato dal governo 

giovedì 11 novembre 2021.


L’agenzia, dopo il blocco dei canali 

telematici ha provveduto tempestivamente 

al loro ripristino.



 


martedì 5 ottobre 2021

Bonus idrico, in via di ultimazione il Decreto

 


È in via di ultimazione, presso il Ministero della Transizione Ecologica, il decreto attuativo del bonus idrico, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse e ridurre gli sprechi di acqua.
Il bonus può essere richiesto per una sola volta, per un solo immobile, per interventi di efficientamento idrico fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021 (a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 3076 “Fondo per il risparmio di risorse idriche”).
Possono beneficiare del bonus i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su edifici esistenti, nonché di diritti personali di godimento su parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
A ciascun beneficiario è riconosciuto un bonus idrico nel limite massimo di 1.000 euro per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Tra gli interventi per i quali è possibile chiedere il bonus:

  • la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  • la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus sarà emesso secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse.
Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari devono presentare istanza registrandosi su una Piattaforma accessibile dal sito del Ministero della Transizione Ecologica, previa autenticazione accertata attraverso SPID, ovvero tramite Carta d’Identità Elettronica.

All'atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione:

  • nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
  • importo della spesa sostenuta per cui si richiede il rimborso;
  • quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione;
  • specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
  • identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;
  • di non avere usufruito di altre agevolazioni fiscali per le medesime spese.

All’istanza di rimborso è allegata copia della fattura o della documentazione commerciale.

L’Amministrazione responsabile per l’attuazione del presente decreto è il Ministero della Transizione Ecologica che si avvale di SOGEI, Società generale d’informatica per lo sviluppo e la gestione dell’applicazione web, e CONSAP, Concessionaria servizi assicurativi pubblici per la gestione delle attività di liquidazione.

fonte:https://www.mite.gov.it/pagina/bonus-idrico-di-ultimazione-il-decreto

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