lunedì 14 marzo 2016

AUTORITA' ENERGIA - Delibera 02 dicembre 2015 582/2015/R/eel


Delibera 02 dicembre 2015 582/2015/R/eel

Riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica. Contestuale aggiornamento delle compensazioni di spesa per i clienti domestici in disagio economico
DELIBERA
DELIBERA
1. di prevedere, in occasione della revisione della disciplina tariffaria per il periodo di
regolazione che inizia l’1 gennaio 2016, in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/14, che:
a. dall’1 gennaio 2016, venga ridotta la progressività, rispetto ai volumi di
energia elettrica prelevata, dei corrispettivi tariffari applicati ai clienti
domestici in bassa tensione a copertura dei costi dei servizi di
trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, senza modifica
della struttura a scaglioni vigente;
b. dall’1 gennaio 2017 sia completato il superamento della progressività,
rispetto ai volumi di energia elettrica prelevata, dei corrispettivi tariffari
applicati ai clienti domestici in bassa tensione a copertura dei costi dei
servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica;
2. di prevedere l’avvio di una fase di consultazione finalizzata all’estensione
dell’ampiezza della sperimentazione della tariffa non progressiva D1-pdc;
3. di prevedere, in occasione dell’aggiornamento per il primo trimestre 2017 dei valori
delle componenti tariffarie applicate ai clienti domestici in bassa tensione a
copertura degli oneri generali di sistema, l’avvio del graduale superamento della
progressività di tali componenti ai volumi di energia elettrica prelevata, da
completarsi a valere dall’1 gennaio 2018;
4. di introdurre, con successivi provvedimenti, l’obbligo per le imprese distributrici di
rilevare, attraverso i contatori elettronici telegestiti, il valore massimo mensile di
potenza prelevata dai clienti domestici e l’obbligo per le imprese di vendita di
mettere a disposizione dei clienti domestici tali dati entro il 2016;
5. di introdurre, con successivo provvedimento, obblighi a carico delle imprese di
vendita e distribuzione ai fini dell’individuazione della condizione di residenza
anagrafica per i clienti domestici con potenza impegnata superiore a 3 kW,
attualmente non completamente tracciata nei database degli operatori;
6. di prevedere, in occasione della revisione della disciplina in materia di connessione
per il periodo regolatorio che inizia l’1 gennaio 2016, che a decorrere dal 1 gennaio
2017:
a) venga aumentata la granularità dei livelli di potenza contrattualmente
impegnabile, in modo tale da garantire una maggiore scelta dei clienti finali del
livello più adeguato alle proprie esigenze;
b) in corrispondenza dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla precedente
lettera a), per un periodo di almeno ventiquattro mesi, venga ridotta l’entità,
rispetto a quanto attualmente previsto, dei contributi di connessione e dei diritti
fissi che il cliente deve riconoscere all’impresa di distribuzione per variazioni
 della potenza contrattualmente impegnata quando effettuata da remoto, senza
necessità di intervento in loco da parte del distributore;
7. di confermare, a seguito degli esiti della seconda consultazione, il contenuto delle
Segnalazioni inviate al Governo in tema di bonus sociale e, in particolare, i criteri
proposti per il bonus sociale elettrico nella segnalazione 287/2015/I/com;
8. di calcolare, con provvedimento di aggiornamento da adottarsi entro il 31 dicembre
2015, le compensazioni di spesa applicabili nell’anno solare 2016 ai clienti in
disagio economico in coerenza con gli obiettivi di protezione degli stessi fissati dal
decreto ministeriale 28 dicembre 2007 prevedendo in particolare che, con
riferimento alle tre tipologie di nuclei familiari di cui all’articolo 14, comma 2, del
TIBEG (E1, E2, E3) e ai profili di prelievo ad essi associati:
a) l’entità della compensazione sia tale da controbilanciare completamente gli
incrementi di spesa annua eventualmente derivanti tra il quarto trimestre 2015 e
il primo trimestre 2016 dalle disposizioni di cui al precedente punto 1;
b) l’entità della compensazione sia in ogni caso non inferiore a quella vigente
nell’anno 2015;
9. di prevedere che, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale di
revisione del meccanismo del bonus sociale, di cui all’ultimo periodo dell’articolo
11, comma 3, del d.lgs. 102/14 o per effetto di altro provvedimento legislativo in
materia, venga adeguato, conseguentemente, il TIBEG e il provvedimento di
aggiornamento per l’anno 2016 di cui al precedente punto 7;
10. di prorogare il termine ultimo a disposizione dei clienti finali per aderire alla
sperimentazione tariffaria per clienti finali che utilizzano pompe di calore come
sistema principale di riscaldamento dell’abitazione di residenza; pertanto, alla
deliberazione 205/2014/R/eel vengono apportate le seguenti modifiche, che entrano
in vigore dalla pubblicazione del presente provvedimento:
• all’articolo 3, comma 2, e all’articolo 6, comma 2, e all’articolo 10, comma 2, le
parole “31 dicembre 2015” vengono sostituite dalle parole “31 dicembre 2016”;
• all’articolo 7, comma 6, la lettera e) viene sostituita dalla seguente “entro il 15
dicembre 2016, la trasmissione dei dati e delle informazioni raccolte fino al 15
ottobre 2016”;
• all’articolo 7, comma 6, viene aggiunta la seguente lettera f): “entro il 28
febbraio 2017, la trasmissione dei dati e delle informazioni raccolte fino al 31
dicembre 2017”;
11. di trasmettere il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
al Ministro per lo Sviluppo Economico e ai Presidenti delle Commissioni
parlamentari competenti per l’energia e per l’ambiente e di pubblicare il presente
provvedimento, nonché il testo della deliberazione 205/2014/R/eel, come risultante
dalle modifiche, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

testo completo
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/15/582-15.pdf



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