lunedì 22 aprile 2024

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO -- prestazione energetica degli edifici




POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

definita in prima lettura il 12 marzo 2024

in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

visto il parere del Comitato delle regioni[2],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[3],



[1]             GU C 290 del 29.7.2022, pag. 114.

[2]             GU C 375 del 30.9.2022, pag. 64.

[3]             Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2024.

Articolo 1
Oggetto

1.           La presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dagli edifici all'interno dell'Unione per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, tenendo conto delle condizioni locali, delle condizioni climatiche esterne, delle prescrizioni relative alla qualità degli ambienti interni e dell'efficacia sotto il profilo dei costi.

2.           Le disposizioni della presente direttiva riguardano:

a)      il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;

b)      l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione;


c)      l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica a:

i)       edifici esistenti e unità immobiliari esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti;

ii)      elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e che hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio quando sono rinnovati o sostituiti;

iii)    sistemi tecnici per l'edilizia qualora siano installati, sostituiti o siano oggetto di un intervento di miglioramento;

d)      l'applicazione di norme minime di prestazione energetica agli edifici esistenti e alle unità immobiliari esistenti, in conformità degli articoli 3 e 9;

e)      il calcolo e la comunicazione del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita degli edifici;

f)       l'energia solare negli edifici;

g)      i passaporti di ristrutturazione;

h)      i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici;


i)       le infrastrutture di mobilità sostenibile all'interno e in prossimità degli edifici;

j)       gli edifici intelligenti;

k)      la certificazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;

l)       l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento, degli impianti di ventilazione e degli impianti di condizionamento d'aria negli edifici;

m)     i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori della predisposizione degli edifici all'intelligenza e i rapporti di ispezione;

n)      le prestazioni relative alla qualità degli ambienti interni degli edifici.

3.           I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi, a condizione che tali provvedimenti siano compatibili con il diritto dell'Unione. Essi sono notificati alla Commissione.

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