venerdì 5 agosto 2016

Concetto di «edificio a energia quasi zero»

 RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1318 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2016
recante orientamenti per la promozione degli edifici a energia quasi zero e delle migliori pratiche per assicurare che, entro il 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero
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tratto da allegato alla Raccomandazione 2016/1318  
Concetto di «edificio a energia quasi zero»
Secondo l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva, per edificio a energia quasi zero s'intende un «edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze».
La prima parte della definizione fa della prestazione energetica, che deve essere elevata e determinata conformemente all'allegato I della direttiva, l'elemento costitutivo di un edificio a energia quasi zero; la seconda parte enuncia i principi guida per soddisfare il basso fabbisogno energetico risultante da siffatta prestazione, indicando che occorre utilizzare in misura molto significativa energia da fonti rinnovabili.
Nel concetto di edificio a energia quasi zero è quindi racchiusa la nozione di sinergia degli interventi sul fronte dell'energia da fonti rinnovabili e su quello dell'efficienza energetica. La produzione nell'edificio stesso di energia da fonti rinnovabili ridurrà la quantità di energia netta fornita. In molti casi, l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco non sarà sufficiente a quasi azzerare il fabbisogno energetico senza ulteriori misure di efficienza energetica o una riduzione significativa dei fattori di energia primaria dell'energia prodotta da fonti rinnovabili non in loco. Pertanto, l'introduzione di requisiti di prestazione più elevati e stringenti intesi a rendere gli edifici altamente efficienti e quasi azzerarne il consumo energetico stimoleranno anche un maggiore utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili in loco e dovrebbero comportare l'adeguamento dei fattori di energia primaria per i vettori energetici extra loco, tenendo conto del loro contenuto di energia da fonti rinnovabili.
La definizione quadro di «edificio a energia quasi zero» è data dalla direttiva, ma spetta agli Stati membri, al momento di recepirne l'articolo 9 nei rispettivi ordinamenti, definirne l'applicazione dettagliata nella pratica (precisando, ad esempio, in cosa consiste un'«altissima prestazione energetica» e qual è il contributo significativo raccomandato di «energia da fonti rinnovabili»).

fonte: http://eur-lex.europa.eu/

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