mercoledì 20 agosto 2014

PROGRAMMA DI LAVORO PLURIENNALE LIFE PER IL PERIODO 2014-2017

PROGRAMMA DI LAVORO PLURIENNALE LIFE PER IL PERIODO 2014-2017
 INTRODUZIONE
Secondo l’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1293/2013 (di seguito «regolamento LIFE»), il programma LIFE persegue i seguenti obiettivi generali:





contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità dell’ambiente e all’interruzione e all’inversione del processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi;
migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione ambientale e climatica dell’Unione, e catalizzare e promuovere l’integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche dell’Unione e nelle prassi del settore pubblico e privato, anche attraverso l’aumento della loro capacità;
sostenere maggiormente la governance ambientale e in materia di clima a tutti i livelli, compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali; e
sostenere l’attuazione del settimo programma d’azione per l’ambiente.
Il programma LIFE sarà gestito dai servizi della Commissione stessa o dall’agenzia esecutiva alla quale tale compito è delegato in regime di gestione diretta. L’agenzia esecutiva agirà entro i limiti della delega ai sensi della decisione della Commissione C(2013)9414 e sotto la supervisione dei servizi della Commissione. La responsabilità generale del programma è della Commissione. È possibile ricorrere a esperti esterni per coadiuvare l’attività dei servizi della Commissione e/o dell’agenzia esecutiva.
In linea con gli obiettivi generali, il presente programma di lavoro pluriennale è adottato ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento LIFE mediante atto di esecuzione a norma della procedura d’esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), cui rimanda l’articolo 30 del regolamento LIFE.
In applicazione del principio di complementarità con altri programmi di finanziamento europei elencati ai considerando 5, 11 e 13 e all’articolo 8 del regolamento LIFE, l’attuazione del programma di lavoro pluriennale garantirà, tramite misure specifiche, la coerenza e le sinergie ed eviterà il più possibile sovrapposizioni con le altre politiche e gli strumenti finanziari dell’Unione, in particolare con il programma Orizzonte 2020 (2), il programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione per il periodo 2014-2020, e con i relativi programmi di lavoro (3). Queste finalità saranno conseguite principalmente applicando i criteri di ammissibilità per i diversi tipi di progetti e gli orientamenti contenuti nelle linee guida per le candidature che accompagnano l’invito a presentare proposte. Al fine di evitare il doppio finanziamento, saranno effettuati controlli incrociati durante la fase di selezione e verifiche ex post. In particolare, sono esclusi dal finanziamento a titolo del programma LIFE i progetti incentrati sulla ricerca o sulla costruzione di grandi infrastrutture.
tratto da 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0203&from=EN

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