domenica 27 ottobre 2013

Norme nazionali di riferimento per gli impianti fotovoltaici

Per la tecnologia fotovoltaica l’Autorizzazione Unica è necessaria, in base al D.Lgs. n.387/2003, per la realizzazione di impianti con capacità superiore ai 20 kW. 
Al di sotto di tale soglia il regime autorizzativo previsto dal D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i., è quello della procedura abilitativa semplificata, a meno che l’impianto non ricada in altre fattispecie, indicate dal DM 10 settembre 2010, per le quali è invece utilizzabile lo strumento della Comunicazione. L’utilizzo della PAS è previsto dal punto 12.2 del DM 10 settembre 2010 anche per gli impianti fotovoltaici collocati su edifici, la cui superficie non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati.
Al punto 12.1 del DM 10 settembre 2010 sono invece specificati caratteristiche e requisiti  delle tipologie di impianti fotovoltaici realizzati su edifici o nelle loro pertinenze, soggette al regime della Comunicazione, sulla base dell’articolo 11, comma 3 del D.Lgs. n.115/2008 e s.m.i. o dell’articolo 6, comma 1, lettera d) del DPR n.380/2001 e s.m.i..
Va inoltre ricordato che, nel caso della tecnologia fotovoltaica, le Regioni possono estendere l’applicazione della Comunicazione, (c. 11, art. 6, D.Lgs. n.28/2011), non solo per gli impianti fino alla potenza di 50 kW, ma anche agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di tutela delle risorse idriche.

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