venerdì 29 gennaio 2021

NUOVA ETICHETTA ENERGETICA ELETTRODOMESTICI

Lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni ha portato a una maggiore concentrazione di prodotti corredati di etichette con valore A+ o superiore.

Di conseguenza, diversamente da quanto previsto originariamente e da quanto avveniva in passato, l'etichetta non ha più rappresentato un supporto sufficientemente valido per le decisioni di acquisto.

Inoltre, sono cambiati anche altri elementi fondamentali, come ad esempio il comportamento dell'utente. Per questo motivo è necessario modificare l'etichetta energetica esistente.

 I primi elettrodomestici con la nuova etichetta saranno lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, frigoriferi e cantinette. 

Dal 1 marzo 2021 questi elettrodomestici, venduti nei negozi, online, ecc. dovranno essere dotati della nuova etichetta energetica. Poiché la nuova etichetta sarà aggiunta a questi prodotti già prima di questa data, desideriamo fornire fin d'ora alcune informazioni sulla nuova etichetta energetica.

FONTE: https://www.bosch-home.com/it/etichetta-energetica

La nuova etichetta energetica per lavatrici

Uno dei principali cambiamenti dell'etichetta energetica per lavatrici è la modifica del programma di test a cui si riferiscono tutti i valori dell'etichetta. Ad esempio, il consumo energetico si baserà su 100 cicli di lavaggio. Il nuovo programma "Eco 40-60"* è adatto al lavaggio di capi in cotone, lino o in tessuti misti con sporco normale e lavabili, in base al simbolo di trattamento, a 40 °C o a 60 °C. Utilizzando questo ciclo di lavaggio, questi tessuti possono essere lavati insieme. Il programma "Eco 40-60" è il più efficiente in termini di "consumo di energia e di acqua".

Legenda:

1 Codice QR
2 Classe di efficienza energetica**
3 Consumo energetico ponderato** in kWh/100 cicli di funzionamento (con programma Eco 40-60)
4 Capacità di carico massima
5 Durata del programma “Eco 40-60”
6 Consumo di acqua ponderato** in litri/ciclo di funzionamento (con programma Eco 40-60)
7 Classe di efficienza della centrifuga**
8 Emissioni sonore durante il ciclo di centrifuga espresse in dB(A) re 1 pW e classe di emissioni sonore**

Quali altri aspetti della nuova etichetta vanno considerati?


Quali altri aspetti della nuova etichetta vanno considerati?

Pittogrammi

  • La maggior parte dei pittogrammi della vecchia etichetta verrà utilizzata anche nella nuova versione. Tuttavia, alcuni pittogrammi sono stati leggermente adattati e alcuni sono stati introdotti con la nuova etichetta (ad es. Efficienza energetica in modalità HDR per TV e display, tempo di lavaggio per lavatrici)

 

 Database dei prodotti UE e QR code

Per legge tutti i prodotti con etichetta energetica devono essere registrati nella nuova banca dati dei prodotti UE (EPREL) dai produttori/fornitori. Il database fornisce informazioni aggiuntive sul prodotto non incluse nell'etichetta ed è diviso in due sezioni per diversi gruppi target:

 

ETICHETTA ENERGETICA - LABEL 2020

 


Per più di 20 anni, l'etichetta energetica europea destinata ai prodotti è stata uno dei fattori più importanti nel supporto all'innovazione, e ha accompagnato lo sviluppo di un mercato per le tecnologie efficienti. Questa etichetta ha al tempo stesso stimolato avanzamenti tecnici da parte dei produttori e creato una domanda di prodotti energeticamente efficienti da parte dei consumatori e degli operatori di settore.

Tuttavia, il sistema corrente di etichettatura - che prevede classi di efficienza da A+++ fino a D - è diventato via via meno agile e trasparente per le parti interessate e ha perso molta della sua forza iniziale. Per questo l'Unione Europa ha deciso di recuperare il concetto originario delle classi A-G. Questa scelta porterà con sé una revisione delle varie classi ed etichette, a seconda delle tecnologie utilizzati e degli sviluppi del mercato.

Il progetto Label 2020 è pensato per dare supporto in questa fase di transizione verso la nuova etichettatura energetica. Label 2020 è iniziato nel giugno del 2019 e proseguirà fino al gennaio 2023. Si tratta di un progetto coordinato dal'Agenzia Austriaca per l'Energia e viene portato avanti in 16 Stati membri dell'Unione Europea.

 https://www.label2020.it/

 

ENEA- VADEMECUM E FAQ - SUPERBONUS

 

 

ENEA- VADEMECUM E FAQ - SUPERBONUS

All’indirizzo enea.it

Consultare il portale  ENEA per fruire/consultare, insieme a tutte le procedure,  i   vademecum e le faq sulle tipologie di interventi che possono usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, il cosiddetto Ecobonus. 

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/superbonus.html

Il Decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche nella Legge 17 luglio 2020, n.77) ha introdotto con l'art.119  il SUPERBONUS, con l'aliquota di detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
 

Con l'art. 121 sono disciplinate le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Il Decreto Requisiti e il Decreto Asseverazioni, che regolano l'accesso agli incentivi fiscali dell'Ecobonus e del Superbonus, sono entrati in vigore il 6 ottobre 2020, a seguito della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 246 del 5 ottobre 2020)

 fonte: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/superbonus.html

 

 

lunedì 18 gennaio 2021

SUPERBONUS 110 - interventi di coibentazione del tetto

Una delle  novità introdotte dalla lettera a), n. 2 del comma 66 dell'art. 1 della legge 178/2020 come ulteriore specifica degli interventi indicati nella lettera a), comma 1 dell'art. 119 del dl 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020 sul tema dell'isolamento termico, prevede una detrazione maggiorata del 110% anche per gli interventi di coibentazione del tetto.

 

I tetti risultano, infatti, sempre inseriti nella superficie disperdente lorda.

La lettera a), comma 1 dell'art. 119 prevede, quale intervento «trainante» per la fruizione della detrazione maggiorata del 110%, quello relativo all'isolamento termico delle superficie opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.

L'Agenzia delle entrate, intervenuta sull'argomento  (con la circolare 24/E/2020 2.1.1) ha chiarito che la superficie disperdente lorda relativa al volume riscaldato, rispetto alla quale deve essere verificato la condizione indicata del 25%, è rilevabile dalle superficie opache verticali, orizzontali e inclinate «delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati che rispettino i requisiti di trasmittanza U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del ministro dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008», tenendo conto sempre che i parametri cui il contribuente deve far riferimento sono quelli rilevabili all'inizio dei lavori.

Inoltre nella circolare sopra indicata (§ 2.1.1), si chiarisce che   ai fini della verifica della percentuale del 25% della superficie disperdente lorda, si doveva tenere conto anche degli interventi riguardanti la coibentazione del tetto soltanto «a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l'esterno».

La  legge di Bilancio,  con la lettera a), n. 2 del comma 66, dell'art. 1 ha introdotto una interessante novità sul tema, concernente l'ambito oggettivo degli interventi che possono fruire della detrazione maggiorata del 110%, superando l'indicazione precedente e facendo rientrare tra quelli destinatari quegli interventi di coibentazione del tetto senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, inoltre, si definisce unità immobiliare funzionalmente indipendente che rientra nell'agevolazione,  anche gli quella  priva di attestato di prestazione energetica (Ape) perché sprovvista di copertura, di uno o più muri perimetrali o di entrambi, purché al termine degli interventi gli stessi raggiungano una classe energetica in fascia «A».

Con particolare riferimento ai tetti, quindi, il legislatore ha reso irrilevante la presenza di un sottotetto non riscaldato, estendendo la detrazione maggiorata ai tetti compresi nella superficie disperdente lorda di un edificio.

 

martedì 5 gennaio 2021

SUPERBONUS 110 --- codici tributo BENEFICI fiscali

-- codici tributo BENEFICI  fiscali

il comma 1, dell'artt. 121 del c.d. decreto «Rilancio»  stauisce che i soggetti che
sostengono, negli anni 2020 e 2021,(termine che provabilmente sarà modificato)  spese per gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo possano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, sia per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, sia  per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

 

CODICE

DESCRIZIONE

6921

  

SUPERBONUS - art. 119, dl n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121, dl n. 34/2020

6922

 

ECOBONUS - art. 14, dl n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI - art. 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121, dl n. 34/2020

6923

 

SISMABONUS - art. 16, dl n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121, dl n. 34/2020

6924

 

COLONNINE RICARICA- art. 16-ter, dl n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121, dl n. 34/2020

6925

 

BONUS FACCIATE - art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121, dl n. 34/2020

6926

RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO - art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121, dl n. 34/2020