domenica 17 settembre 2017

ECONOMIA CIRCOLARE

ECONOMIA CIRCOLARE 

La Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione del piano d'azione per l'economia circolare evidenzia come la transizione verso un’economia più circolare offra opportunità per l’Europa e i suoi cittadini e costituisca una parte importante per modernizzare l’economia europea, orientandola in una direzione più sostenibile.

La Relazione segnala, in particolare, opportunità in materia di imprese più competitive, risparmi di energia, vantaggi per l’ambiente, creazione di posti di lavoro a livello locale e di opportunità di integrazione sociale. 

Si conferma la centralità dell’economia circolare nell'ambito delle principali priorità dell’UE per l’occupazione e la crescita, per gli investimenti, per l’agenda sociale e per l’innovazione industriale. 

Tra i suoi vantaggi più significativi, si fa riferimento soprattutto alla riduzione del consumo energetico e dei livelli di emissioni di biossido di carbonio, presentando l’economia circolare forti sinergie: 
 con gli obiettivi dell’UE in materia di clima ed energia e con il pacchetto della Commissione “Energia pulita per tutti gli europei” 3 , di recente adozione; 
 con gli impegni dell’UE in materia di sostenibilità, come indicato nella comunicazione “Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe” (Atto Com (2016) 739) 4 e, in particolare, quanto al raggiungimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile 12 relativo a modelli sostenibili di produzione e di consumo. 

estratto da: - SENATO DELLA REPUBBLICA SERVIZIO STUDI DOSSIER EUROPEI N. 62/2017  - DOSSIER XVII LEGISLATURA

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domenica 10 settembre 2017

UNIONE EUROPEA - efficienza energetica

EFFICIENZA ENERGETICA

Nell'ottobre 2014 Consiglio europeo ha fissato l'obiettivo di un miglioramento dell'efficienza energetica pari almeno al 27% entro il 2030. 

Le misure previste comprendono l'aumento dell'efficienza energetica nel settore dell'edilizia - in particolare migliorando i sistemi di riscaldamento e raffreddamento - e la diminuzione delle emissioni e del consumo di carburante nel settore dei trasporti. 

Riscaldamento e raffreddamento In tale ottica, la Commissione europea ha presentato una comunicazione contenente la strategia dell’UE in materia di riscaldamento e raffreddamento COM(2016)51, volta a rendere più efficiente e sostenibile il riscaldamento e il raffreddamento degli edifici. 

La strategia fornisce un quadro per integrare l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento nelle politiche energetiche dell'UE, mediante interventi volti a eliminare la dispersione energetica degli edifici, a massimizzare l'efficienza e la sostenibilità dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento, a sostenere l'efficienza energetica nell'industria e a cogliere i benefici di un'integrazione del riscaldamento e del raffreddamento nel sistema dell'energia elettrica. 

La strategia proposta dalla Commissione europea dovrebbe contribuire a ridurre le importazioni di energia e la dipendenza energetica, a ridurre i costi per le famiglie e le imprese e a conseguire l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di gas serra, nonché a rispettare gli impegni sottoscritti nell'accordo sul clima raggiunto alla conferenza sul clima di Parigi (COP21). 

Ad avviso della Commissione, a livello europeo, sarebbe necessario ridurre il consumo complessivo di energia di una percentuale compresa tra il 22% e il 33% dal 2010 al 2050, a seconda degli scenari, più o meno ambiziosi, prospettati. 

Il maggiore contributo alla riduzione è atteso dal settore del riscaldamento e raffreddamento, la cui domanda dovrebbe ridursi di una percentuale compresa tra il 42% e il 56% entro il 2050, che rappresenta la riduzione più elevata rispetto agli altri settori di consumo finale considerati (elettricità e trasporto). Nel raffreddamento e riscaldamento la Commissione europea comprende l’energia prodotta e consumata per riscaldare e Riduzione della domanda 42 Consumo finale riscaldamento raffreddamento raffreddare gli ambienti, cucinare, scaldare l’acqua e per riscaldare e raffreddare nei processi industriali. Con il 50% del consumo finale, il settore del riscaldamento e del raffreddamento costituisce la prima voce nell'UE per consumo di energia. 

Dagli ultimi dati citati dalla Commissione europea risulta che le energie rinnovabili assicurano il 18% dell'approvvigionamento di energia primaria per il riscaldamento e il raffreddamento (pari al 16,5% di energia finale) e i combustibili fossili il 75%. Il settore è responsabile del 13% del consumo totale di petrolio e del 59% del consumo totale di gas, che equivale al 68% delle importazioni totali di gas.

estratto da: - SENATO DELLA REPUBBLICA SERVIZIO STUDI DOSSIER EUROPEI N. 42  - DOSSIER XVII LEGISLATURA

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RIEPILOGO -- PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA GOVERNANCE DELL’UNIONE DELL’ENERGIA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA GOVERNANCE DELL’UNIONE DELL’ENERGIA - RIEPILOGO

Riepilogo delle principali scadenze fissate della proposta Piani nazionali integrati per l'energia e il clima 

- 1° gennaio 2018: gli Stati membri elaborano e trasmettono i progetti di piani nazionali integrati (per il periodo 2021-2030). Successivamente saranno presentati ogni 10 anni. 
- 1° gennaio 2019: gli Stati membri notificano i primi piani nazionali integrati (per il periodo 2021-2030). Successivamente saranno presentati ogni 10 anni. 
- 1° gennaio 2023: gli Stati membri presentano i progetti di aggiornamento dei piani o ne confermano la validità. Successivamente i progetti di aggiornamento saranno presentati ogni 10 anni. 
- 1° gennaio 2024: gli Stati membri presentano i piani aggiornati o confermano la validità dei piani. Successivamente gli aggiornamenti saranno presentati ogni 10 anni. 

Obblighi di comunicazione 
- 1° gennaio 2020: Gli Stati membri elaborano e comunicano alla Commissione le strategie a basse emissioni a lungo termine (50 anni). Successivamente saranno presentate ogni 10 anni. 
- 15 marzo 2021: Gli Stati membri presentano alla Commissione le relazioni intermedie nazionali integrate sullo stato di attuazione dei piani. Successivamente le relazioni saranno presentate ogni 2 anni. Trasmettono, inoltre, le comunicazioni integrate sulle politiche e misure relative ai gas a effetto serra e sulle relative proiezioni nonché le relazioni sulle strategie di adattamento per i paesi in via di sviluppo. Le dette informazioni saranno trasmesse successivamente ogni 2 anni. Infine, trasmettono le relazioni sulle strategie di sostegno (tecnologico e finanziario) per i paesi in via di sviluppo, che saranno successivamente inviate con cadenza annuale. 
- 15 marzo 2021: Gli Stati membri presentano alla Commissione la prima relazione annuale. 

A decorrere dal 2023: Gli Stati membri comunicano annualmente i dati sugli inventari dei gas a effetto serra (i dati preliminari entro il 15 gennaio, quelli definitivi entro il 15 marzo). Entro il 15 aprile di ogni anno i dati dovranno essere inviati al Segretariato della Convenzione UNFCC. Sempre entro il 15 aprile di ogni anno la Commissione europea invia al Segretariato della Convenzione UNFCC l'inventario unionale sui gas a effetto serra con la relativa relazione. 
- 15 marzo 2027: Gli Stati membri presentano i dati preliminari dell'inventario nazionale per il settore 
- 15 marzo 2032: Gli stati membri presentano i dati definitivi dell'inventario nazionale per il settore LULUCF 

Obblighi di valutazione 
- 31 ottobre 2021: La Commissione europea valuta i progressi compiuti. Successivamente la valutazione avverrà ogni 2 anni. 
- 31 ottobre 2019: la Commissione europea valuta l'attuazione della direttiva 2009/31/CE. Successivamente la valutazione avverrà ogni 4 anni. 
- 31 ottobre di ogni anno: la Commissione presenta al Parlamento europeo la relazione sullo Stato dell'Unione dell'energia. 

Inventari nazionali 1° gennaio 2021: Gli Stati membri istituiscono i sistemi nazionali di inventario per le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra. 2027 e 2032: La Commissione europea procede alla revisione completa dei dati degli inventari nazionali degli Stati membri sui gas a effetto serra. 

Riesame del regolamento 28 febbraio 2026: La Commissione europea procede al riesame del regolamento che successivamente sarà condotto ogni 5 anni.

estratto:  da Servizio Studi del Senato . Note su atti della Unione Europea . Nota nr. 97
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Pacchetto UE sull'Energia





estratto:  da Servizio Studi del Senato . Note su atti della Unione Europea . Nota nr. 97
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Obiettivi UE su energia e decarbonizzazione





estratto:  da Servizio Studi del Senato . Note su atti della Unione Europea . Nota nr. 97
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PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA GOVERNANCE DELL’UNIONE DELL’ENERGIA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA GOVERNANCE DELL’UNIONE DELL’ENERGIA CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 94/22/CE, LA DIRETTIVA 98/70/CE, LA DIRETTIVA 2009/31/CE, IL REGOLAMENTO (CE) N. 663/2009 E IL REGOLAMENTO (CE) N. 715/2009, LA DIRETTIVA 2009/73/CE, LA DIRETTIVA 2009/119/CE DEL CONSIGLIO, LA DIRETTIVA 2010/31/UE, LA DIRETTIVA 2012/27/UE, LA DIRETTIVA 2013/30/UE E LA DIRETTIVA (UE) 2015/652 DEL CONSIGLIO, E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (UE) N. 525/2013 

OGGETTO Creazione di un processo di governance rafforzato in materia di clima ed energia, che prevede la razionalizzazione e l'integrazione dei vigenti obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli Stati membri, garantire un'attuazione 2 coordinata e coerente della Strategia dell'Unione dell'energia nelle sue cinque dimensioni e sincronizzare i suddetti obblighi con i cicli di revisione previsti dall'Accordo di Parigi. 

BASE GIURIDICA Articoli 191, 192 e 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che definiscono la politica dell'Unione europea in materia di ambiente (art. 191) e di energia (art. 194), nonché la relativa procedura decisionale (art. 192). PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E 

PROPORZIONALITÀ La Commissione europea ritiene che la proposta in esame sia conforme al principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi dell'Unione dell'energia non possono essere perseguiti mediante azioni nazionali non coordinate. Inoltre, data la rilevanza transfrontaliera di ciascuna dimensione dell'Unione dell'energia è necessaria un'azione dell'Ue per promuovere la cooperazione tra gli Stati membri. Lo stesso vale anche per quanto riguarda il cambiamento climatico, che per natura ha un carattere transfrontaliero e non può essere risolto a livello nazionale o locale. Infine, l'azione dell'Ue è giustificata poiché data la necessità di razionalizzare i vigenti obblighi di comunicazione si rende necessario modificare la normativa vigente dell'Ue e ciò può avvenire solo a livello dell'Unione. La Commissione europea afferma inoltre che la proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto la proposta procedura per l'elaborazione dei piani nazionali intergrati per l'energia e il clima prevede l'emanazione da parte della Commissione di raccomandazioni piuttosto che di decisioni, al fine di garantire la proporzionalità e il pieno rispetto del diritto degli Stati membri di utilizzare il proprio mix energetico, come sancito dall'articolo 194, par. 2 del TFUE. 

estratto:  da Servizio Studi del Senato . Note su atti della Unione Europea . Nota nr. 97
agam 09_2017