giovedì 6 maggio 2021

SUPERBONUS 110 - ALTERNATIVE ALLE DETRAZIONI

Le spese effettuate, nei modi, limiti e termini consentiti dalla normativa in atto vigente potranno essere rimborsate, secondo quanto riportato nella circolare, dedicata al Superbonus,  della Agenzia delle Entrate  aggiornata al Febbraio 2021

Ripartizione delle spese
La detrazione pari al 110% delle spese a ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, se sostenute entro il 31 dicembre 2021, e in 4 quote annuali
di pari importo se sostenute, invece, nell’anno 2022. Per gli Iacp e gli enti aventi le stesse finalità sociali, la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2022.


Le regole per le opzioni alternative
Le modalità di esercizio dell’opzione devono essere effettuate in via telematica, anche tramite intermediari abilitati, come indicato nei provvedimenti delle Entrate dell’8 agosto e del 12 ottobre 2020.
La comunicazione deve essere trasmessa utilizzando la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia.
Per gli interventi ammessi al Superbonus, tale comunicazione deve essere inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.


Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, la comunicazione dell’opzione deve essere inviata, sempre in modalità telematica, dall’amministratore di condominio o dal condomino incaricato direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Nel caso in cui l’intervento effettuato sulle parti comuni sia ammesso al Superbonus, la comunicazione dell’opzione deve essere inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
 

L’invio deve essere effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

L’Agenzia quindi fa una serie di controlli sul contenuto delle comunicazioni utilizzando i dati già in suo possesso e quelli trasmessi da Enea per il Superbonus sugli interventi di riqualificazione energetica.
 

È ammessa la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. In tal caso deve valere per tutte le rate residue e deve essere trasmessa entro il 16 marzo dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
 

Nel caso di opzione per la cessione del credito corrispondente alle rate residue non fruite, la comunicazione deve essere inviata dal soggetto che rilascia il visto, qualora le spese siano riferite ad interventi ammessi al Superbonus, mentre negli altri casi direttamente dal soggetto beneficiario della detrazione o da un suo intermediario.

FONTE:https://www.fiscooggi.it

 

 

 

 

 

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