giovedì 21 febbraio 2013

È stato approvato il decreto del presidente della Repubblica recante “Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), seconda parte, e lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/ce sul rendimento energetico in edilizia”
Anche per quanto concerne i valori massimi di temperatura interna dell’ambiente riscaldato o raffrescato, il decreto fissa i nuovi i valori massimi della temperatura ambiente. Durante la stagione di riscaldamento ,la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascun’unità immobiliare, non deve superare: 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici compresi evidentemente quelli residenziali. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascun’unità immobiliare, non deve essere minore di 26 °C, con -2 °C di tolleranza per tutti gli edifici.
Fonte: http://www.qds.it 

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