mercoledì 4 febbraio 2015

DETRAZIONI FISCALI 2015

La Legge di Stabilità 2015
La Legge del 23 Dicembre 2014 n.190 (c.d. Legge di Stabilità 2015), pubblicata nel Supplemento Ordinario n°99 alla G.U. n. 300 del 29/12/2014, proroga nella misura del 65%, fino al 31 dicembre 2015, le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Si riporta per estratto qui di seguito la legge, limitatamente all’Articolo 1, comma 47,
LEGGE 23 Dicembre 2014, n.190: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato”(Legge di Stabilità 2015), Art.1
(Supplemento Ordinario n°99 alla G.U. n.300 del 29/12/2014, entrata in vigore dall’1/1/2015)
47. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14: 
 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni,   si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015»;
2) il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura  del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
b) per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro»;
b) all’articolo 16:
    1) al comma 1, le parole da: «La detrazione è pari al» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26  giugno 2012 al 31 dicembre 2015»;
    2) al comma 1-bis, le parole da: «nella misura»  fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015»;
    3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori  di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».
agam febbraio 2015


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