lunedì 11 aprile 2016

DECRETO 16 febbraio 2016 - art. 3

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 16 febbraio 2016 Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. 
(GU n.51 del 2-3-2016) 
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Art. 3 Soggetti ammessi 
1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto: a) le amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o piu' degli interventi di cui all'art. 4; b) i soggetti privati, relativamente alla realizzazione di uno o piu' degli interventi di cui all'art. 4, comma 2. 
2. Ai fini dell'accesso agli incentivi, oltre che direttamente, i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1, possono avvalersi dell'intervento di una ESCO mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica che rispetti i requisiti minimi previsti dall'Allegato 8 al decreto legislativo n. 102/2014. 
3. Ai fini dell'accesso agli incentivi, oltre che direttamente, i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, possono avvalersi dell'intervento di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di servizio energia di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 115/2008 e s.m.i. o di un contratto di prestazione energetica di cui al decreto legislativo n. 102/2014, fermo restando le specifiche deroghe al rispetto di tutti i requisiti del contratto di servizio energia indicate dal GSE nelle regole applicative di cui all'art. 8, comma 2. 
4. Decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 102/2014, potranno presentare al GSE richiesta di concessione dell'incentivo, in qualita' di soggetto responsabile, solo le ESCO in possesso della certificazione, in corso di validita', secondo la norma UNI CEI 11352, per interventi realizzati in virtu' di contratti con i soggetti ammessi ai benefici di cui al presente decreto. 

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