venerdì 26 agosto 2016

L'osservatorio FIRE degli energy manager

Il Conto Termico 2.0

SEU-SEESEU

SEU-SEESEU

Cosa sono?

I Sistemi Efficienti di Utenza e i Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEU e SEESEU) fanno parte dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo, i quali sono costituiti dall’insieme dei sistemi elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all’interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico. Tali sistemi sono caratterizzati dalla presenza di almeno un impianto di produzione e un’unità di consumo, direttamente connessi tra loro mediante un collegamento privato senza obbligo di connessione a terzi e collegati, direttamente o indirettamente, tramite almeno un punto di connessione, alla rete pubblica.
L’ottenimento della qualifica di SEU o SEESEU, rilasciata dal GSE, comporta il riconoscimento di condizioni tariffarie agevolate sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, limitatamente alle parti variabili degli oneri generali di sistema, come previsto dal D.lgs n. 115/08 e dall'articolo 25-bis del decreto legge n. 91/14 convertito con legge n. 116/14.

fonte: http://www.gse.it/
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Horizon 2020-Programma operativo I&C: aperti i termini per partecipare al bando

Online il decreto che apre i termini e illustra le modalità di presentazione delle domande. A bando 150 mln per progetti di ricerca e sviluppo in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e 30 mln per Abruzzo, Molise e Sardegna.

Domande a partire dal 17 ottobre 2016    Bando Horizon 2020 - Pon I&C 2014-20

fonte:http://www.sviluppoeconomico.gov.it/

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Diagnosi energetiche nelle Pmi: online l' avviso pubblico per il cofinanziamento. A disposizione nel 2016 ulteriori 15 milioni

Pubblicato il bando 2016 del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che invita Regioni e Province autonome a presentare programmi per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI e rendere più efficienti i loro consumi energetic.

L’iniziativa, prevista dalle norme di recepimento della Direttiva sull’efficienza energetica, nel 2015 ha visto lo stanziamento di oltre 9,8 milioni da parte del MiSE, mobilitando pari risorse regionali, per un totale di quasi 20 milioni di euro a favore delle PMI.

Il bando 2016 mette a disposizione delle Regioni e Province autonome ulteriori 15 milioni di euro per il cofinanziamento di nuovi programmi volti ad incentivare gli audit energetici nelle PMI o l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001. La scadenza per presentare i programmi è fissata al 15 ottobre 2016.

Considerando anche le risorse che saranno allocate dalle Regioni, per le PMI saranno disponibili 30 milioni di euro a copertura del 50% dei costi che sosterranno per la realizzazione delle diagnosi energetiche.

L’iniziativa verrà replicata annualmente con analoghe risorse sino al 2020.



fonte: http://www.mise.gov.it/

Conto Termico 2.0 - Regole Applicative

Conto Termico 2.0 - Regole Applicative 
Pubblica Amministrazione

Soggetti Ammessi e Soggetti Responsabili In conformità a quanto previsto dall’art. 3 del Decreto, i Soggetti Ammessi (SA) sono i Soggetti che beneficiano degli incentivi, a condizione che: 

1. siano titolari di diritto di proprietà dell’edificio/immobile ove l’intervento deve essere realizzato; 

2. abbiano la disponibilità dell’edificio/immobile ove l’intervento deve essere realizzato, in quanto titolari di altro diritto reale o di diritto personale di godimento (soggetti ammessi equiparati). In particolare, i Soggetti Ammessi previsti dal Decreto sono: - le Amministrazioni Pubbliche (di seguito anche PA), che possono accedere al Conto Termico per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2 del Decreto; - i Soggetti privati intesi, ad esempio, come persone fisiche, condomini e Soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, che possono accedere al Conto Termico per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dall’articolo 4, comma 2 del Decreto. 

Si precisa che per Amministrazioni Pubbliche si intendono: 
a) tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e oro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici proprietari o gestori di patrimonio di edilizia residenziale pubblica, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, identificate ai sensi D.lgs. n. 165/2001; 
b) gli ex Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni; 
c) le società a patrimonio interamente pubblico, costituite ai sensi del D.lgs. n. 267/2000, e s.m.i.; 
d) le società Cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991, e s.m. e iscritte nei rispettivi albi regionali di cui alla medesima disposizione; 
e) le Cooperative di abitanti (legge 164/2014) iscritte all’Albo nazionale delle società Cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello sviluppo economico in base alla legge n. 59/92;

 Le categorie di cui alle lettere d) ed e) sono equiparate alla Pubblica Amministrazione ai soli fini dell’accesso agli interventi afferenti alla Categoria 1.

fonte:http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/regole_applicative/pubblica_amministrazione/Pagine/default.aspx



venerdì 5 agosto 2016

Modalità per accedere a GRIN dal portale "Gestione Web Access"

Modalità per registrarsi al portale “Gestione Web Access”

Tariffa incentivante ex Certificati Verdi

Tariffa incentivante ex Certificati Verdi



Cos’è
Dal 2016, come previsto dal Decreto Ministeriale 6 luglio 2012, il meccanismo dei Certificati Verdi è sostituito da una nuova forma di incentivo. I soggetti che hanno già maturato il diritto ai CV (titolari di impianti qualificati IAFR) conservano il beneficio per il restante periodo agevolato, ma in una forma diversa. Il nuovo meccanismo, infatti, garantisce sulla produzione netta di energia la corresponsione di una tariffa in euro da parte del GSE aggiuntiva ai ricavi derivanti dalla valorizzazione dell'energia (che può avvenire tramite RID o tramite ricorso al Mercato Libero da parte dell’operatore).

Come si ottiene
Per il passaggio al nuovo meccanismo incentivante, i titolari degli impianti IAFR, che hanno maturato il diritto a fruire dei Certificati Verdi, dovranno sottoscrivere una Convenzione con il GSE per beneficiare della tariffa incentivante per il restante periodo di diritto. La Convenzione va sottoscritta attraverso un nuovo applicativo informatico: GRIN - Gestione Riconoscimento INcentivo.

Nell’ottica di semplificare il processo per gli operatori, GRIN permetterà al GSE di gestire integralmente tutte le fasi necessarie al riconoscimento della tariffa incentivante, e ai titolari degli impianti, lo svolgimento delle attività necessarie all’abilitazione all’incentivo.

L’attuale versione di GRIN è focalizzata, al momento, solo sulle seguenti funzionalità:
• gestione delle anagrafiche degli impianti e dei loro titolari (Operatori Elettrici);
• stipula della Convenzione.
Per l'utilizzo del nuovo applicativo informatico GRIN è disponibile il “Manuale Utente”.

Il GSE, per facilitare l'utilizzo dell'applicativo, ha predisposto specifici Tutorial che illustrano le:

- modalità per registrarsi al portale “Gestione Web Access”;

- modalità per accedere a GRIN dal portale "Gestione Web Access";

- modalità per l'inserimento dei dati anagrafici dell'operatore su GRIN;

- modalità per registrare i dati bancari su GRIN;

- modalità per registrare il proprio impianto su GRIN.

Come si calcola
L’incentivo, anche detto tariffa incentivante, viene così calcolato:

I = k x (180 – Re) x 0,78

L'incentivo (I) è dunque commisurato al prodotto tra il coefficiente (k) e la differenza tra il valore di riferimento di un CV (180 euro per MWh) ed il prezzo di cessione dell'energia (Re); il tutto moltiplicato per 0,78.

Per correttezza di calcolo occorre considerare che:

A) Il coefficiente “k” è generalmente pari a 1 per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007. Per quelli entrati in esercizio dopo tale data, k assume differenti valori a seconda del tipo di fonte rinnovabile utilizzata:

B) Per tutti gli impianti, tranne quelli elencati di seguito al punto 1, “Re” equivale al prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità annualmente sulla base delle condizioni economiche registrate sul mercato nell’anno precedente.

1. Per gli impianti a biomasse entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 - esclusi gli impianti a biogas - e per gli impianti “ex-zuccherifici” inclusi nei progetti di riconversione del settore bieticolo saccarifero il “Re” per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nel 2012.
Per gli impianti a bioliquidi cogenerativi, entrati in esercizio entro l’11 luglio 2012 e per gli impianti a bioliquidi integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza entrati in esercizio entro l’11 luglio 2012, il “Re” per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nel 2009.

Per gli impianti cogenerativi abbinati al teleriscaldamento, anche connessi ad ambienti agricoli, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, l’incentivo è pari a:

I = (D - Re)
“D” rappresenta la somma tra:

- il prezzo medio di mercato dei certificati verdi per impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento registrato nel 2010 e

- il prezzo di cessione dell'energia del 2010;

“Re” equivale al prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità annualmente sulla base delle condizioni economiche registrate sul mercato nell’anno precedente.

fonte: http://www.gse.it/it/Qualifiche%20e%20certificati/GRIN/Pagine/default.aspx

RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1318 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2016 - «edificio a energia quasi zero»



RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1318 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2016

recante orientamenti per la promozione degli edifici a energia quasi zero e delle migliori pratiche per assicurare che, entro il 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero


..... tratto da allegato alla Raccomandazione 2016/1318

In cosa consiste la prestazione energetica di un «edificio a energia quasi zero»?

Per prestazione energetica s'intende (2) la «quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio, compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione». Il regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione (3) e i relativi orientamenti (4) contengono indicazioni utili per calcolare la prestazione energetica di un edificio (5).

Ai sensi dell'allegato I, parte 3, del regolamento delegato, per calcolare la prestazione energetica occorre calcolare innanzitutto il fabbisogno di energia (6) finale per il riscaldamento e il rinfrescamento e successivamente l'energia primaria netta: la «direzione» del calcolo va dal fabbisogno dell'edificio alla fonte (ossia l'energia primaria).

La direttiva autorizza gli Stati membri a utilizzare i rispettivi fattori nazionali di energia primaria per trasformare l'energia finale fornita in energia primaria e calcolare la prestazione energetica degli edifici.

Il consumo di energia primaria deve essere calcolato applicando il fattore di energia primaria di ciascun vettore energetico (energia elettrica, gasolio per riscaldamento, biomassa, teleriscaldamento e telerinfrescamento); gli orientamenti che accompagnano il regolamento delegato raccomandano di utilizzare lo stesso fattore di 2,5 per l'energia elettrica fornita e per quella esportata.

L'energia prodotta in loco (utilizzata in loco o esportata) riduce il fabbisogno di energia primaria associata all'energia fornita.

Il risultato che s'intende ottenere con il calcolo della prestazione energetica è il consumo globale annuo di energia in termini di energia primaria netta, che equivale al consumo di energia a fini riscaldamento, rinfrescamento, ventilazione, acqua calda e illuminazione. Il calcolo di questo saldo su base annuale è coerente con l'attuale quadro definito dalla direttiva, sebbene da alcuni studi si desuma che potrebbe essere utile calcolarlo su periodi più brevi (per osservare, ad esempio, gli effetti giornalieri e stagionali) (7).

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, i requisiti minimi devono tener conto delle condizioni climatiche generali degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi, come una ventilazione inadeguata. Per evitare il deterioramento della qualità dell'aria negli ambienti interni, del benessere e delle condizioni sanitarie del parco immobiliare europeo (8), il graduale inasprimento dei requisiti minimi di prestazione energetica derivante dall'attuazione in tutt'Europa delle disposizioni relative agli edifici a energia quasi zero dovrebbe avvenire di pari passo con la messa in campo di strategie adeguate in materia di ambienti interni.Sulla stessa linea, da alcuni studi (9) emerge che spesso gli edifici nuovi e ristrutturati non raggiungono la prestazione energetica prevista, pertanto è opportuno introdurre meccanismi per calibrare il calcolo della prestazione energetica sul consumo reale di energia.

fonte: http://eur-lex.europa.eu/

Concetto di «edificio a energia quasi zero»

 RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1318 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2016
recante orientamenti per la promozione degli edifici a energia quasi zero e delle migliori pratiche per assicurare che, entro il 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero
.... 
tratto da allegato alla Raccomandazione 2016/1318  
Concetto di «edificio a energia quasi zero»
Secondo l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva, per edificio a energia quasi zero s'intende un «edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze».
La prima parte della definizione fa della prestazione energetica, che deve essere elevata e determinata conformemente all'allegato I della direttiva, l'elemento costitutivo di un edificio a energia quasi zero; la seconda parte enuncia i principi guida per soddisfare il basso fabbisogno energetico risultante da siffatta prestazione, indicando che occorre utilizzare in misura molto significativa energia da fonti rinnovabili.
Nel concetto di edificio a energia quasi zero è quindi racchiusa la nozione di sinergia degli interventi sul fronte dell'energia da fonti rinnovabili e su quello dell'efficienza energetica. La produzione nell'edificio stesso di energia da fonti rinnovabili ridurrà la quantità di energia netta fornita. In molti casi, l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco non sarà sufficiente a quasi azzerare il fabbisogno energetico senza ulteriori misure di efficienza energetica o una riduzione significativa dei fattori di energia primaria dell'energia prodotta da fonti rinnovabili non in loco. Pertanto, l'introduzione di requisiti di prestazione più elevati e stringenti intesi a rendere gli edifici altamente efficienti e quasi azzerarne il consumo energetico stimoleranno anche un maggiore utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili in loco e dovrebbero comportare l'adeguamento dei fattori di energia primaria per i vettori energetici extra loco, tenendo conto del loro contenuto di energia da fonti rinnovabili.
La definizione quadro di «edificio a energia quasi zero» è data dalla direttiva, ma spetta agli Stati membri, al momento di recepirne l'articolo 9 nei rispettivi ordinamenti, definirne l'applicazione dettagliata nella pratica (precisando, ad esempio, in cosa consiste un'«altissima prestazione energetica» e qual è il contributo significativo raccomandato di «energia da fonti rinnovabili»).

fonte: http://eur-lex.europa.eu/

RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1318 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2016

RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1318 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2016
recante orientamenti per la promozione degli edifici a energia quasi zero e delle migliori pratiche per assicurare che, entro il 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1)
Gli edifici sono elementi fondamentali per le politiche di efficienza energetica dell'Unione, in quanto rappresentano circa il 40 % (1) del consumo di energia finale.
(2)
L'importanza del settore edile per il miglioramento dell'efficienza energetica è stata messa in evidenza nella comunicazione della Commissione europea «L'efficienza energetica e il suo contributo a favore della sicurezza energetica e del quadro 2030 in materia di clima ed energia» (2) e nella strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (3).
(3)
Per realizzare l'Unione dell'energia occorre in primis attuare completamente la normativa vigente nel settore dell'energia e garantirne il rispetto.
(4)
La direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è lo strumento giuridico principale che consente di affrontare l'efficienza energetica degli edifici nel contesto degli obiettivi di efficienza energetica per il 2020.
(5)
L'articolo 9 della direttiva fissa un obiettivo preciso, a norma del quale entro il 2020 il fabbisogno energetico di tutti gli edifici di nuova costruzione dovrà essere quasi nullo o molto basso. Tale fabbisogno dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili.
(6)
La legislazione nazionale che recepisce i requisiti dell'articolo 9, paragrafo 1, deve garantire che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero. Lo stesso obiettivo, da raggiungere però entro il termine più breve del 31 dicembre 2018, vale anche per gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà dei medesimi. In tal modo, a partire dalla fine del 2020 gli operatori economici dovrebbero poter disporre di un quadro giuridico nazionale trasparente relativo ai requisiti di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione.
(7)
Insieme ai requisiti per gli edifici di nuova costruzione, la direttiva impone agli Stati membri di adottare politiche di sostegno per stimolare la ristrutturazione degli edifici esistenti al fine di trasformarli in edifici a energia quasi zero.
(8)
La Commissione ha presentato una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi realizzati dagli Stati membri in materia di edifici a energia quasi zero (4). Ulteriori informazioni sono state fornite dagli Stati membri nell'ambito dei loro obblighi di comunicazione al riguardo.
(9)
Gli Stati membri stanno realizzando gli obiettivi a un ritmo ancora troppo lento, che occorre accelerare. Nonostante l'aumento delle misure nazionali volte a incrementare il numero di edifici a energia quasi zero, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi più a fondo per garantire che tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero entro i termini prescritti dalla direttiva.
(10)
La direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia è attualmente in fase di revisione. I principi su cui poggiano le disposizioni in materia di edifici a energia quasi zero sono uno dei pilastri della direttiva vigente e sono destinati a diventare la norma per gli edifici di nuova costruzione a partire dal 2020. La revisione valuterà la necessità di misure supplementari per il 2030. Lo sviluppo di nuove politiche e nuovi approcci dovrebbe poggiare su solide basi. La completa attuazione dei requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero per il 2020 riveste un'importanza fondamentale.
(11)
Tale importanza è suffragata dall'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva, a norma del quale la Commissione può rivolgere agli Stati membri una raccomandazione in materia di edifici a energia quasi zero,
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
1.
È opportuno che gli Stati membri seguano gli orientamenti contenuti nell'allegato della presente raccomandazione. Gli orientamenti contribuiranno ad assicurare che, entro il 31 dicembre 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero e aiuteranno gli Stati membri a elaborare i piani nazionali per aumentare il numero di edifici a energia quasi zero.
2.
La raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2016

fonte: http://eur-lex.europa.eu/


mercoledì 3 agosto 2016

Portaltermico - 5. Compilazione richiesta incentivo

Portaltermico - 4. Compilazione richiesta incentivo - Attribuzione codic...

Conto Termico 2.0: pubblicate le Regole Applicative

Pubblicate le Regole Applicative che disciplinano le modalità di accesso al Conto Termico 2.0 per gli interventi di piccole dimensioni di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Decreto Ministeriale 16 febbraio 2016).
 
Il documento descrive, con riferimento alle diverse tipologie di soggetto ammesso:
  • le procedure di accesso al meccanismo incentivante su prenotazione e a consuntivo
  • i requisiti di conformità richiesti dal decreto
  • le modalità di calcolo e di erogazione degli incentivi
E’ possibile consultare il documento anche attraverso una modalità di navigazione personalizzata:Pubblica AmministrazioneprivatiEsco e cooperative sociali e ottenere agevolmente la scheda tecnicariferita allo specifico intervento di interesse.
 
Dal primo agosto, inoltre, le Pubbliche Amministrazioni potranno accedere alla procedura di prenotazione degli incentivi attraverso il Portaltermico. Per l’attivazione di questa funzionalità, dalle 23:59 di domenica 31 luglio, sarà sospesa la possibilità di inviare richieste di incentivo.
 
La richiesta di incentivo tramite prenotazione consentirà alle PA di ricevere entro 60 giorni dalla sottoscrizione della scheda-contratto un primo acconto. A conclusione dei lavori, entro 60 giorni, il GSE erogherà in un’unica rata a saldo la parte residua dell’incentivo.
 
Le PA potranno richiedere un acconto nel caso in cui siano in possesso:
  • di una diagnosi energetica
  • di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO
  • di un atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori.
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo del Portaltermico sono disponibili video-guide nella sezioneSupporto>Video tutorial.
 
E’ possibile inoltre contattare il numero verde 800.16.16.16 o inviare una e-mail all’indirizzocontotermico@cc.gse.it.


fonte:
http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/Conto-Termico-2-0-pubblicate-le-Regole-Applicative.aspx



decreto del ministero dello Sviluppo economico 23 giugno 2016



decreto del ministero dello Sviluppo economico 23 giugno 2016

Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal

fotovoltaico-

Art. 3 
Oggetto e ambito di applicazione 

1. Il presente decreto, fatto salvo il comma 4, disciplina l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica. 2. Fermo restando il comma 5, l'accettazione di richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto cessa decorsi trenta giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date: a) il 1° dicembre 2016, ovvero, per gli impianti di cui all'art. 4, comma 3, il 1° dicembre 2017; b) la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo le modalita' di cui all'art. 27, comma 2. 3. Il raggiungimento della data di cui al comma 2, lettera b), viene comunicata con delibera dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla base degli elementi forniti dal GSE. 4. Il decreto ministeriale 6 luglio 2012 continua ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto e agli impianti che accedono direttamente ai meccanismi d'incentivazione, entrati in esercizio nei trenta giorni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che presentino domanda di accesso agli incentivi nei termini di cui all'art. 21 del decreto ministeriale 6 luglio 2012. Le tariffe determinate ai sensi del medesimo decreto sono attribuite altresi' agli impianti di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), fermo restando che per tali impianti si applicano le modalita' e le condizioni di accesso agli incentivi di cui al presente decreto. 5. Il presente decreto continua ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi degli articoli 9, 12, 17.

per consultare il testo:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/29/16A04832/sg

decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141 - Integrazioni al D.Lgs. n. 102/2014 (efficienza energetica)

decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141 - integrazioni al D.Lgs. n. 102/2014 (efficienza energetica)

Integrazioni al D.Lgs. n. 102/2014 di  attuazione della direttiva 012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE  e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. 
Il decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2016, n. 172,  ha modificato gli articoli 2-6-7-8-9-10-11-12-14-15-16-17 .

Consultare il testo: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/25/16G00153/sg