venerdì 5 agosto 2016

RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1318 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2016 - «edificio a energia quasi zero»



RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1318 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2016

recante orientamenti per la promozione degli edifici a energia quasi zero e delle migliori pratiche per assicurare che, entro il 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero


..... tratto da allegato alla Raccomandazione 2016/1318

In cosa consiste la prestazione energetica di un «edificio a energia quasi zero»?

Per prestazione energetica s'intende (2) la «quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio, compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione». Il regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione (3) e i relativi orientamenti (4) contengono indicazioni utili per calcolare la prestazione energetica di un edificio (5).

Ai sensi dell'allegato I, parte 3, del regolamento delegato, per calcolare la prestazione energetica occorre calcolare innanzitutto il fabbisogno di energia (6) finale per il riscaldamento e il rinfrescamento e successivamente l'energia primaria netta: la «direzione» del calcolo va dal fabbisogno dell'edificio alla fonte (ossia l'energia primaria).

La direttiva autorizza gli Stati membri a utilizzare i rispettivi fattori nazionali di energia primaria per trasformare l'energia finale fornita in energia primaria e calcolare la prestazione energetica degli edifici.

Il consumo di energia primaria deve essere calcolato applicando il fattore di energia primaria di ciascun vettore energetico (energia elettrica, gasolio per riscaldamento, biomassa, teleriscaldamento e telerinfrescamento); gli orientamenti che accompagnano il regolamento delegato raccomandano di utilizzare lo stesso fattore di 2,5 per l'energia elettrica fornita e per quella esportata.

L'energia prodotta in loco (utilizzata in loco o esportata) riduce il fabbisogno di energia primaria associata all'energia fornita.

Il risultato che s'intende ottenere con il calcolo della prestazione energetica è il consumo globale annuo di energia in termini di energia primaria netta, che equivale al consumo di energia a fini riscaldamento, rinfrescamento, ventilazione, acqua calda e illuminazione. Il calcolo di questo saldo su base annuale è coerente con l'attuale quadro definito dalla direttiva, sebbene da alcuni studi si desuma che potrebbe essere utile calcolarlo su periodi più brevi (per osservare, ad esempio, gli effetti giornalieri e stagionali) (7).

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, i requisiti minimi devono tener conto delle condizioni climatiche generali degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi, come una ventilazione inadeguata. Per evitare il deterioramento della qualità dell'aria negli ambienti interni, del benessere e delle condizioni sanitarie del parco immobiliare europeo (8), il graduale inasprimento dei requisiti minimi di prestazione energetica derivante dall'attuazione in tutt'Europa delle disposizioni relative agli edifici a energia quasi zero dovrebbe avvenire di pari passo con la messa in campo di strategie adeguate in materia di ambienti interni.Sulla stessa linea, da alcuni studi (9) emerge che spesso gli edifici nuovi e ristrutturati non raggiungono la prestazione energetica prevista, pertanto è opportuno introdurre meccanismi per calibrare il calcolo della prestazione energetica sul consumo reale di energia.

fonte: http://eur-lex.europa.eu/

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