lunedì 18 settembre 2023

Il principio DNSH nel PNRR

 

Il principio DNSH nel PNRR

Tutte le misure inserite nei Piani nazionali che compongono il Next Generation EU, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri dimostrarne il rispetto.

In questo contesto, la normativa relativa al PNRR è improntata a garantire sempre una compliance minima alla strategia ambientale europea, ma non esclude che gli interventi possano anche fornire un contributo sostanziale ai sei obiettivi ambientali.

Ad oggi, con uno specifico atto delegato della Commissione UE (Regolamento UE 2021/2139), che integra il Regolamento Tassonomia prima citato, sono stati definiti i criteri tecnici per valutare il contributo delle attività economiche ai primi due obiettivi ambientali, cioè la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

In fase di definizione del PNRR, gli investimenti e le riforme sono stati valutati dalle Amministrazioni proponenti attraverso schede di autovalutazione, dove si è definito:

  1. Se la misura darà un contributo sostanziale al raggiungimento dell’obiettivo della mitigazione/adattamento ai cambiamenti climatici (cd. Regime 1)
  2. Se la misura si limiterà a non arrecare alcun danno significativo (cd. Regime 2)

I criteri tecnici riportati nelle schede di autovalutazione del PNRR costituiscono elementi guida lungo tutto il percorso di realizzazione degli investimenti e delle riforme.

In fase di attuazione degli interventi, infatti, le Amministrazioni titolari e tutti i soggetti attuatori sono chiamati a garantire concretamente che ogni misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali. Per farlo, è necessario ad esempio che:

  • negli avvisi per il finanziamento dei progetti e nei documenti tecnici ci siano opportuni richiami e indicazioni specifiche nell’ambito degli atti programmatici di propria competenza, come l’adozione di liste di esclusione e/o di criteri di selezione utili;
  • nelle gare d’appalto vengano adottati criteri conformi al principio DNSH per la progettazione e realizzazione dell'intervento;
  • per ogni singola Milestone e Target vengano raccolte tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione del rispetto del principio DSNH e la relativa documentazione.

 fonte: Il principio DNSH nel PNRR | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (mase.gov.it)

Cos'è il principio DNSH


 

Cos'è il principio DNSH

Il principio del “non arrecare un danno significativo” all’ambiente (anche noto come principio DNSH, cioè "Do No Significant Harm") nasce per coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.

A questo scopo il Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, dispone che possano essere finanziate, nell’ambito dei singoli Piani nazionali, soltanto le misure che rispettino il principio DNSH, introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852, il cd. “Regolamento Tassonomia”.

Si parla di tassonomia delle attività economiche sostenibili per indicare una classificazione delle attività sulla base del loro impatto su sei obiettivi ambientali. In particolare, in base all’art. 17 del Regolamento Tassonomia, si considera che un'attività economica arrechi un danno significativo:

  1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
  2. all'adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
  3. all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; al buono stato ecologico delle acque marine;
  4. all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: - conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; - l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; - lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
  5. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
  6. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

domenica 10 settembre 2023

Le classi energetiche degli edifici

 Le  classi energetiche degli edifici


Per differenziare le classi energetiche delle case, vengono utilizzati gli indicatori: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G

Come è facilmente intuibile la classe A4 è la più performante, mentre la G quella meno efficiente.

La classe energetica in sé non misura quanto l’edificio consuma, ma valuta la “bontà” dell’immobile dal punto di vista termico e di efficienza energetica. 

Nei parametri di questa valutazione rientrano: la località geografica dell’edificio, il rapporto tra la superficie disperdente ed il volume riscaldato, l’orientamento e le caratteristiche termiche, la qualità energetica e il consumo annuale. 

Il calcolo più preciso è quello relativo ai volumi dei consumi energetici dell’abitazione, ossia l’energia totale consumata in un anno dall’edificio per metro quadro di superficie (“kWh/m2 anno”).

Tutte queste informazioni/calcoli, vengono certificati dall’APE (Attestato Prestazione Energetica) che può essere rilasciato unicamente da un tecnico abilitato, chiamato certificatore energetico. 

Tramite questa certificazione, ad ogni edificio viene attribuita una classe, derivante da specifici parametri strutturali e funzionali, atte a valutare quanto un edificio sia performante rispetto al  risparmio energetico.

Come detto,  attualmente le classi  sono 10 e vanno dalla classe A4 (massimo risparmio) alla classe G (minimo risparmio)

EU Building Stock Observatory

 

EU Building Stock Observatory

(Osservatorio del patrimonio edilizio dell'UE)

Strumento web per monitorare le prestazioni energetiche degli edifici in tutta Europa.

The main objective of the EU Building Stock Observatory (BSO) is to provide transparent information on the EU’s building stock, to support the monitoring of current EU energy policies and measures and contribute to future policy making process.

The BSO is designed to include a database, a data mapper and factsheets providing interactive graphs and tables with data related to the EU building stock and energy consumption that can be visualised on-screen and downloaded for further use.

Ultimately, it will cover a broad range of energy-related topics and provide information on the building stock, energy consumption, building elements and technical building systems installed, energy performance certificates, nearly zero-energy buildings and renovation rates, but also areas like energy poverty and financing aspects.

The current version of the tool is a first step of a major revamping and covers only 3 domains:

  • building stock
  • renovation rates
  • energy consumption

In the near future, users will be able to visualise and download more indicators and relevant data.


L'obiettivo principale dell'Osservatorio del parco immobiliare dell'UE (BSO) è fornire informazioni trasparenti sul parco immobiliare dell'UE, sostenere il monitoraggio delle attuali politiche e misure energetiche dell'UE e contribuire al futuro processo di elaborazione delle politiche.

La BSO è concepita per includere una banca dati, un mappatore di dati e schede informative che forniscono grafici e tabelle interattivi con dati relativi al parco immobiliare dell'UE e al consumo energetico che possono essere visualizzati sullo schermo e scaricati per un ulteriore utilizzo.

In definitiva, coprirà un'ampia gamma di argomenti relativi all'energia e fornirà informazioni sul parco immobiliare, sul consumo energetico, sugli elementi edilizi e sui sistemi tecnici per l'edilizia installati, sugli attestati di prestazione energetica, sugli edifici a energia quasi zero e sui tassi di ristrutturazione, ma anche su settori quali la povertà energetica e gli aspetti finanziari.

La versione attuale dello strumento è un primo passo di un importante rinnovamento e copre solo 3 domini:

  • patrimonio edilizio
  • tassi di ristrutturazione
  • consumo energetico

Nel prossimo futuro, gli utenti saranno in grado di visualizzare e scaricare più indicatori e dati pertinenti.

fonte: EU Building Stock Observatory (europa.eu)