domenica 10 settembre 2017

RIEPILOGO -- PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA GOVERNANCE DELL’UNIONE DELL’ENERGIA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA GOVERNANCE DELL’UNIONE DELL’ENERGIA - RIEPILOGO

Riepilogo delle principali scadenze fissate della proposta Piani nazionali integrati per l'energia e il clima 

- 1° gennaio 2018: gli Stati membri elaborano e trasmettono i progetti di piani nazionali integrati (per il periodo 2021-2030). Successivamente saranno presentati ogni 10 anni. 
- 1° gennaio 2019: gli Stati membri notificano i primi piani nazionali integrati (per il periodo 2021-2030). Successivamente saranno presentati ogni 10 anni. 
- 1° gennaio 2023: gli Stati membri presentano i progetti di aggiornamento dei piani o ne confermano la validità. Successivamente i progetti di aggiornamento saranno presentati ogni 10 anni. 
- 1° gennaio 2024: gli Stati membri presentano i piani aggiornati o confermano la validità dei piani. Successivamente gli aggiornamenti saranno presentati ogni 10 anni. 

Obblighi di comunicazione 
- 1° gennaio 2020: Gli Stati membri elaborano e comunicano alla Commissione le strategie a basse emissioni a lungo termine (50 anni). Successivamente saranno presentate ogni 10 anni. 
- 15 marzo 2021: Gli Stati membri presentano alla Commissione le relazioni intermedie nazionali integrate sullo stato di attuazione dei piani. Successivamente le relazioni saranno presentate ogni 2 anni. Trasmettono, inoltre, le comunicazioni integrate sulle politiche e misure relative ai gas a effetto serra e sulle relative proiezioni nonché le relazioni sulle strategie di adattamento per i paesi in via di sviluppo. Le dette informazioni saranno trasmesse successivamente ogni 2 anni. Infine, trasmettono le relazioni sulle strategie di sostegno (tecnologico e finanziario) per i paesi in via di sviluppo, che saranno successivamente inviate con cadenza annuale. 
- 15 marzo 2021: Gli Stati membri presentano alla Commissione la prima relazione annuale. 

A decorrere dal 2023: Gli Stati membri comunicano annualmente i dati sugli inventari dei gas a effetto serra (i dati preliminari entro il 15 gennaio, quelli definitivi entro il 15 marzo). Entro il 15 aprile di ogni anno i dati dovranno essere inviati al Segretariato della Convenzione UNFCC. Sempre entro il 15 aprile di ogni anno la Commissione europea invia al Segretariato della Convenzione UNFCC l'inventario unionale sui gas a effetto serra con la relativa relazione. 
- 15 marzo 2027: Gli Stati membri presentano i dati preliminari dell'inventario nazionale per il settore 
- 15 marzo 2032: Gli stati membri presentano i dati definitivi dell'inventario nazionale per il settore LULUCF 

Obblighi di valutazione 
- 31 ottobre 2021: La Commissione europea valuta i progressi compiuti. Successivamente la valutazione avverrà ogni 2 anni. 
- 31 ottobre 2019: la Commissione europea valuta l'attuazione della direttiva 2009/31/CE. Successivamente la valutazione avverrà ogni 4 anni. 
- 31 ottobre di ogni anno: la Commissione presenta al Parlamento europeo la relazione sullo Stato dell'Unione dell'energia. 

Inventari nazionali 1° gennaio 2021: Gli Stati membri istituiscono i sistemi nazionali di inventario per le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra. 2027 e 2032: La Commissione europea procede alla revisione completa dei dati degli inventari nazionali degli Stati membri sui gas a effetto serra. 

Riesame del regolamento 28 febbraio 2026: La Commissione europea procede al riesame del regolamento che successivamente sarà condotto ogni 5 anni.

estratto:  da Servizio Studi del Senato . Note su atti della Unione Europea . Nota nr. 97
agam 09_2017

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