lunedì 18 gennaio 2021

SUPERBONUS 110 - interventi di coibentazione del tetto

Una delle  novità introdotte dalla lettera a), n. 2 del comma 66 dell'art. 1 della legge 178/2020 come ulteriore specifica degli interventi indicati nella lettera a), comma 1 dell'art. 119 del dl 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020 sul tema dell'isolamento termico, prevede una detrazione maggiorata del 110% anche per gli interventi di coibentazione del tetto.

 

I tetti risultano, infatti, sempre inseriti nella superficie disperdente lorda.

La lettera a), comma 1 dell'art. 119 prevede, quale intervento «trainante» per la fruizione della detrazione maggiorata del 110%, quello relativo all'isolamento termico delle superficie opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.

L'Agenzia delle entrate, intervenuta sull'argomento  (con la circolare 24/E/2020 2.1.1) ha chiarito che la superficie disperdente lorda relativa al volume riscaldato, rispetto alla quale deve essere verificato la condizione indicata del 25%, è rilevabile dalle superficie opache verticali, orizzontali e inclinate «delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati che rispettino i requisiti di trasmittanza U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del ministro dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008», tenendo conto sempre che i parametri cui il contribuente deve far riferimento sono quelli rilevabili all'inizio dei lavori.

Inoltre nella circolare sopra indicata (§ 2.1.1), si chiarisce che   ai fini della verifica della percentuale del 25% della superficie disperdente lorda, si doveva tenere conto anche degli interventi riguardanti la coibentazione del tetto soltanto «a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l'esterno».

La  legge di Bilancio,  con la lettera a), n. 2 del comma 66, dell'art. 1 ha introdotto una interessante novità sul tema, concernente l'ambito oggettivo degli interventi che possono fruire della detrazione maggiorata del 110%, superando l'indicazione precedente e facendo rientrare tra quelli destinatari quegli interventi di coibentazione del tetto senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, inoltre, si definisce unità immobiliare funzionalmente indipendente che rientra nell'agevolazione,  anche gli quella  priva di attestato di prestazione energetica (Ape) perché sprovvista di copertura, di uno o più muri perimetrali o di entrambi, purché al termine degli interventi gli stessi raggiungano una classe energetica in fascia «A».

Con particolare riferimento ai tetti, quindi, il legislatore ha reso irrilevante la presenza di un sottotetto non riscaldato, estendendo la detrazione maggiorata ai tetti compresi nella superficie disperdente lorda di un edificio.

 

Nessun commento:

Posta un commento