lunedì 16 gennaio 2017

Incenerimento rifiuti


Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016
Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2016, n. 233


Individuazione  della  capacita'  complessiva  di  trattamento  degli impianti
di  incenerimento rifiuti  urbani  e  assimilabili  in esercizio o autorizzati a
livello nazionale,  nonche'  individuazione del  fabbisogno  residuo  da 
coprire  mediante  la  realizzazione  di impianti  di   incenerimento 
con  recupero  di   rifiuti   urbani   e assimilati.

 IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio del 19 novembre 2008, «relativa ai  rifiuti  e  che  abroga alcune direttive», recepita con il  decreto  legislativo  3  dicembre 2010, n. 205;
Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   in particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione  dei rifiuti;
Visto l'art. 35  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.  164 e, in particolare, il comma 1, che prevede che, con decreto  adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano, sia individuata  la  capacita' complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonche' il fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti  di  incenerimento  con  recupero  di   rifiuti   urbani   e assimilati;
Considerato che,  ai  fini  del  raggiungimento  dell'obiettivo  di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio  fissato  dall'art.  11, comma 2,  lettera  a),  della  direttiva  2008/98/CE,  e'  necessario raggiungere l'obiettivo nazionale di raccolta differenziata stabilito nell'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerato che la  gerarchia  della  gestione  dei  rifiuti,  come individuata nell'art.  4  della  predetta  direttiva  2008/98/CE,  ha stabilito  che  il  recupero  energetico  dei   rifiuti   rappresenta un'opzione di gestione  da  preferire  rispetto  al  conferimento  in discarica dei rifiuti; 
 …. Omissis
Allegato III
Individuazione degli impianti da  realizzare  o  da  potenziare  per soddisfare  il  fabbisogno  residuo  nazionale  di  incenerimento  di rifiuti urbani e assimilati
 …. Omissis
Macroarea geografica Sicilia.
La Sicilia presenta un fabbisogno residuo di incenerimento pari a 685.099 tonn/anno, corrispondente al fabbisogno di  incenerimento  in quanto  la  regione  risulta  priva   di   qualsiasi   infrastruttura impiantistica dedicata all'incenerimento dei rifiuti.
Inoltre la regione e'  caratterizzata  da  un  pressoche'  totale ricorso allo smaltimento in discarica dei  propri  rifiuti  urbani  e assimilati e per questo e' oggetto di pre-contenzioso  europeo  oltre ad essere oggetto di procedura d'infrazione n. 2015/2165 relativa  ai Piani di gestione dei rifiuti per violazione dell'art. 30,  paragrafo 1 della Direttiva 2008/98/CE poiche' non ha rispettato il termine dei sei anni previsto da tale disposizione.
Si  evidenziano  inoltre  profili  di  criticita'  afferenti   al complessivo  ciclo  di  gestione  dei  rifiuti.   Risulta   evidente, pertanto,  l'assoluta  necessita'  di  localizzare   sul   territorio dell'Isola di almeno  n.  2  o  piu'  impianti  di  incenerimento  di capacita' pari al relativo fabbisogno.
fonte:http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/05/16A07192/sg
agam 01_2017



Nessun commento:

Posta un commento